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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38624/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1966 avverso la sentenza resa il 25 Febbraio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 25 giugno 2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione, così diversamente qualificato il contestato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e, concesse le circostanze attenuanti generiche, riconosciute come equivalenti alla recidiva qualificata contestata, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e 400 C di multa.

Si addebita all'imputato di avere usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presidente di una cooperativa sociale operante nel settore dei servizi di pulizia dell'ambiente e del verde urbano, che si era aggiudicata un appalto da parte del comune di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la gestione di due aree parcheggio, per costringerlo a lasciargli la gestione dell'attività. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiché la corte ha travisato il compendio probatorio e ha formulato una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria.

Premettendo di non avere avanzato censure in ordine alla diversa qualificazione giuridica data alla condotta dell'imputato, il ricorrente osserva che erroneamente nel corso delle indagini era stata ipotizzato che questi avesse agito in concorso con il fratello germano e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], unici reali responsabili delle minacce.

Il primo giudice aveva escluso tale concorso mentre la corte ha valorizzato due episodi di cui non è stato protagonista l'imputato, ma il fratello Francesco e il [OSCURATO:PERSONA].

La testimonianza della persona offesa, del tutto inattendibile e priva di riscontri, è stata posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, nonostante il ricorso sistematico durante la sua audizione, da parte del pubblico ministero, Celle contestazioni.

Valentino si doleva del fatto che non si fosse aggiudicato la gara di appalto per la gestione dei parcheggi, nonostante avesse investito una somma di denaro, mentre gli altri due imputati, senza alcun collegamento con Valentino pretendevano che la persona offesa, una volta aggiudicatasi la gestione dei parcheggi, la affidasse a loro.

Da qui la diversa natura del reato addebitato ai tre imputati.

La corte ha osservato che le condotte violente poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] dimostrano l'interesse a partecipare alla gestione dell'appalto, ma travisa i fatti, poiché attribuisce le aggressioni subite dal Piazzolla anche all'odierno ricorrente che,in realtà,risulta completamente estraneo alle stesse, come riferito dalla stessa persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Neppure ricorre il prospettato travisamento del compendio probatorio, poiché la corte ha fornito una motivazione congrua alle emergenze processuali, esaustivamente esposte nella sentenza impugnata e ne ha tratto conclusioni e valutazioni corrette in punto di diritto.A pag. 5 della sentenza impugnata la corte espone la condotta contestata al Valentino, osservando che Piazzolla ha ricordato che il giorno in cui vinse la gara di appalto venne avvicinato dal ricorrente; questi gli intimò esplicitamente di lasciare subito i parcheggi, formulando minacce anche nei confronti dei suoi figli e affermando che altrimenti la faccenda sarebbe finita male.

Piazzolla ha precisato che il ricorrente in un primo momento gli aveva chiesto di lavorare e successivamente aveva preteso la gestione dei parcheggi, pur non avendo potuto partecipare alla gara di appalto.

Valentino quando formulò le minacce si accompagnava al fratello Francesco e al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si sono resi, a loro volta, responsabili di distinti atti di violenza e danneggiamento in danno della persona offesa.

La corte ha individuato la condotta estorsiva nello specifico episodio in cui l'odierno ricorrente, accompagnato dal fratello e dal [OSCURATO:PERSONA], pronunziò gravi minacce anche per l'incolumità personale dei familiari del Piazzolla, qualora non avesse acconsentito a una gestione comune dei parcheggi, e non residuano dubbi in ordine alla illiceità di tali pretesa che non risulta supportata da alcuna documentata intesa tra le parti.

A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente circa la inattendibilità del Piazzolla, le specifiche accuse di quest'ultimo hanno trovato riscontro nelle informazioni rese dalla moglie, nonché conferma indiretta nell'episodio di minacce subito anche da tale [OSCURATO:PERSONA], figlio del responsabile comunale dei parcheggi.

Dalla sentenza emerge che l'imputato ha tentato di giustificare la sua condotta, sostenendo che la persona offesa era venuto meno ad un accordo intercorso tra loro in merito alla gestione in comune dell'appalto, accordo in forza del quale lo stesso Valentino avrebbe prelevato la somma di 7000 euro da versare al futuro socio.

