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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10886/2026

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0974), con sede legale a Prato, in persona deiliquidatori giudiziali, dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA],nonché, per quanto occorrer possa, del suo liquidatore civilistico, sig.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA];- RICORRENTEcontroCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale a Roma,in persona del presidente e legale rappresentante, dott. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Valerio DiGravio e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5903/2024 depositatail 20 settembre 2024 a definizione del giudizio n. 2066/2018 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo ricorre percassazione avverso la sentenza 20 settembre 2024 n. 903 con cui la Corted’appello di Roma ha respinto l’impugnazione del lodo arbitrale emesso il28 – 30 giugno 2017 dal collegio arbitrale rituale composto dal Prof.

Avv.[OSCURATO:PERSONA] (presidente), dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA] (arbitri) nella controversia tra l’odierna ricorrente eConsorzio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (diseguito, [OSCURATO:PERSONA]), di cui [OSCURATO:SOCIETA], quale titolare di una quota dipartecipazione del 42,94%, faceva parte insieme ad altre due consorziate,[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito depositando controricorso.2.

I fatti rilevanti per la decisione risalgono agli anni 2014 – 2015 e sonostati illustrati dalle parti.2.1.

La controversia aveva ad oggetto la delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA], assunta, in forma di «mera presa d’atto», dal consigliodirettivo dell’ente nella riunione del 20 luglio 2015 sul presuppostodell’intervenuto scioglimento «automatico» del rapporto, ai sensi dell’art.20.1, lett. c) dello statuto, nei riguardi della consorziata [OSCURATO:SOCIETA] per effettodella «perdita dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavoriNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026pubblici rilasciato da un Ente ‘SOA’” comunicata il 6 luglio 2015 da [OSCURATO:SOCIETA]Conseguentemente, con la medesima delibera 20 luglio 2015 il consigliodirettivo del Consorzio aveva modificato l’art. 6 dello statuto poiché,scioltosi il rapporto consortile nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA], si era verificatol’accrescimento delle quote delle altre due consorziate, [OSCURATO:SOCIETA].[sinoall’82,47%] e [OSCURATO:SOCIETA]. [sino al 17,53%].2.2.

Avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 28dello statuto del consorzio stabile, con atto 12 agosto 2015, notificato il 24agosto 2015 al Consorzio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivoaveva nominato arbitro il Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, invitata lacontroparte a nominare il proprio arbitro, aveva formulato quattro quesiti.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] aveva promosso davanti al Tribunale di Roma ungiudizio ordinario (n. 58137/2015 R.G., prima udienza 5 dicembre 2015)volto a far accertare, con efficacia di giudicato, il pregresso, ma nondichiarato, scioglimento del Consorzio conseguente alla decadenzadall’attestazione SOA della consorziata [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 13 novembre2014.Tale circostanza è di particolare rilievo, poiché, impugnando la delibera20 luglio 2015, [OSCURATO:SOCIETA] ne aveva dedotto in primo luogo l’inesistenza e/o lanullità e/o l’inefficacia per effetto del già intervenuto scioglimento delConsorzio.2.3.

Con atto 7 settembre 2015 il Consorzio aveva nominato arbitro ilProf.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e chiesto il rigetto delle domande ed eccezioniavversarie.Gli arbitri designati dalle parti avevano indicato quale terzo arbitro epresidente del collegio il Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA].Il collegio arbitrale si era costituito il 4 novembre 2015.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026La sentenza qui impugnata dà conto dello svolgimento dell’arbitrato conparticolare riguardo altresì alla precisazione dei quesiti fatta da [OSCURATO:SOCIETA] conla prima memoria autorizzata dagli arbitri.2.4.

L’arbitrato si era concluso sfavorevolmente per [OSCURATO:SOCIETA].2.5. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva in primo luogo respinto l’eccezione dicarenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], sollevata dal Consorzio inrelazione all’avvenuta cessione, in data 28 gennaio 2015, dellapartecipazione consortile da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]Secondo gli arbitri, quel trasferimento, benché efficace tra le parti delcontratto di cessione di ramo d’azienda, non era opponibile al Consorziopoiché i componenti del consiglio direttivo del Consorzio, diversi da quellidesignati da [OSCURATO:SOCIETA], avevano negato, ai sensi dell’art. 25 dello statuto, ilgradimento al subentro della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo della cedente:dunque, [OSCURATO:SOCIETA] aveva conservato la titolarità della partecipazione consortile.Come si legge nella sentenza qui impugnata, gli arbitri avevano concluso illoro ragionamento in ordine all’inopponibilità al Consorzio della cessione diramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo a [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] con questa osservazione: «Se così non fosse, del resto,si produrrebbe il paradossale effetto per cui [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe formalmente manon sostanzialmente consorziato.

Tuttavia, proprio la clausola sulgradimento persegue proprio il fine di impedire il subentro di un terzo nongradito e di trattenere, invece, nella compagine consortile il consorziatooriginario; non certo di escluderlo».2.6. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva inoltre respinto tutti i quesiti formulatida [OSCURATO:SOCIETA].2.6.1.

