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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 50081/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.a Serre il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 24/7/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gup del locale Tribunale che in data 30/6/2023 aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al prevenuto con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza in relazione ai delitti di truffa continuata ed aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatti per i quali l'imputato riportava condanna alla pena di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro 4.334,00 di multa con sentenza resa il 7/3/2023 in esito a giudizio abbreviato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],i1 quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 125, 274, 275 cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'asserita adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha disatteso le doglianze difensive in punto di sussistenza di esigenze cautelari con motivazione apodittica in quanto non evidenzia fatti concreti dai quali desumere l'effettiva pericolosità dell'imputato e non ha operato alcuna distinzione fra il ricorrente e il figlio Pasquale.

Lamenta in particolare che l'ordinanza impugnata non ha considerato che il Funicelli aveva reciso i rapporti con i coimputati già dal 2018 e che non risultano elementi dai quali desumere l'attualità delle condotte delittuose; ha, inoltre, trascurato la corretta osservanza della misura autodetentiva e la disposta confisca dei beni dell'imputato, misura che lo ha privato di quote societarie e incarichi di amministrazione suscettibili di agevolare la recidivanza.

Siffatti elementi non sono stati criticamente valutati con conseguente elusione dell'obbligo di motivazione.

Il difensore aggiunge con riguardo all'adeguatezza della misura imposta che l'ordinanza impugnata si è discostata dall'insegnamento di legittimità secondo cui il pericolo di reiterazione non può essere automaticamente desunto dal carattere dei reati contestati e dalla loro protrazione, richiedendosi l'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, probabili e non meramente ipotetiche.

I giudici della cautela hanno, altresì, del tutto trascurato lo stato di incensuratezza del prevenuto e il consistente lasso temporale intercorso dalle condotte ascritte; 2.2 la violazione degli artt. 283, comma 3, 274 e 275 cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora con l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di quotidiana informazione alla P.g. degli orari e dei luoghi di reperibilità dell'imputato.

Secondo il difensore il provvedimento impugnato non spiega le ragioni che giustificano l'adozione delle prescrizioni aggiuntive a carico del ricorrente in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che presidiano il sistema cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

Il Tribunale distrettuale ha disatteso il gravame difensivo argomentando che gli elementi valorizzati dalla difesa e relativi al decorso del tempo e alla durata del regime custodiale sono già stati valorizzati dal Gup per addivenire alla sostituzione della misura autodetentiva con l'obbligo di dimora corredato da prescrizioni.

Il difensore assume la svalutazione di elementi quali l'incensuratezza del prevenuto che il collegio ha, invero, considerato adducendo che trattasi di elemento recessivo rispetto alla gravità dei fatti contestati in relazione ai quali è intervenuta condanna in primo grado, i quali per la protrazione delle condotte delittuose, l'accurata programmazione e la predisposizione di apparati esecutivi anche societari attestano una spiccata intensità del dolo e una significativa propensione a delinquere. 1.1 Deve a detto proposito osservarsi che l'intervenuta, seppur non definitiva, condanna a carico del ricorrente per gli addebiti ascrittigli non comporta di per se l'elisione delle esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento impositivo soprattutto ove si consideri che a, differenza di quanto sostiene la difesa, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999-01; n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 — 01), giudizio già effettuato dal primo giudice nel senso del mero affievolimento del rischio di reiterazione e convalidato dal collegio cautelare con motivazione esente da criticità logiche. 1.2 Quanto al requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. lo stesso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza ( in tal senso Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769- 01; n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01).

L'attualità identifica, dunque, la proiezione futura del rischio di recidivanza sulla base di concreti elementi prognostici desumibili dalle concrete modalità del fatto e dagli indicatori personologici, parametri adeguatamente valutati dal Tribunale cautelare.

Né la misura ablativa disposta con la sentenza di condanna comporta in via automatica l'elisione della ritenuta esigenza in quanto, come già evidenziato dal Gip nel provvedimento genetico, l'ampio e articolato piano criminoso posto in essere dal prevenuto si inserisce in un contesto ambientale che ne ha agevolato la realizzazione, non inciso dalla disposta confisca e suscettibile di innescare ricadute devianti.

2. Quanto alla proporzionalità della misura con particolare riguardo alle prescrizioni imposte si tratta di profilo non devoluto con l'atto di appello sicché il secondo motivo è precluso.

