CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18193/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udite le conclusioni degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sisono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettatol’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAscoli Piceno del 2 ottobre 2025, reiettiva della richiesta di revoca o sostituzionedella misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] peril delitto di tentato omicidio.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore, eccependo violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen.riguardo ai principi di proporzionalità e adeguatezza.Si duole che con motivazione illogica il Tribunale abbia ritenuto inidonea afronteggiare le esigenze di cautela la misura degli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico, benché l’indagato in passato avesse sempre rispettato leprescrizioni del regime cautelare cui era stato sottoposto, omettendo di valutare iltempo decorso dall’inizio della carcerazione e il comportamento tenuto durante larestrizione carceraria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il Tribunale di Ancona ha inferito l’incombenza di un pericolo di reiterazionecriminosa, non fronteggiabile con misura diversa dalla custodia in carcere, dallagravità del fatto, commesso tramite l’inflizione alla vittima di ripetuti colpi di unmachete con lama di 17 cm. nel corso di una colluttazione divampata all’esternodi una discoteca, e dalla capacità a delinquere dell’indagato, ricaduto nel reatodopo la revoca di pregressa misura cautelare applicatagli per altro delitto dianaloga natura, perpetrato con identiche modalità, per il quale è tuttora sottopostoa processo.I giudici della cautela hanno ritenuto tali risultanze indicative di indifferenzaalle regole del vivere civile e di spiccata pericolosità soggettiva, non contenibile, adispetto del tempo trascorso in ambito carcerario, con la misura degli arrestidomiciliari presso l’abitazione della madre, pur con l’applicazione del cosiddetto“braccialetto elettronico”, inidoneo a impedire la reiterazione di condotte violentein danno di terzi nei confronti dei quali [OSCURATO:PERSONA] dovesse nutrire astio.Trattasi di motivazione congrua ed esente da fratture logiche, in linea colprincipio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui «in temadi misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelarinon può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura odall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriorielementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazioneapprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013,dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 – 01; conforme, Sez. 3, n. 43113 del15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01).Come già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimentoconfermato in sede di gravame, [OSCURATO:PERSONA] ha commesso il tentato omicidio, per cuiè stata applicata la misura carceraria il 16 marzo 2025, qualche settimana dopola revoca, in data 17 febbraio 2025, della misura custodiale applicatagli il 29agosto 2023 per altro tentato omicidio, anch’esso perpetrato all’esterno di unadiscoteca con l’uso di un machete.Del tutto correttamente il Tribunale ha formulato un giudizio di inidoneità degliarresti domiciliari in ragione dell’allarme ingenerato dal fatto e della propensionealla violenza dell’indagato, suscettibile di innescarsi anche in costanza degli arrestidomiciliari con controllo elettronico a distanza. Ed invero, la prescrizionedel braccialetto elettronico implica pur sempre una prognosi positiva sulla capacitàdell'indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto dinon uscire dal domicilio coatto, nel caso concreto non formulabile, constatato cheRotaru ha attentato nuovamente all’altrui vita e incolumità personale, nonavvertendo alcuna deterrenza per effetto del trattamento cautelare subito fino adappena un mese prima e della pendenza di un processo per condotta di analoganatura.Lo specifico apprezzamento dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciariocollegato alla custodia domiciliare, avuto riguardo alla già sottolineata gravità delreato e al giudizio negativo espresso dal giudice di merito sulla personalitàdell’indagato, rende la misura adottata pienamente conforme alle regole di giudiziocautelare in termini di adeguatezza e proporzionalità.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essererigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 19 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]