Sul primo quesito, volto ad accertare l’inesistenza, la nullità o,comunque, l’inefficacia della delibera impugnata, sul presupposto che giàprima del 20 luglio 2015 il Consorzio si trovasse in stato di scioglimentobenché non dichiarato, gli arbitri, a fronte della questione relativa allanecessità o meno di sospendere il giudizio arbitrale ex art. 819-bis, n. 2,Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026c.p.c. in pendenza del processo instaurato davanti al Tribunale di Roma perl’accertamento con efficacia di giudicato dell’avvenuto scioglimento delConsorzio, avevano affermato «innanzitutto» che «il [OSCURATO:PERSONA] nonsoggiace alla disciplina prevista per l’arbitrato societario perché non è unasocietà e nemmeno una società consortile.

Ne deriva che alla controversiava applicata la disciplina comune in tema di arbitrato prevista dal codice diprocedura civile».Ad avviso degli arbitri, che sul punto hanno deciso a maggioranza e conopinione dissenziente dell’arbitro nominato da [OSCURATO:SOCIETA], il problema relativoalla sussistenza della causa di scioglimento del Consorzio andava «postodiversamente», in quanto, da un lato, oggetto immediato dell’accertamentodemandato al Collegio arbitrale era il presupposto (fatto storico)dell’affermata causa di scioglimento, e non la causa di scioglimento, e,dall’altro, la questione relativa alla domanda di invalidità e inefficacia delladelibera, pur irrilevante per la decisione della controversia (cfr. invece l’art.819 c.p.c.), non rientrava tra quelle previste espressamente dall’art. 2611c.c. (cause di scioglimento del contratto di consorzio) da decidersi conefficacia di giudicato per legge (art. 819, comma 1, c.p.c.).Con le parole degli arbitri:«In primo luogo, occorre considerare che oggetto di accertamento, daparte del Collegio, non è immediatamente la causa di scioglimento delConsorzio, ma i presupposti che l’avrebbero determinata.

Nella specie, laperdita della attestazione di qualificazione SOA da parte del consorziato SAFe la eventuale mancata ricostituzione della compagine consortile [conalmeno tre consorziate, entro i sei mesi successivi, n.d.r.]; ed è questo unaccertamento che il Collegio è tenuto a svolgere proprio in ragione delladomanda posta da [OSCURATO:SOCIETA].

Solo quale effetto di questo accertamento, ove disegno positivo, potrebbe in astratto verificarsi una causa di scioglimento delConsorzio e si porrebbe, sempre in astratto, una questione in ordine allasospensione del procedimento arbitrale ex art. 819 bis c.p.c.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026In secondo luogo, pur non essendo rilevante ai fini della decisione diquesto arbitrato, anche la questione relativa alla domanda di invalidità edinefficacia della delibera – richiesta da [OSCURATO:SOCIETA] – ove risolta positivamente,non determinerebbe necessariamente la sospensione del procedimentoarbitrale, non rientrando tra le ipotesi previste espressamente dall’art. 2611cod. civ., e dunque tra quelle che dovrebbero essere decise per legge conefficacia di giudicato dal giudice ordinario».Collegio ha il dovere di conoscere incidenter tantum e non con efficacia digiudicato, della questione della perdita dell’attestazione di qualificazioneSOA da parte di SAF, a norma dell’art. 819, 1 comma c.p.c., a prescinderedalla diversa questione se la causa di scioglimento del consorzio vada risoltacon efficacia di giudicato o meno».In concreto, gli arbitri avevano concluso (a maggioranza) perl’insussistenza di elementi di fatto comprovanti l’accertamento delpresupposto dell’affermata causa di scioglimento del contratto di consorzioe ciò per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte di [OSCURATO:SOCIETA]:«[…] l’accertamento sulla perdita dell’attestazione di qualificazione SOA daparte del consorziato SAF non conduce ad un esito positivo atteso che risultaversato in atti solo un documento dal quale si evince che l’attestazione diqualificazione [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe scaduta il 13 novembre 2014; ma non èdato conoscere se l’attestazione è stata rinnovata ovvero il consorziato haperduto definitivamente quella attestazione.

Poiché nessun provvedimentodi esclusione è stato assunto dal Consorzio, sulla base della documentazioneprodotta SAF risulta essere in possesso di quella attestazione non avendoSatrel, sulla quale incombeva il relativo onere, provato la sua perdita daparte della medesima SAF».Gli arbitri avevano aggiunto (a maggioranza, stante il dissenso del Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ch,e anche durante l’«eventuale fase discioglimento», l’esclusione del socio può essere deliberata se fondata suNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026«motivi espressamente previsti dallo statuto»: «Del resto, è principioconsolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale anchenell’eventuale fase di scioglimento possa essere deliberata l’esclusione delsocio per i motivi espressamente previsti dallo statuto (così, da ultimo,Cass. 24 febbraio 2014, n. 4386, che a sua volta richiama Cass 1 giugno2012, n. 8860 e Cass 15 luglio 1996, n. 6410)».In definitiva, «[d]all’accertamento incidentale compiuto, peraltrorichiesto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], deriva che, avendo SAF conservato lo status diconsorziato, non si è verificato il presupposto invocato dalla medesimaSatrel per la richiesta sospensione del procedimento arbitrale.

Ne segue cheil primo quesito articolato da [OSCURATO:SOCIETA] non può essere accolto e va riconosciutala validità ed efficacia della delibera del 20 luglio 2015».2.6.2.

