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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24197/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione all'applicazione della sospensione della patente di guida; inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. CHIODI Giuseppe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi dieci giorni venti di reclusione in relazione al reato di omicidio stradale, con l'applicazione della sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge per errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, atteso che il sinistro non era stato occasionato dalla circola- zione stradale in quanto il veicolo del CHIODI si trovava fermo presso area di sosta stradale, laddove l'urto con il ciclista era stato determinato dall'apertura dello sportello. 2.1 Con una seconda e terza censura lamenta una totale carenza motivazio- nale in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospen- sione della patente di guida, sia in relazione ai criteri dosimetrici utilizzati al fine di stabilirne la misura tra minimo e massimo edittale, sia in ragione della mancata esplicitazione della intervenuta riduzione ai sensi dell'art.222 comma 2 bis C.d.S. in ragione della riduzione prevista per la scelta del rito.

3. Con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di di- ritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 2/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). 3.1 Il ricorso è fondato limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, avendo il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta omesso di fornire adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estra- neo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). 3.2 In particolare la sanzione amministrativa risulta applicata in misura me- dio-massima senza alcuna plausibile motivazione sulle ragioni di tale scelta.

4. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una mo- tivazione sul punto solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motiva- zione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (sez.4, 27/03/2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA]- dimir, Rv.279635-01). 4.1 Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, se- condo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'au- torità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12/11/1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785; 18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661).

Il giudice ha del tutto omesso di indicare i criteri adottati incorrendo in totale difetto di motivazione, anche con riferimento alla eventuale riduzione applicata per la scelta del rito premiale ai sensi dell'art.222 comma 2 bis C.d.S. (sez.4, n.32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]) e pertanto la sentenza impugnata deve trovare annul- lamento limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione am- ministrativa accessoria.

5. Il primo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato laddove la qualificazione giuridica fornita dal giudice del patteggiamento non risulta manife- stamente errata nei limiti della valutazione imposta all'esito del motivo di ricorso, pure ammesso ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., ma risulta al con- trario coerente con la giurisprudenza di legittimità che ricondotto all'inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale condotte del tutto analoghe a quella che viene in considerazione nel presente giudizio la quale, benchè intervenuta allor- quando il veicolo era fermo in sosta, ha comunque interferito con la regolarità e con la sicurezza della circolazione stradale e costituisce peraltro inosservanza ad uno specifico precetto contenuto nel codice stradale volto a prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione (cfr.sez.4, n.476 del 13/11/1990, Canto, Rv.186246).

Il primo motivo di ricorso va pertanto ritenuto inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 Aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione all'applicazione della sospensione della patente di guida; inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. CHIODI Giuseppe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi dieci giorni venti di reclusione in relazione al reato di omicidio stradale, con l'applicazione della sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge per errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, atteso che il sinistro non era stato occasionato dalla circola- zione stradale in quanto il veicolo del CHIODI si trovava fermo presso area di sosta stradale, laddove l'urto con il ciclista era stato determinato dall'apertura dello sportello. 2.1 Con una seconda e terza censura lamenta una totale carenza motivazio- nale in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospen- sione della patente di guida, sia in relazione ai criteri dosimetrici utilizzati al fine di stabilirne la misura tra minimo e massimo edittale, sia in ragione della mancata esplicitazione della intervenuta riduzione ai sensi dell'art.222 comma 2 bis C.d.S. in ragione della riduzione prevista per la scelta del rito. 3. Con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di di- ritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 2/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). 3.1 Il ricorso è fondato limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, avendo il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta omesso di fornire adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estra- neo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). 3.2 In particolare la sanzione amministrativa risulta applicata in misura me- dio-massima senza alcuna plausibile motivazione sulle ragioni di tale scelta. 4. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una mo- tivazione sul punto solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motiva- zione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (sez.4, 27/03/2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA]- dimir, Rv.279635-01). 4.1 Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, se- condo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'au- torità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12/11/1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785; 18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661). Il giudice ha del tutto omesso di indicare i criteri adottati incorrendo in totale difetto di motivazione, anche con riferimento alla eventuale riduzione applicata per la scelta del rito premiale ai sensi dell'art.222 comma 2 bis C.d.S. (sez.4, n.32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]) e pertanto la sentenza impugnata deve trovare annul- lamento limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione am- ministrativa accessoria. 5. Il primo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato laddove la qualificazione giuridica fornita dal giudice del patteggiamento non risulta manife- stamente errata nei limiti della valutazione imposta all'esito del motivo di ricorso, pure ammesso ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., ma risulta al con- trario coerente con la giurisprudenza di legittimità che ricondotto all'inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale condotte del tutto analoghe a quella che viene in considerazione nel presente giudizio la quale, benchè intervenuta allor- quando il veicolo era fermo in sosta, ha comunque interferito con la regolarità e con la sicurezza della circolazione stradale e costituisce peraltro inosservanza ad uno specifico precetto contenuto nel codice stradale volto a prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione (cfr.sez.4, n.476 del 13/11/1990, Canto, Rv.186246). Il primo motivo di ricorso va pertanto ritenuto inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 Aprile
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