Ma tali circostanze non solo non hanno trovato adeguato riscontro in giudizio, anche in ragione della tenuità della somma prelevata rispetto all'importo dell'appalto, ma non appaiono comunque idonee ad incidere sulla ingiustizia del profitto, che il Valentino tentava di perseguire, formulando minacce anche nei confronti di familiari della persona offesa, del tutto estranei alla eventuale vicenda contrattuale intercorsa tra le parti.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1966 avverso la sentenza resa il 25 Febbraio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 25 giugno 2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione, così diversamente qualificato il contestato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e, concesse le circostanze attenuanti generiche, riconosciute come equivalenti alla recidiva qualificata contestata, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e 400 C di multa. Si addebita all'imputato di avere usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presidente di una cooperativa sociale operante nel settore dei servizi di pulizia dell'ambiente e del verde urbano, che si era aggiudicata un appalto da parte del comune di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la gestione di due aree parcheggio, per costringerlo a lasciargli la gestione dell'attività. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiché la corte ha travisato il compendio probatorio e ha formulato una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Premettendo di non avere avanzato censure in ordine alla diversa qualificazione giuridica data alla condotta dell'imputato, il ricorrente osserva che erroneamente nel corso delle indagini era stata ipotizzato che questi avesse agito in concorso con il fratello germano e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], unici reali responsabili delle minacce. Il primo giudice aveva escluso tale concorso mentre la corte ha valorizzato due episodi di cui non è stato protagonista l'imputato, ma il fratello Francesco e il [OSCURATO:PERSONA]. La testimonianza della persona offesa, del tutto inattendibile e priva di riscontri, è stata posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, nonostante il ricorso sistematico durante la sua audizione, da parte del pubblico ministero, Celle contestazioni. Valentino si doleva del fatto che non si fosse aggiudicato la gara di appalto per la gestione dei parcheggi, nonostante avesse investito una somma di denaro, mentre gli altri due imputati, senza alcun collegamento con Valentino pretendevano che la persona offesa, una volta aggiudicatasi la gestione dei parcheggi, la affidasse a loro. Da qui la diversa natura del reato addebitato ai tre imputati. La corte ha osservato che le condotte violente poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] dimostrano l'interesse a partecipare alla gestione dell'appalto, ma travisa i fatti, poiché attribuisce le aggressioni subite dal Piazzolla anche all'odierno ricorrente che,in realtà,risulta completamente estraneo alle stesse, come riferito dalla stessa persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Neppure ricorre il prospettato travisamento del compendio probatorio, poiché la corte ha fornito una motivazione congrua alle emergenze processuali, esaustivamente esposte nella sentenza impugnata e ne ha tratto conclusioni e valutazioni corrette in punto di diritto.A pag. 5 della sentenza impugnata la corte espone la condotta contestata al Valentino, osservando che Piazzolla ha ricordato che il giorno in cui vinse la gara di appalto venne avvicinato dal ricorrente; questi gli intimò esplicitamente di lasciare subito i parcheggi, formulando minacce anche nei confronti dei suoi figli e affermando che altrimenti la faccenda sarebbe finita male. Piazzolla ha precisato che il ricorrente in un primo momento gli aveva chiesto di lavorare e successivamente aveva preteso la gestione dei parcheggi, pur non avendo potuto partecipare alla gara di appalto. Valentino quando formulò le minacce si accompagnava al fratello Francesco e al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si sono resi, a loro volta, responsabili di distinti atti di violenza e danneggiamento in danno della persona offesa. La corte ha individuato la condotta estorsiva nello specifico episodio in cui l'odierno ricorrente, accompagnato dal fratello e dal [OSCURATO:PERSONA], pronunziò gravi minacce anche per l'incolumità personale dei familiari del Piazzolla, qualora non avesse acconsentito a una gestione comune dei parcheggi, e non residuano dubbi in ordine alla illiceità di tali pretesa che non risulta supportata da alcuna documentata intesa tra le parti. A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente circa la inattendibilità del Piazzolla, le specifiche accuse di quest'ultimo hanno trovato riscontro nelle informazioni rese dalla moglie, nonché conferma indiretta nell'episodio di minacce subito anche da tale [OSCURATO:PERSONA], figlio del responsabile comunale dei parcheggi. Dalla sentenza emerge che l'imputato ha tentato di giustificare la sua condotta, sostenendo che la persona offesa era venuto meno ad un accordo intercorso tra loro in merito alla gestione in comune dell'appalto, accordo in forza del quale lo stesso Valentino avrebbe prelevato la somma di 7000 euro da versare al futuro socio. Ma tali circostanze non solo non hanno trovato adeguato riscontro in giudizio, anche in ragione della tenuità della somma prelevata rispetto all'importo dell'appalto, ma non appaiono comunque idonee ad incidere sulla ingiustizia del profitto, che il Valentino tentava di perseguire, formulando minacce anche nei confronti di familiari della persona offesa, del tutto estranei alla eventuale vicenda contrattuale intercorsa tra le parti. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] D
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