Sul secondo quesito, volto ad ottenere la dichiarazione di nullitào comunque l’annullamento della delibera 20 luglio 2015 perchéconseguente ad abuso del diritto di voto da parte delle altre consorziate ecomunque perché assunta dal presidente del Consorzio e dalle consorziateImpresa e SAF «in conflitto di interessi», il Collegio arbitrale aveva rilevatoche la delibera 23 marzo 2015, con cui il consiglio direttivo aveva negato ilgradimento al subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di consorzio in luogodella cedente [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, non era stata oggetto di un quesitoconcernente la sua validità e/o inefficacia e, dall’altro, era divenutainoppugnabile per l’inutile decorso del termine di trenta giorni di cui all’art.2606, comma 2, c.c.Quanto alla delibera 20 luglio 2015, fondata su un fatto (la perdita didello statuto come causa dello scioglimento «automatico» del rapportorispetto alla sola consorziata [OSCURATO:SOCIETA], secondo il Collegio arbitrale si trattavanon di un atto costitutivo del predetto scioglimento, ma «solo» di «un attoricognitivo, di accertamento, di un effetto già verificatosi», il che escludevasia la configurabilità di un abuso del diritto, sia la sussistenza di un conflittoNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026di interessi: «[n]on è, dunque, rilevante la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di abuso deldiritto di voto, perché per abusare di un diritto è indispensabile chel’esercizio abusivo del medesimo determini un effetto favorevole a colui cheesercita il voto e a danno di altro consorziato; mentre, nel caso in questione,quell’esercizio è solo ricognitivo di un effetto verificatosi, e dunque del tuttoininfluente anche ove la volontà del consorziato fosse indirizzata in sensoabusivo, rimanendo confinata nel perimetro del motivo come tale del tuttoirrilevante dal punto di vista giuridico.

Quanto poi al conflitto di interessi ladelibera assunta, che prende atto del fatto indicato dall’art. 20.1 lett. c),non può essere viziata da un interesse estraneo all’interesse consortile,esclusa proprio dallo Statuto.

Non può esservi dunque un interesse delconsorziato contrastante con l’interesse consortile proprio perché l’interesseconsortile, che emerge dall’art. 20.1, è esattamente quello di risolvere ilrapporto con riguardo al consorziato privo dei requisiti richiesti dalla lett. c)del medesimo articolo».2.6.3.

Al rigetto della seconda domanda era conseguito anche quellodella terza, mirante all’accertamento della titolarità in capo a [OSCURATO:SOCIETA] di unaquota di compartecipazione del 42,94% («Anche la seconda domanda econseguentemente la terza, al pari della prima, non possono trovareaccoglimento»), nonché della quarta, di stampo risarcitorio («Non essendorilevante né l’abuso del diritto di voto né il conflitto di interessi anche laquarta domanda non può trovare accoglimento»).2.6.4. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva compensato le spese.3.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 20 settembre 2024 n.903 oggetto del presente giudizio, ha respinto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha ritenuto ammissibile la denuncia di violazione diregole di diritto in base alla previgente disciplina di cui all’art. 829, comma2, c.p.c.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ha inoltre osservato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto, da un lato, la nullità dellodo ai sensi dell’art. 829, comma 4, c.p.c. per violazione delle regole didiritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia chenon può essere oggetto di convenzione di arbitrato, lamentando l’omessoaccoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento arbitrale ex art.819-bis, comma 1, n. 2, c.p.c., e, dall’altro, la nullità del lodo ai sensidell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., per avere il Collegio, nel rigettare ilprimo quesito, escluso la decadenza della attestazione [OSCURATO:SOCIETA]. enon integrato lo stato di scioglimento del [OSCURATO:PERSONA] alla data del 20luglio 2015.Ha altresì richiamato i limiti al controllo ad opera del giudice nella faserescindente.Con riguardo al primo motivo, la Corte d’appello di Roma ha innanzituttorespinto l’eccezione di carenza di interesse ad impugnare sollevata dalConsorzio, non potendo dirsi la questione controversa superata dallaintervenuta pubblicazione della sentenza n. 7761/2018, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la sussistenza di cause di scioglimento del Consorzioin data antecedente alla delibera del 20 luglio 2015, e ciò perché quellasentenza era stata appellata.Ciò premesso, la Corte d’appello, dopo aver richiamato l’originariaformulazione del quesito posto da [OSCURATO:SOCIETA], il testo del quesito così comeformulato con la prima memoria, le precisazioni contenute nella secondamemoria, ha escluso che il Collegio arbitrale fosse incorso in violazione dinorme di diritto «in quanto, a fronte di uno specifico quesito che rimettevaad essi la valutazione alternativa di sospendere per pregiudizialità odecidere incidenter tantum, il Collegio arbitrale, in perfetta rispondenza alquesito, con valutazione piena della domanda [(cfr. pag. 11 lodo primocapoverso : la pendenza davanti al tribunale di Roma di una controversiaintrodotta da essa [OSCURATO:SOCIETA] per l’accertamento, con efficacia di giudicato,dell’avvenuto scioglimento del Consorzio -art. 27.1 Statuto – dovrebbeNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026determinare – secondo [OSCURATO:SOCIETA] – la sospensione ex art. 819 bis n. 2 c.p.c delprocedimento arbitrale; scioglimento conseguente sia all’avvenuta perditada parte di altro consorziato delle attestazioni di qualificazione perl’esecuzione di lavori pubblici (..), sia alla mancata ricostituzione dellacompagine consortile in un numero pari a tre unità entro i sei mesisuccessivi al verificarsi della causa che avrebbe determinato l’automaticoscioglimento (..)], riconosceva di essere chiamato a conoscere, incidentertantum e non con efficacia di giudicato ( cfr. pag. 13 lodo) chiarendoall’ultimo capoverso di detta pagina che dall’accertamento incidentalecompiuto, peraltro richiesto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] (..) .

