Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0213 - IT
Avviso legale importante
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61997C0213
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 12 marzo 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento di uno Stato - Direttive 86/280/CEE e 88/347/CEE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]213/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03289
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento, la Commissione ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, e/o non comunicando immediatamente alla Commissione i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1988 (2), 88/347/CEE, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato. La direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE (3), concerne l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
2 Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 86/280:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, immediatamente dopo l'adozione delle medesime».
3 L'art. 2 della direttiva 88/347 stabilisce:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1_ gennaio 1989 per quanto concerne l'aldrin, il dieldrin, l'endrin e l'isodrin e prima del 1_ gennaio 1990 per quanto concerne le altre sostanze. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)».
4 La Repubblica portoghese non ha contestato di aver omesso di trasporre la direttiva e sostiene nel controricorso che è in corso l'adozione delle misure necessarie.
5 Di conseguenza, il ricorso della Commissione è manifestamente fondato.
Conclusione
6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1988, 88/347/CEE, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica portoghese alle spese.
(1) - GU L 181, pag. 16.
(2) - GU L 158, pag. 35.
(3) - GU L 129, pag. 23.