I giudici del riesame in assenza di specifiche censure sul punto non erano, infatti, tenuti ad argomentare al riguardo sebbene l'ordinanza impugnata si sia fatta carico di giustificare l'inadeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione richiesto in sede di gravame, avuto riguardo all'intensità del rischio di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. 3.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.a Serre il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 24/7/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gup del locale Tribunale che in data 30/6/2023 aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al prevenuto con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza in relazione ai delitti di truffa continuata ed aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatti per i quali l'imputato riportava condanna alla pena di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro 4.334,00 di multa con sentenza resa il 7/3/2023 in esito a giudizio abbreviato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],i1 quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 125, 274, 275 cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'asserita adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha disatteso le doglianze difensive in punto di sussistenza di esigenze cautelari con motivazione apodittica in quanto non evidenzia fatti concreti dai quali desumere l'effettiva pericolosità dell'imputato e non ha operato alcuna distinzione fra il ricorrente e il figlio Pasquale. Lamenta in particolare che l'ordinanza impugnata non ha considerato che il Funicelli aveva reciso i rapporti con i coimputati già dal 2018 e che non risultano elementi dai quali desumere l'attualità delle condotte delittuose; ha, inoltre, trascurato la corretta osservanza della misura autodetentiva e la disposta confisca dei beni dell'imputato, misura che lo ha privato di quote societarie e incarichi di amministrazione suscettibili di agevolare la recidivanza. Siffatti elementi non sono stati criticamente valutati con conseguente elusione dell'obbligo di motivazione. Il difensore aggiunge con riguardo all'adeguatezza della misura imposta che l'ordinanza impugnata si è discostata dall'insegnamento di legittimità secondo cui il pericolo di reiterazione non può essere automaticamente desunto dal carattere dei reati contestati e dalla loro protrazione, richiedendosi l'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, probabili e non meramente ipotetiche. I giudici della cautela hanno, altresì, del tutto trascurato lo stato di incensuratezza del prevenuto e il consistente lasso temporale intercorso dalle condotte ascritte; 2.2 la violazione degli artt. 283, comma 3, 274 e 275 cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora con l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di quotidiana informazione alla P.g. degli orari e dei luoghi di reperibilità dell'imputato. Secondo il difensore il provvedimento impugnato non spiega le ragioni che giustificano l'adozione delle prescrizioni aggiuntive a carico del ricorrente in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che presidiano il sistema cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Il Tribunale distrettuale ha disatteso il gravame difensivo argomentando che gli elementi valorizzati dalla difesa e relativi al decorso del tempo e alla durata del regime custodiale sono già stati valorizzati dal Gup per addivenire alla sostituzione della misura autodetentiva con l'obbligo di dimora corredato da prescrizioni. Il difensore assume la svalutazione di elementi quali l'incensuratezza del prevenuto che il collegio ha, invero, considerato adducendo che trattasi di elemento recessivo rispetto alla gravità dei fatti contestati in relazione ai quali è intervenuta condanna in primo grado, i quali per la protrazione delle condotte delittuose, l'accurata programmazione e la predisposizione di apparati esecutivi anche societari attestano una spiccata intensità del dolo e una significativa propensione a delinquere. 1.1 Deve a detto proposito osservarsi che l'intervenuta, seppur non definitiva, condanna a carico del ricorrente per gli addebiti ascrittigli non comporta di per se l'elisione delle esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento impositivo soprattutto ove si consideri che a, differenza di quanto sostiene la difesa, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999-01; n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 — 01), giudizio già effettuato dal primo giudice nel senso del mero affievolimento del rischio di reiterazione e convalidato dal collegio cautelare con motivazione esente da criticità logiche. 1.2 Quanto al requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. lo stesso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza ( in tal senso Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769- 01; n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01). L'attualità identifica, dunque, la proiezione futura del rischio di recidivanza sulla base di concreti elementi prognostici desumibili dalle concrete modalità del fatto e dagli indicatori personologici, parametri adeguatamente valutati dal Tribunale cautelare. Né la misura ablativa disposta con la sentenza di condanna comporta in via automatica l'elisione della ritenuta esigenza in quanto, come già evidenziato dal Gip nel provvedimento genetico, l'ampio e articolato piano criminoso posto in essere dal prevenuto si inserisce in un contesto ambientale che ne ha agevolato la realizzazione, non inciso dalla disposta confisca e suscettibile di innescare ricadute devianti. 2. Quanto alla proporzionalità della misura con particolare riguardo alle prescrizioni imposte si tratta di profilo non devoluto con l'atto di appello sicché il secondo motivo è precluso. I giudici del riesame in assenza di specifiche censure sul punto non erano, infatti, tenuti ad argomentare al riguardo sebbene l'ordinanza impugnata si sia fatta carico di giustificare l'inadeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione richiesto in sede di gravame, avuto riguardo all'intensità del rischio di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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