La motivazione,logica e conseguenziale, dimostra che vi è stata perfetta corrispondenza trale premesse, il chiesto ed il pronunciato».Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato.A tal proposito, la Corte d’appello di Roma ha affermato quanto segue:«gli Arbitri nella motivazione del lodo hanno considerato espressamenteanche tale seconda doglianza [ossia, l’asserita carenza di titolarità in capoal [OSCURATO:PERSONA] dell’attestazione SOA dal 21 dicembre 2014, n.d.r.] e,precisamente, a pagina 11 della motivazione, sopra già trascritta (cfr. pag.25 sentenza) allorché hanno esaminato le due doglianze in relazione allaquestione di pregiudizialità di tale accertamento.

Gli arbitri, nel rispondereal quesito in conformità alla convenzione di arbitrato come fissata nelquesito in esame, hanno espressamente scritto a pag. 12: Quanto poialla causa di scioglimento ritiene il collegio che il problema vada postodiversamente .

Dall’esame della motivazione emerge, quindi, che ilcollegio arbitrale aveva identificato anche [il, n.d.r.] secondo presupposto(e non solo il primo) e statuito su entrambi, seguendo un’impostazione dimerito differente da quella prospettata da [OSCURATO:SOCIETA], rendendo una soluzioneche l’impugnante non condivide nel merito, ma che manifestamente nonrisulta viziata dal denunciato errore di diritto rispetto al canone dell’omessapronuncia.

Il dispositivo emesso dagli Arbitri di integrale rigetto dei quesitiNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026è coerente con la motivazione che, con riguardo al primo, articolato motivoha indicato tutte le circostanze di fatto e di diritto oggetto di censura,rigettandole tutte e semmai meramente privilegiando l’esame dell’unarispetto ad altre».Infine, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto di non poter esaminare glialtri motivi attinenti al giudizio rescissorio, così motivando: «Il rigetto ditutti i motivi di impugnazione attinenti alla validità del lodo (faserescindente) comporta che non può svolgersi il giudizio rescissorio sulmerito delle questioni già oggetto del giudizio arbitrale».4.

Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo èaffidato a quattro motivi.Il primo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla omessa pronuncia sulla censura dinullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 4, n. 2 , c.p.c. (fondata sullacontestazione che gli arbitri avevano esaminato una questione pregiudizialenon compromettibile in violazione delle regole di diritto previste dalcombinato disposto di cui agli artt. 819, comma 2, c.p.c. e 819-bis, n. 2),c.p.c.).Il secondo motivo, formulato «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e/o4 c.p.c.», deduce la violazione delle norme (artt. 819 e 819-bis n. 2 c.p.c.)che, ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero imposto la sospensione del giudizio diappello in attesa della decisione sulla domanda, proposta in autonomogiudizio di cognizione, di accertamento dello stato di scioglimento delConsorzio Operae, posta a base dell’impugnazione della delibera diesclusione di [OSCURATO:SOCIETA] dal Consorzio ma disattesa dal Lodo arbitrale.

Secondola ricorrente, «[n]el ritenere di poter esaminare incidentalmente i solipresupposti dello scioglimento, infatti, gli Arbitri hanno omesso diconsiderare che si trattava di materia non arbitrabile (perché riguardantediritti non disponibili) e che avrebbe imposto un accertamento con autoritàNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026di giudicato, con conseguente obbligo di sospendere il procedimentoarbitrale in attesa della decisione rimessa al Giudice ordinario».Il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,lamenta l’omessa pronuncia sulla censura di nullità del lodo ai sensi dell’art.829, comma 1, n. 12, c.p.c. attinente al fatto che gli arbitri avevano omessodi considerare la causa di scioglimento del Consorzio determinata dallaimpossibilità di perseguire l’oggetto sociale.Il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. lamentala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. (nel testo anteriorealle modifiche introdotte con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), e, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deduce la violazione del principio di“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” di cui all’art. 112 c.p.c.Sostiene a tal proposito la ricorrente che «[l]a Corte d’Appello […] puravendo correttamente rilevato che la clausola compromissoria azionata daSatrel dovesse ritenersi assoggetta all’applicazione dell’art. 829 c.p.c. nellaformulazione precedente alla riforma del 2006, è poi giunta a ritenere(contraddittoriamente) che la formulazione della clausola arbitrale avrebbeconsentito di esaminare nella c.d. fase rescindente unicamente i due vizi dinullità del lodo per violazione di regole procedurali sul presupposto che ilrigetto degli stessi non avrebbe consentito l’apertura della c.d. faserescissoria, con conseguente impossibilità di scrutinare le ulteriori censurerelative al merito della decisione».La ricorrente ha fatto presente che pende ricorso per cassazione avversola sentenza (App.

Roma, n. 1889/2025) che ha rigettato l’appello avversola già citata sentenza del Tribunale di Roma n. 7761/2018.5. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha chiesto di dichiarare inammissibili ocomunque respingere tutti i motivi del ricorso per cassazione.6.

È stata fissata l’adunanza della camera di consiglio.Le parti hanno depositato memorie illustrative.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/20267.

Le peculiarità della vicenda ora in esame e la pluralità e la complessitàdelle questioni sollevate rendono opportuna la trattazione in pubblicaudienza.

