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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20834/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata Ha confermato la sentenza resa il 2 luglio 2020 dal GUP del Tribunale di Palermo che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina aggravata dall'uso di di uno strumento atto ad offendere.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché è stata negata sul rilievo della natura plurioffensiva del reato di rapina che tuttavia non è incompatibile con la invocata attenuante.

La stessa infatti può essere concessa quando sussista l'esiguità della somma sottratta e della restrizione della libertà e dell'autodeterminazione della persona e l'entità delle eventuali lesioni cagionate, mentre nel caso in esame manca al riguardo una qualche valutazione da parte del collegio.

Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con le motivazioni formulate dalla Corte di Appello.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame, il giudice di appello a pag. 3 della sentenza, ha esposto che l'attenuante invocata non ricorre in quanto l'entità della somma rapinata, pari a 350 C, non configura un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e censura solo quella parte della motivazione in cui si sottolinea la natura plurioffensiva della rapina.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata Ha confermato la sentenza resa il 2 luglio 2020 dal GUP del Tribunale di Palermo che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina aggravata dall'uso di di uno strumento atto ad offendere. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché è stata negata sul rilievo della natura plurioffensiva del reato di rapina che tuttavia non è incompatibile con la invocata attenuante. La stessa infatti può essere concessa quando sussista l'esiguità della somma sottratta e della restrizione della libertà e dell'autodeterminazione della persona e l'entità delle eventuali lesioni cagionate, mentre nel caso in esame manca al riguardo una qualche valutazione da parte del collegio. Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con le motivazioni formulate dalla Corte di Appello. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello a pag. 3 della sentenza, ha esposto che l'attenuante invocata non ricorre in quanto l'entità della somma rapinata, pari a 350 C, non configura un danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e censura solo quella parte della motivazione in cui si sottolinea la natura plurioffensiva della rapina. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
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