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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 36788/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5749-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controrkorrente - per revocazione dell'ordinanza n. 21164/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 21164 del 2021 le Sezioni Unite della Corte hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza della Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello n.279 del 2017, che aveva confermato la fondatezza della domanda risarcitoria promossa dalla competente Procura Regionale, con condanna di [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri dirigenti, nella qualità di dirigente responsabile del settore Avvocatura del Comune di Torre del Geco, in riferimento a procedure ablatorie, relative a terreni destinati alla costruzione di un edificio scolastico, in quanto titolare dell'Ufficio dell'Avvocatura, nel cui ambito era stata ricondotta la Sezione Espropri affidataria della procedura all'esito della delibera di Giunta (n. 1406 del 1996), di estromissione della società Edilprog dalla procedura espropriativa e di affidamento della definizione della procedura ablativa entro il termine prorogato, per non avere avocato a sé la procedura, definendola previa offerta delle indennità al proprietario.

2. La declaratoria di inammissibilità di queste Sezioni Unite ha investito tutti i motivi di ricorso con i quali si prospettava superamento e violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale asseritamente spettante al Consiglio distrettuale disciplinare e, in seconda e ultima istanza,. rispettivamente /al CNF e alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; violazione della legge n. 247 del 2012, in ordine alla comunicazione all'incolpato, con enunciazione dell'addebito senza Ric. 2022 n. 05749 sez.

SU - ud. 25-10-2022 -2- indicazione delle norme violate; prescrizione dell'azione disciplinare; violazione del principio costituzionale del diritto di difesa.

3. In particolare, premettendo che, in materia di responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici, la giurisdizione della Corte dei Conti è ancorata alla compresenza dei due elementi qualificanti la nozione di contabilità pubblica, soggettivo il primo, attinente alla natura pubblica del soggetto (ente o amministrazione) al quale l'agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio, oggettivo il secondo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell'ambito della quale si è verificato l'evento fonte di responsabilità (fra le altre, Cass.,Sez.Un., n. 7645 del 2020), queste Sezioni Unite hanno soggiunto che diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l'iscrizione all'Albo speciale di cui all'art. 3 del r.d.l. n. n. 1578 del 1933 - che presuppone il rapporto di impiego pubblico dell'iscritto con l'Amministrazione, anche con la possibile attribuzione della qualifica di dirigente del servizio Avvocatura - non esclude che nei confronti del dipendente possa essere esperita l'azione di responsabilità per danno erariale volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse (all'uopo è richiamata Cass., Sez.Un., n. 4883 del 2019), imperniata su ragioni e finalità diverse rispetto al procedimento disciplinare (all'uopo richiamando Corte cost., n. 259 del 2019).

4. L'ordinanza n. 21164 del 2021 ha, dunque, concluso nel senso che la valutazione da parte del giudice contabile dell'operato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato del Comune in rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, rientrava nell'alveo del peculiare controllo inerente alla sussistenza della responsabilità per danno erariale attraverso la valutazione dell'operato e la verifica della conformazione dell'azione ai criteri previsti dall'art. 1 della legge n.

Ric. 2022 n. 05749 sez.

SU - ud. 25-10-2022 -3- 241 del 1990, con valutazione, in jure, pienamente spettante al Giudice contabile nell'ambito della sua giurisdizione (in linea con Cass. Sez.Un., n. 9680 del 2019).

5. Anche i restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto volti a reintrodurre elementi di merito relativi all'interpretazione e all'applicazione di norme di legge, a prospettare errores in iudicando e, in definitiva, attinenti ai limiti interni della giurisdizione della Corte dei Conti sottratta al sindacato della Corte di Cassazione.

6. Propone ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con i motivi di ricorso per revocazione si deduce nullità della sentenza n.279 del 2017 della Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello, per violazione dell'art. 132, co.4, cod.proc.civ., dell'art. 23, co.3 legge n. 247 del 2012, dell'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001, per l'erronea esposizione dei fatti e carenza nelle ragioni di diritto,per essere il Consiglio Distrettuale di Disciplina l'organo per il procedimento e non già la Procura della Corte dei Conti, con violazione dei limiti della giurisdizione (primo motivo); nullità della sentenza della Corte dei Conti per carenza di istruttoria documentale, per avere fondato l'addebito su false testimonianze di persone non a conoscenza dei fatti, errori di fatto determinanti il rigetto del ricorso, per difetto di giurisdizione, per avere le Sezioni Unite della Corte esaminato la questione solo sotto il profilo della dipendenza pubblica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche quale Avvocato dell'Ente ed iscritto nell'elenco speciale del COA di [OSCURATO:PERSONA], soggetto, pertanto, al potere disciplinare del CDD e poi del CNF (secondo motivo).

8. Conclude, pertanto, il ricorrente per la revocazione della sentenza (recte ordinanza) n.21164 del 2021 di queste Sezioni Unite e Ric. 2022 n. 05749 sez.