P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0974), con sede legale a Prato, in persona deiliquidatori giudiziali, dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA],nonché, per quanto occorrer possa, del suo liquidatore civilistico, sig.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA];- RICORRENTEcontroCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale a Roma,in persona del presidente e legale rappresentante, dott. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Valerio DiGravio e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5903/2024 depositatail 20 settembre 2024 a definizione del giudizio n. 2066/2018 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo ricorre percassazione avverso la sentenza 20 settembre 2024 n. 903 con cui la Corted’appello di Roma ha respinto l’impugnazione del lodo arbitrale emesso il28 – 30 giugno 2017 dal collegio arbitrale rituale composto dal Prof. Avv.[OSCURATO:PERSONA] (presidente), dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA] (arbitri) nella controversia tra l’odierna ricorrente eConsorzio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (diseguito, [OSCURATO:PERSONA]), di cui [OSCURATO:SOCIETA], quale titolare di una quota dipartecipazione del 42,94%, faceva parte insieme ad altre due consorziate,[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito depositando controricorso.2. I fatti rilevanti per la decisione risalgono agli anni 2014 – 2015 e sonostati illustrati dalle parti.2.1. La controversia aveva ad oggetto la delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA], assunta, in forma di «mera presa d’atto», dal consigliodirettivo dell’ente nella riunione del 20 luglio 2015 sul presuppostodell’intervenuto scioglimento «automatico» del rapporto, ai sensi dell’art.20.1, lett. c) dello statuto, nei riguardi della consorziata [OSCURATO:SOCIETA] per effettodella «perdita dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavoriNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026pubblici rilasciato da un Ente ‘SOA’” comunicata il 6 luglio 2015 da [OSCURATO:SOCIETA]Conseguentemente, con la medesima delibera 20 luglio 2015 il consigliodirettivo del Consorzio aveva modificato l’art. 6 dello statuto poiché,scioltosi il rapporto consortile nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA], si era verificatol’accrescimento delle quote delle altre due consorziate, [OSCURATO:SOCIETA].[sinoall’82,47%] e [OSCURATO:SOCIETA]. [sino al 17,53%].2.2. Avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 28dello statuto del consorzio stabile, con atto 12 agosto 2015, notificato il 24agosto 2015 al Consorzio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivoaveva nominato arbitro il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, invitata lacontroparte a nominare il proprio arbitro, aveva formulato quattro quesiti.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] aveva promosso davanti al Tribunale di Roma ungiudizio ordinario (n. 58137/2015 R.G., prima udienza 5 dicembre 2015)volto a far accertare, con efficacia di giudicato, il pregresso, ma nondichiarato, scioglimento del Consorzio conseguente alla decadenzadall’attestazione SOA della consorziata [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 13 novembre2014.Tale circostanza è di particolare rilievo, poiché, impugnando la delibera20 luglio 2015, [OSCURATO:SOCIETA] ne aveva dedotto in primo luogo l’inesistenza e/o lanullità e/o l’inefficacia per effetto del già intervenuto scioglimento delConsorzio.2.3. Con atto 7 settembre 2015 il Consorzio aveva nominato arbitro ilProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e chiesto il rigetto delle domande ed eccezioniavversarie.Gli arbitri designati dalle parti avevano indicato quale terzo arbitro epresidente del collegio il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA].Il collegio arbitrale si era costituito il 4 novembre 2015.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026La sentenza qui impugnata dà conto dello svolgimento dell’arbitrato conparticolare riguardo altresì alla precisazione dei quesiti fatta da [OSCURATO:SOCIETA] conla prima memoria autorizzata dagli arbitri.2.4. L’arbitrato si era concluso sfavorevolmente per [OSCURATO:SOCIETA].2.5. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva in primo luogo respinto l’eccezione dicarenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], sollevata dal Consorzio inrelazione all’avvenuta cessione, in data 28 gennaio 2015, dellapartecipazione consortile da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]Secondo gli arbitri, quel trasferimento, benché efficace tra le parti delcontratto di cessione di ramo d’azienda, non era opponibile al Consorziopoiché i componenti del consiglio direttivo del Consorzio, diversi da quellidesignati da [OSCURATO:SOCIETA], avevano negato, ai sensi dell’art. 25 dello statuto, ilgradimento al subentro della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo della cedente:dunque, [OSCURATO:SOCIETA] aveva conservato la titolarità della partecipazione consortile.Come si legge nella sentenza qui impugnata, gli arbitri avevano concluso illoro ragionamento in ordine all’inopponibilità al Consorzio della cessione diramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo a [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] con questa osservazione: «Se così non fosse, del resto,si produrrebbe il paradossale effetto per cui [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe formalmente manon sostanzialmente consorziato. Tuttavia, proprio la clausola sulgradimento persegue proprio il fine di impedire il subentro di un terzo nongradito e di trattenere, invece, nella compagine consortile il consorziatooriginario; non certo di escluderlo».2.6. