CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/02/2025, con cui la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui solo «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); laddove invece la Corte d'Appello, pur trattandosi di una pena di poco superiore al minimo edittale, ha compiutamente e tutt'altro che illogicamente richiamato il carattere perdurante della condotta, relativa ad un considerevole numero di fatture riferite ad una pluralità di anni; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dellemmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 0\rn me nde. Così deciso in Roma, il 11