SU ud. 25-10-2022 -4- conseguente annullamento della sentenza n.279 del 2017 della Corte dei Conti e per l'esercizio della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte, con affermazione della prevalenza dell'art. 23, comma 3, legge professionale forense n.247 del 2012, lex specialis, rispetto alla legge contabile n.174 del 2016, lex generalis, nel caso in cui venga tratto a giudizio per responsabilità un Avvocato di Ente Pubblico iscritto nell'elenco speciale.

9. Il ricorso è inammissibile.

10. I motivi di ricorso per revocazione sono indirizzati avverso la sentenza della Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello, n.279 del 2017, additando l'errore revocatorio, in tale pronuncia, tale da avere condizionato il rigetto del ricorso per violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

11. Al riguardo è assorbente il rilievo che i motivi richiedono, all'evidenza, lo scrutinio di un asserito errore revocatorio nella sentenza del giudice speciale, rientrante nel perimetro del giudizio di merito, tant'è che occorrerebbe vagliarne la decisività, ed è pertanto inerente al modo di esercizio della giurisdizione di pertinenza esclusivamente del giudice di merito, a nulla rilevando la prospettazione del ricorrente che, per giungere all'esito della caducazione della sentenza di gravame del giudice speciale, assume la revocanda decisione in guisa di antecedente logico per richiedere l'annullamento della sentenza del giudice speciale, per violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

12. In tale cornice si inseriscono, pertanto, tutte le argomentazioni svolte nel ricorso per riporre in discussione la decisione del giudice speciale che ha definito il giudizio di appello e per richiedere la disamina e soluzione della questione interpretativa che permea la vicenda - l'eventuale prevalenza, quale lex specialis, della legge professionale forense, sulla legge contabile n.174 del 2014, /ex generalis - con scrutinio inammissibilmente richiesto in questa sede.

Ric. 2022 n. 05749 sez.

SU - ud. 25-10-2022 -5-

13. Per completezza va anche ricordato che per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

14. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo.

15. L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (cfr., fra tante, Cass. Sez.

Un., nn. 31032 del 2019 e 13181 del 2013).

16. Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., le deduzioni che il ricorrente espone a sostegno dei motivi che ridondano in vizi con cui si mira a reintrodurre il thema decidendum originario del precedente giudizio di legittimità, e tutte riferibili alla pronuncia del giudice speciale e dunque, per quanto detto, da far valere immediatamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesima decisione di merito.

17. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

18. Non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore Generale della Corte dei Ric. 2022 n. 05749 sez.

SU - ud. 25-10-2022 -6- conti.

Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori.

19. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5749-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controrkorrente - per revocazione dell'ordinanza n. 21164/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 21164 del 2021 le Sezioni Unite della Corte hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza della Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello n.279 del 2017, che aveva confermato la fondatezza della domanda risarcitoria promossa dalla competente Procura Regionale, con condanna di [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri dirigenti, nella qualità di dirigente responsabile del settore Avvocatura del Comune di Torre del Geco, in riferimento a procedure ablatorie, relative a terreni destinati alla costruzione di un edificio scolastico, in quanto titolare dell'Ufficio dell'Avvocatura, nel cui ambito era stata ricondotta la Sezione Espropri affidataria della procedura all'esito della delibera di Giunta (n. 1406 del 1996), di estromissione della società Edilprog dalla procedura espropriativa e di affidamento della definizione della procedura ablativa entro il termine prorogato, per non avere avocato a sé la procedura, definendola previa offerta delle indennità al proprietario. 2. La declaratoria di inammissibilità di queste Sezioni Unite ha investito tutti i motivi di ricorso con i quali si prospettava superamento e violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale asseritamente spettante al Consiglio distrettuale disciplinare e, in seconda e ultima istanza,. rispettivamente /al CNF e alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; violazione della legge n. 247 del 2012, in ordine alla comunicazione all'incolpato, con enunciazione dell'addebito senza Ric. 2022 n. 05749 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- indicazione delle norme violate; prescrizione dell'azione disciplinare; violazione del principio costituzionale del diritto di difesa. 3. In particolare, premettendo che, in materia di responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici, la giurisdizione della Corte dei Conti è ancorata alla compresenza dei due elementi qualificanti la nozione di contabilità pubblica, soggettivo il primo, attinente alla natura pubblica del soggetto (ente o amministrazione) al quale l'agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio, oggettivo il secondo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell'ambito della quale si è verificato l'evento fonte di responsabilità (fra le altre, Cass.,Sez.Un., n. 7645 del 2020), queste Sezioni Unite hanno soggiunto che diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l'iscrizione all'Albo speciale di cui all'art. 3 del r.d.l. n. n. 1578 del 1933 - che presuppone il rapporto di impiego pubblico dell'iscritto con l'Amministrazione, anche con la possibile attribuzione della qualifica di dirigente del servizio Avvocatura - non esclude che nei confronti del dipendente possa essere esperita l'azione di responsabilità per danno erariale volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse (all'uopo è richiamata Cass., Sez.Un., n. 4883 del 2019), imperniata su ragioni e finalità diverse rispetto al procedimento disciplinare (all'uopo richiamando Corte cost., n. 259 del 2019). 4. L'ordinanza n. 21164 del 2021 ha, dunque, concluso nel senso che la valutazione da parte del giudice contabile dell'operato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato del Comune in rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, rientrava nell'alveo del peculiare controllo inerente alla sussistenza della responsabilità per danno erariale attraverso la valutazione dell'operato e la verifica della conformazione dell'azione ai criteri previsti dall'art. 1 della legge n. Ric. 2022 n. 05749 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- 241 del 1990, con valutazione, in jure, pienamente spettante al Giudice contabile nell'ambito della sua giurisdizione (in linea con Cass. Sez.Un., n. 9680 del 2019). 5. Anche i restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto volti a reintrodurre elementi di merito relativi all'interpretazione e all'applicazione di norme di legge, a prospettare errores in iudicando e, in definitiva, attinenti ai limiti interni della giurisdizione della Corte dei Conti sottratta al sindacato della Corte di Cassazione. 6. Propone ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con i motivi di ricorso per revocazione si deduce nullità della sentenza n.279 del 2017 della Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello, per violazione dell'art. 132, co.4, cod.proc.civ., dell'art. 23, co.3 legge n. 247 del 2012, dell'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001, per l'erronea esposizione dei fatti e carenza nelle ragioni di diritto,per essere il Consiglio Distrettuale di Disciplina l'organo per il procedimento e non già la Procura della Corte dei Conti, con violazione dei limiti della giurisdizione (primo motivo); nullità della sentenza della Corte dei Conti per carenza di istruttoria documentale, per avere fondato l'addebito su false testimonianze di persone non a conoscenza dei fatti, errori di fatto determinanti il rigetto del ricorso, per difetto di giurisdizione, per avere le Sezioni Unite della Corte esaminato la questione solo sotto il profilo della dipendenza pubblica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche quale Avvocato dell'Ente ed iscritto nell'elenco speciale del COA di [OSCURATO:PERSONA], soggetto, pertanto, al potere disciplinare del CDD e poi del CNF (secondo motivo). 8. Conclude, pertanto, il ricorrente per la revocazione della sentenza (recte ordinanza) n.21164 del 2021 di queste Sezioni Unite e Ric. 2022 n. 05749 sez. SU ud. 25-10-2022 -4- conseguente annullamento della sentenza n.279 del 2017 della Corte dei Conti e per l'esercizio della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte, con affermazione della prevalenza dell'art. 23, comma 3, legge professionale forense n.247 del 2012, lex specialis, rispetto alla legge contabile n.174 del 2016, lex generalis, nel caso in cui venga tratto a giudizio per responsabilità un Avvocato di Ente Pubblico iscritto nell'elenco speciale. 9. Il ricorso è inammissibile. 10. I motivi di ricorso per revocazione sono indirizzati avverso la sentenza della Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello, n.279 del 2017, additando l'errore revocatorio, in tale pronuncia, tale da avere condizionato il rigetto del ricorso per violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 11. Al riguardo è assorbente il rilievo che i motivi richiedono, all'evidenza, lo scrutinio di un asserito errore revocatorio nella sentenza del giudice speciale, rientrante nel perimetro del giudizio di merito, tant'è che occorrerebbe vagliarne la decisività, ed è pertanto inerente al modo di esercizio della giurisdizione di pertinenza esclusivamente del giudice di merito, a nulla rilevando la prospettazione del ricorrente che, per giungere all'esito della caducazione della sentenza di gravame del giudice speciale, assume la revocanda decisione in guisa di antecedente logico per richiedere l'annullamento della sentenza del giudice speciale, per violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 12. In tale cornice si inseriscono, pertanto, tutte le argomentazioni svolte nel ricorso per riporre in discussione la decisione del giudice speciale che ha definito il giudizio di appello e per richiedere la disamina e soluzione della questione interpretativa che permea la vicenda - l'eventuale prevalenza, quale lex specialis, della legge professionale forense, sulla legge contabile n.174 del 2014, /ex generalis - con scrutinio inammissibilmente richiesto in questa sede. Ric. 2022 n. 05749 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- 13. Per completezza va anche ricordato che per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. 14. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo. 15. L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (cfr., fra tante, Cass. Sez. Un., nn. 31032 del 2019 e 13181 del 2013). 16. Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., le deduzioni che il ricorrente espone a sostegno dei motivi che ridondano in vizi con cui si mira a reintrodurre il thema decidendum originario del precedente giudizio di legittimità, e tutte riferibili alla pronuncia del giudice speciale e dunque, per quanto detto, da far valere immediatamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesima decisione di merito. 17. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 18. Non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore Generale della Corte dei Ric. 2022 n. 05749 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori. 19. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'
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