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva inoltre respinto tutti i quesiti formulatida [OSCURATO:SOCIETA].2.6.1. Sul primo quesito, volto ad accertare l’inesistenza, la nullità o,comunque, l’inefficacia della delibera impugnata, sul presupposto che giàprima del 20 luglio 2015 il Consorzio si trovasse in stato di scioglimentobenché non dichiarato, gli arbitri, a fronte della questione relativa allanecessità o meno di sospendere il giudizio arbitrale ex art. 819-bis, n. 2,Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026c.p.c. in pendenza del processo instaurato davanti al Tribunale di Roma perl’accertamento con efficacia di giudicato dell’avvenuto scioglimento delConsorzio, avevano affermato «innanzitutto» che «il [OSCURATO:PERSONA] nonsoggiace alla disciplina prevista per l’arbitrato societario perché non è unasocietà e nemmeno una società consortile. Ne deriva che alla controversiava applicata la disciplina comune in tema di arbitrato prevista dal codice diprocedura civile».Ad avviso degli arbitri, che sul punto hanno deciso a maggioranza e conopinione dissenziente dell’arbitro nominato da [OSCURATO:SOCIETA], il problema relativoalla sussistenza della causa di scioglimento del Consorzio andava «postodiversamente», in quanto, da un lato, oggetto immediato dell’accertamentodemandato al Collegio arbitrale era il presupposto (fatto storico)dell’affermata causa di scioglimento, e non la causa di scioglimento, e,dall’altro, la questione relativa alla domanda di invalidità e inefficacia delladelibera, pur irrilevante per la decisione della controversia (cfr. invece l’art.819 c.p.c.), non rientrava tra quelle previste espressamente dall’art. 2611c.c. (cause di scioglimento del contratto di consorzio) da decidersi conefficacia di giudicato per legge (art. 819, comma 1, c.p.c.).Con le parole degli arbitri:«In primo luogo, occorre considerare che oggetto di accertamento, daparte del Collegio, non è immediatamente la causa di scioglimento delConsorzio, ma i presupposti che l’avrebbero determinata. Nella specie, laperdita della attestazione di qualificazione SOA da parte del consorziato SAFe la eventuale mancata ricostituzione della compagine consortile [conalmeno tre consorziate, entro i sei mesi successivi, n.d.r.]; ed è questo unaccertamento che il Collegio è tenuto a svolgere proprio in ragione delladomanda posta da [OSCURATO:SOCIETA]. Solo quale effetto di questo accertamento, ove disegno positivo, potrebbe in astratto verificarsi una causa di scioglimento delConsorzio e si porrebbe, sempre in astratto, una questione in ordine allasospensione del procedimento arbitrale ex art. 819 bis c.p.c.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026In secondo luogo, pur non essendo rilevante ai fini della decisione diquesto arbitrato, anche la questione relativa alla domanda di invalidità edinefficacia della delibera – richiesta da [OSCURATO:SOCIETA] – ove risolta positivamente,non determinerebbe necessariamente la sospensione del procedimentoarbitrale, non rientrando tra le ipotesi previste espressamente dall’art. 2611cod. civ., e dunque tra quelle che dovrebbero essere decise per legge conefficacia di giudicato dal giudice ordinario».Collegio ha il dovere di conoscere incidenter tantum e non con efficacia digiudicato, della questione della perdita dell’attestazione di qualificazioneSOA da parte di SAF, a norma dell’art. 819, 1 comma c.p.c., a prescinderedalla diversa questione se la causa di scioglimento del consorzio vada risoltacon efficacia di giudicato o meno».In concreto, gli arbitri avevano concluso (a maggioranza) perl’insussistenza di elementi di fatto comprovanti l’accertamento delpresupposto dell’affermata causa di scioglimento del contratto di consorzioe ciò per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte di [OSCURATO:SOCIETA]:«[…] l’accertamento sulla perdita dell’attestazione di qualificazione SOA daparte del consorziato SAF non conduce ad un esito positivo atteso che risultaversato in atti solo un documento dal quale si evince che l’attestazione diqualificazione [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe scaduta il 13 novembre 2014; ma non èdato conoscere se l’attestazione è stata rinnovata ovvero il consorziato haperduto definitivamente quella attestazione. Poiché nessun provvedimentodi esclusione è stato assunto dal Consorzio, sulla base della documentazioneprodotta SAF risulta essere in possesso di quella attestazione non avendoSatrel, sulla quale incombeva il relativo onere, provato la sua perdita daparte della medesima SAF».Gli arbitri avevano aggiunto (a maggioranza, stante il dissenso del Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ch,e anche durante l’«eventuale fase discioglimento», l’esclusione del socio può essere deliberata se fondata suNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026«motivi espressamente previsti dallo statuto»: «Del resto, è principioconsolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale anchenell’eventuale fase di scioglimento possa essere deliberata l’esclusione delsocio per i motivi espressamente previsti dallo statuto (così, da ultimo,Cass. 24 febbraio 2014, n. 4386, che a sua volta richiama Cass 1 giugno2012, n. 8860 e Cass 15 luglio 1996, n. 6410)».In definitiva, «[d]all’accertamento incidentale compiuto, peraltrorichiesto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], deriva che, avendo SAF conservato lo status diconsorziato, non si è verificato il presupposto invocato dalla medesimaSatrel per la richiesta sospensione del procedimento arbitrale. Ne segue cheil primo quesito articolato da [OSCURATO:SOCIETA] non può essere accolto e va riconosciutala validità ed efficacia della delibera del 20 luglio 2015».2.6.2. Sul secondo quesito, volto ad ottenere la dichiarazione di nullitào comunque l’annullamento della delibera 20 luglio 2015 perchéconseguente ad abuso del diritto di voto da parte delle altre consorziate ecomunque perché assunta dal presidente del Consorzio e dalle consorziateImpresa e SAF «in conflitto di interessi», il Collegio arbitrale aveva rilevatoche la delibera 23 marzo 2015, con cui il consiglio direttivo aveva negato ilgradimento al subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di consorzio in luogodella cedente [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, non era stata oggetto di un quesitoconcernente la sua validità e/o inefficacia e, dall’altro, era divenutainoppugnabile per l’inutile decorso del termine di trenta giorni di cui all’art.2606, comma 2, c.c.Quanto alla delibera 20 luglio 2015, fondata su un fatto (la perdita didello statuto come causa dello scioglimento «automatico» del rapportorispetto alla sola consorziata [OSCURATO:SOCIETA], secondo il Collegio arbitrale si trattavanon di un atto costitutivo del predetto scioglimento, ma «solo» di «un attoricognitivo, di accertamento, di un effetto già verificatosi», il che escludevasia la configurabilità di un abuso del diritto, sia la sussistenza di un conflittoNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026di interessi: «[n]on è, dunque, rilevante la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di abuso deldiritto di voto, perché per abusare di un diritto è indispensabile chel’esercizio abusivo del medesimo determini un effetto favorevole a colui cheesercita il voto e a danno di altro consorziato; mentre, nel caso in questione,quell’esercizio è solo ricognitivo di un effetto verificatosi, e dunque del tuttoininfluente anche ove la volontà del consorziato fosse indirizzata in sensoabusivo, rimanendo confinata nel perimetro del motivo come tale del tuttoirrilevante dal punto di vista giuridico. Quanto poi al conflitto di interessi ladelibera assunta, che prende atto del fatto indicato dall’art. 20.1 lett. c),non può essere viziata da un interesse estraneo all’interesse consortile,esclusa proprio dallo Statuto. Non può esservi dunque un interesse delconsorziato contrastante con l’interesse consortile proprio perché l’interesseconsortile, che emerge dall’art. 20.1, è esattamente quello di risolvere ilrapporto con riguardo al consorziato privo dei requisiti richiesti dalla lett. c)del medesimo articolo».2.6.3. Al rigetto della seconda domanda era conseguito anche quellodella terza, mirante all’accertamento della titolarità in capo a [OSCURATO:SOCIETA] di unaquota di compartecipazione del 42,94% («Anche la seconda domanda econseguentemente la terza, al pari della prima, non possono trovareaccoglimento»), nonché della quarta, di stampo risarcitorio («Non essendorilevante né l’abuso del diritto di voto né il conflitto di interessi anche laquarta domanda non può trovare accoglimento»).2.6.4. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva compensato le spese.3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 20 settembre 2024 n.903 oggetto del presente giudizio, ha respinto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha ritenuto ammissibile la denuncia di violazione diregole di diritto in base alla previgente disciplina di cui all’art. 829, comma2, c.p.c.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ha inoltre osservato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto, da un lato, la nullità dellodo ai sensi dell’art. 829, comma 4, c.p.c. per violazione delle regole didiritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia chenon può essere oggetto di convenzione di arbitrato, lamentando l’omessoaccoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento arbitrale ex art.819-bis, comma 1, n. 2, c.p.c., e, dall’altro, la nullità del lodo ai sensidell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., per avere il Collegio, nel rigettare ilprimo quesito, escluso la decadenza della attestazione [OSCURATO:SOCIETA]. enon integrato lo stato di scioglimento del [OSCURATO:PERSONA] alla data del 20luglio 2015.Ha altresì richiamato i limiti al controllo ad opera del giudice nella faserescindente.Con riguardo al primo motivo, la Corte d’appello di Roma ha innanzituttorespinto l’eccezione di carenza di interesse ad impugnare sollevata dalConsorzio, non potendo dirsi la questione controversa superata dallaintervenuta pubblicazione della sentenza n. 7761/2018, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la sussistenza di cause di scioglimento del Consorzioin data antecedente alla delibera del 20 luglio 2015, e ciò perché quellasentenza era stata appellata.Ciò premesso, la Corte d’appello, dopo aver richiamato l’originariaformulazione del quesito posto da [OSCURATO:SOCIETA], il testo del quesito così comeformulato con la prima memoria, le precisazioni contenute nella secondamemoria, ha escluso che il Collegio arbitrale fosse incorso in violazione dinorme di diritto «in quanto, a fronte di uno specifico quesito che rimettevaad essi la valutazione alternativa di sospendere per pregiudizialità odecidere incidenter tantum, il Collegio arbitrale, in perfetta rispondenza alquesito, con valutazione piena della domanda [(cfr. pag. 11 lodo primocapoverso : la pendenza davanti al tribunale di Roma di una controversiaintrodotta da essa [OSCURATO:SOCIETA] per l’accertamento, con efficacia di giudicato,dell’avvenuto scioglimento del Consorzio -art. 27.1 Statuto – dovrebbeNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026determinare – secondo [OSCURATO:SOCIETA] – la sospensione ex art. 819 bis n. 2 c.p.c delprocedimento arbitrale; scioglimento conseguente sia all’avvenuta perditada parte di altro consorziato delle attestazioni di qualificazione perl’esecuzione di lavori pubblici (..), sia alla mancata ricostituzione dellacompagine consortile in un numero pari a tre unità entro i sei mesisuccessivi al verificarsi della causa che avrebbe determinato l’automaticoscioglimento (..)], riconosceva di essere chiamato a conoscere, incidentertantum e non con efficacia di giudicato ( cfr. pag. 13 lodo) chiarendoall’ultimo capoverso di detta pagina che dall’accertamento incidentalecompiuto, peraltro richiesto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] (..) . La motivazione,logica e conseguenziale, dimostra che vi è stata perfetta corrispondenza trale premesse, il chiesto ed il pronunciato».Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato.A tal proposito, la Corte d’appello di Roma ha affermato quanto segue:«gli Arbitri nella motivazione del lodo hanno considerato espressamenteanche tale seconda doglianza [ossia, l’asserita carenza di titolarità in capoal [OSCURATO:PERSONA] dell’attestazione SOA dal 21 dicembre 2014, n.d.r.] e,precisamente, a pagina 11 della motivazione, sopra già trascritta (cfr. pag.25 sentenza) allorché hanno esaminato le due doglianze in relazione allaquestione di pregiudizialità di tale accertamento. Gli arbitri, nel rispondereal quesito in conformità alla convenzione di arbitrato come fissata nelquesito in esame, hanno espressamente scritto a pag. 12: Quanto poialla causa di scioglimento ritiene il collegio che il problema vada postodiversamente . Dall’esame della motivazione emerge, quindi, che ilcollegio arbitrale aveva identificato anche [il, n.d.r.] secondo presupposto(e non solo il primo) e statuito su entrambi, seguendo un’impostazione dimerito differente da quella prospettata da [OSCURATO:SOCIETA], rendendo una soluzioneche l’impugnante non condivide nel merito, ma che manifestamente nonrisulta viziata dal denunciato errore di diritto rispetto al canone dell’omessapronuncia. Il dispositivo emesso dagli Arbitri di integrale rigetto dei quesitiNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026è coerente con la motivazione che, con riguardo al primo, articolato motivoha indicato tutte le circostanze di fatto e di diritto oggetto di censura,rigettandole tutte e semmai meramente privilegiando l’esame dell’unarispetto ad altre».Infine, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto di non poter esaminare glialtri motivi attinenti al giudizio rescissorio, così motivando: «Il rigetto ditutti i motivi di impugnazione attinenti alla validità del lodo (faserescindente) comporta che non può svolgersi il giudizio rescissorio sulmerito delle questioni già oggetto del giudizio arbitrale».4. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo èaffidato a quattro motivi.Il primo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla omessa pronuncia sulla censura dinullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 4, n. 2 , c.p.c. (fondata sullacontestazione che gli arbitri avevano esaminato una questione pregiudizialenon compromettibile in violazione delle regole di diritto previste dalcombinato disposto di cui agli artt. 819, comma 2, c.p.c. e 819-bis, n. 2),c.p.c.).Il secondo motivo, formulato «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e/o4 c.p.c.», deduce la violazione delle norme (artt. 819 e 819-bis n. 2 c.p.c.)che, ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero imposto la sospensione del giudizio diappello in attesa della decisione sulla domanda, proposta in autonomogiudizio di cognizione, di accertamento dello stato di scioglimento delConsorzio Operae, posta a base dell’impugnazione della delibera diesclusione di [OSCURATO:SOCIETA] dal Consorzio ma disattesa dal Lodo arbitrale. Secondola ricorrente, «[n]el ritenere di poter esaminare incidentalmente i solipresupposti dello scioglimento, infatti, gli Arbitri hanno omesso diconsiderare che si trattava di materia non arbitrabile (perché riguardantediritti non disponibili) e che avrebbe imposto un accertamento con autoritàNumero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/2026di giudicato, con conseguente obbligo di sospendere il procedimentoarbitrale in attesa della decisione rimessa al Giudice ordinario».Il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,lamenta l’omessa pronuncia sulla censura di nullità del lodo ai sensi dell’art.829, comma 1, n. 12, c.p.c. attinente al fatto che gli arbitri avevano omessodi considerare la causa di scioglimento del Consorzio determinata dallaimpossibilità di perseguire l’oggetto sociale.Il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. lamentala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. (nel testo anteriorealle modifiche introdotte con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), e, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deduce la violazione del principio di“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” di cui all’art. 112 c.p.c.Sostiene a tal proposito la ricorrente che «[l]a Corte d’Appello […] puravendo correttamente rilevato che la clausola compromissoria azionata daSatrel dovesse ritenersi assoggetta all’applicazione dell’art. 829 c.p.c. nellaformulazione precedente alla riforma del 2006, è poi giunta a ritenere(contraddittoriamente) che la formulazione della clausola arbitrale avrebbeconsentito di esaminare nella c.d. fase rescindente unicamente i due vizi dinullità del lodo per violazione di regole procedurali sul presupposto che ilrigetto degli stessi non avrebbe consentito l’apertura della c.d. faserescissoria, con conseguente impossibilità di scrutinare le ulteriori censurerelative al merito della decisione».La ricorrente ha fatto presente che pende ricorso per cassazione avversola sentenza (App. Roma, n. 1889/2025) che ha rigettato l’appello avversola già citata sentenza del Tribunale di Roma n. 7761/2018.5. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha chiesto di dichiarare inammissibili ocomunque respingere tutti i motivi del ricorso per cassazione.6. È stata fissata l’adunanza della camera di consiglio.Le parti hanno depositato memorie illustrative.Numero registro generale 4268/2025Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10886/2026Data pubblicazione 23/04/20267. Le peculiarità della vicenda ora in esame e la pluralità e la complessitàdelle questioni sollevate rendono opportuna la trattazione in pubblicaudienza. P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 10886/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris