CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto nel resto; la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Incecco del foro di Pescara in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] (delega orale) in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale, per quanto qui d'interesse, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il delitto di cui al capo b) dell'imputazione (concorso nella importazione di una partita di cocaina dal Messico, esclusa per tutti l'aggravante della transnazionalità e, per il solo [OSCURATO:PERSONA], anche quella di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990), ha rideterminato la pena nei confronti di tutti gli imputati, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, confermando nel resto. 2. La genesi del processo. Risulta dalla sentenza impugnata, da leggersi in uno con quella conforme appellata, che i fatti oggetto del presente procedimento sono già stati accertati in altro, conclusosi con sentenza definitiva (tranne che per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990) resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Carlo e altri e hanno ricevuto ulteriore riscontro, in base alla tesi dell'accusa recepita nelle due sentenze di merito, nelle deposizioni dei testi di PG e nei servizi di osservazione e controllo, esitati nel sequestro della partita di droga, eseguito il 27 luglio 2006. La principale fonte di prova, in particolare, è rappresentata dai risultati di intercettazioni, in base alle quali i giudici del merito hanno ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] Bruno, fratello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e cittadino italiano residente in Messico (del quale, successivamente al sequestro della droga e alla sua fuga in Messico, non si erano più avute notizie, essendosi diffusa quella della sua morte a seguito di un regolamento dei conti con i trafficanti messicani, proprio in conseguenza del fallimento dell'operazione oggetto del presente procedimento) aveva organizzato, nell'estate del 2006, la importazione di Kg. 424 di cocaina dal Messico, arrivata occultata in un forno per ceramiche, caduto in sequestro dopo il suo sdoganamento. Nella pianificazione dell'operazione il [OSCURATO:PERSONA] Bruno si era avvalso dell'operato del fratello, odierno imputato, il quale si era adoperato per rinvenire un capannone isolato ove effettuare la rottura del forno, al cui interno era stata collocata la droga; ma anche, sempre su disposizione del fratello, dell'accoglienza e sistemazione di tre soggetti, coinvolti nell'affare e giunti in Italia proprio per la sua conclusione (si tratta di due cittadini messicani [OSCURATO:PERSONA] Rodrigo e [OSCURATO:PERSONA] Arturo, oltre che dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino indiano residente in California). Dopo la fase organizzativa dal Messico, il 3 luglio 2006 giungeva in Italia anche [OSCURATO:PERSONA] Bruno, insieme ad altri soggetti parimenti coinvolti nella operazione, tra i quali il coimputato [OSCURATO:PERSONA] Humberto, detto Gordito, a sua volta legato alla organizzazione del [OSCURATO:PERSONA] (già condannato in via definitiva nell'altro procedimento inerente agli stessi fatti), interessata all'acquisto di parte del carico, per il tramite dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi gli imputati con i rispettivi difensori. 3.1. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato sei motivi. 3.1.1. Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alle intercettazioni, che si assumono disposte e prorogate in assenza di gravi/sufficienti indizi di colpevolezza e alla loro utilizzazione in diversi procedimenti. Secondo il ragionamento difensivo, dalle ragioni poste a base dei decreti nn. 1260/06 e 1423/06, non emergerebbero elementi di collegamento delle due utenze ai soggetti implicati nel reato di cui all'art. 648 bis, cod. pen., aggravato dall'art. 7 decreto legge n. 152/1991 e neppure indizi dai quali desumere un collegamento tra le utenze e i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, sempre con riferimento alle intercettazioni, ma in relazione al diverso tema dell'utilizzo di impianti esterni alla Procura, relativamente alle stesse utenze di cui al motivo che precede (347/2785656 e 335/8058863). Le captazioni sarebbero state eseguite in spregio all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., presso i locali della Polizia, nonostante la disponibilità del server presso la Procura della Repubblica. 3.1.3. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità, rilevando che l'intero impianto accusatorio si fonderebbe sulle conversazioni telefoniche tra i due germani [OSCURATO:PERSONA], tuttavia impegnati, secondo la difesa, almeno per quanto riguarda il ricorrente, in un'operazione del tutto lecita, avente a oggetto l'arrivo di un forno, considerato che l'imputato è un ingegnere esperto in progettazione e realizzazione di forni industriali. Anche i contatti con gli altri imputati vengono ricondotti dalla difesa, attraverso una lettura delle risultanze che intende evidenziare l'erroneità di quella operata nel doppio grado di merito, a leciti affari commerciali relativi alla professione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, si è sottolineata la circostanza che il forno incriminato non era stato smontato presso il capannone reperito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale non era stato neppure informato del cambio di programma, pur trattandosi di un dato essenziale dell'intera operazione. 3.1.4. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, rilevando un travisamento delle premesse fattuali da parte della Corte partenopea e, in ogni caso, una grave lacuna argomentativa, poiché i giudici non avrebbero considerato l'elemento dell'impatto significativo della droga importata sul mercato, in assenza di uno specifico accertamento peritale sulla natura stupefacente della sostanza e sul principio attivo in essa contenuto. 3.1.5. Con il quinto motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia quanto al diniego delle generiche, che avuto riguardo alla entità della pena, punto rispetto al quale la Corte di merito non avrebbe considerato la condotta, in alcun modo censurabile, tenuta dall'imputato dal 2006 in poi, indicativa di scarsa propensione a delinquere. 3.1.6. Infine, con il sesto motivo, ha dedotto violazione di norme processuali e vizio motivazionale, sempre riguardo al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte violato il divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena. In particolare, osserva la difesa che il Tribunale, in quasi totale aderenza al minimo edittale all'epoca vigente, era partito da una pena base di anni otto e mesi sei di reclusione e euro 26.000,00 di multa, operando l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d. P.R. n. 309/1990 sino ad anni nove e euro 30.000,00 e, quindi, per l'art. 80, comma 2, stesso d.P.R., di 1/3 sino ad anni 12 e euro 40.000,00. In secondo grado, invece, la Corte territoriale, solo apparentemente uniformandosi al dictum del giudice delle leggi contenuto nella sentenza n. 40/2019, si è discostato dal minimo edittale, muovendo da una pena base di anni 7, aumentata di sei mesi per l'art. 73, comma 6 cit. e ha applicato un aumento per l'art. 80, comma 2 superiore a 1/3, a differenza del Tribunale, operando dunque una reformatio in peius rispetto a un elemento del calcolo della pena. 3.2. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi, con i quali ha dedotto vizio della motivazione, sia per difetto, che per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riguardo a numerosi punti. 3.2.1. In primo luogo, ha contestato la valutazione delle prove e rilevato la mancata considerazione di alcune decisive. Il riferimento è a una conversazione tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale sarebbe emersa la prova della totale liceità della presenza dell'imputato in Italia e dei suoi contatti con i coimputati, come avrebbero confermato anche numerose prove a discarico. I giudici del merito non hanno ascoltato in diretta la conversazione, non avendovi i giudici accennato nelle sentenze di merito, fondandosi la decisione sulla mera illazione che la presenza dell'imputato fosse da ricollegare alla illecita trattativa portata avanti da GERARD' Bruno. In quella conversazione, infatti, era stato fatto esplicito riferimento alla trattativa per l'acquisto di macchinari usati al prezzo di euro 800.000,00 da inviare in India (ove un fratello del ricorrente era già da tempo attivo nel settore della edilizia) oppure in Messico (ove l'imputato era in procinto di far decollare un grosso progetto imprenditoriale sempre in quel settore). Proprio la mancanza della prova del coinvolgimento dell'imputato nella organizzazione e nel coordinamento del traffico illecito, avrebbe spinto i giudici, secondo la difesa, a ritenere in capo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo (quello di finanziatore dell'operazione), mai contestatogli . Quanto, poi, alla telefonata in lingua spagnola, la difesa ne rileva la inutilizzabilità, per mancata escussione dell'interprete, opponendo una ulteriore contraddizione motivazionale, per avere i giudici di merito dato atto che la sera del 28/6/2006 il fratello aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di portare [OSCURATO:PERSONA] presso la fabbrica di Viterbo (ossia quando l'imputato era già in Italia), omettendo di considerare che, già nella telefonata del 26/6/2006 tra i predetti germani, si era fatto esplicito riferimento allo scopo commerciale lecito della visita. Sotto altro profilo, la difesa rileva che non sarebbe stata neppure offerta una prova granitica della compiuta identificazione del [OSCURATO:PERSONA], non avendo gli inquirenti effettuato accertamenti presso l'aeroporto in arrivo e in partenza e neppure presso l'ambasciata USA, onde verificare la corrispondenza dei dati del passaporto. Dalla citata telefonata, dunque, secondo la esposizione dell'argomentazione difensiva che vi rinvia, sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non conosceva gli ospiti stranieri; che il [OSCURATO:PERSONA] non conosceva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; che la trattativa era lecita; che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] volevano vendere macchinari per euro 800.000,00. 3.2.2. Questa difesa, poi, riprende alcune parti della motivazione, confutandole alla stregua di una lettura diversa delle evidenze che si assume coerente con la spiegazione alternativa offerta e di cui si già detto al punto che precede. La sentenza censurata conterrebbe imprecisioni Oerrori quanto al viaggio effettuato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era a Londra il 27/6/2006, essendo arrivato in Italia il 28 successivo, ma anche con riferimento alla valutazione della testimonianza MECONI, agente di commercio che aveva confermato di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a visionare due linee di produzione in provincia di Viterbo. Non corrisponderebbe al vero, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato [OSCURATO:PERSONA] Rodrigo in Italia per seguire l'operazione criminosa, avendo viceversa l'imputato valutato che, pur non essendo personalmente interessato alla linea di produzione visionata, questa poteva interessare al fratello, imprenditore edile a [OSCURATO:PERSONA], tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva seguito [OSCURATO:PERSONA] in India, per continuare il negoziato avente a oggetto quella linea di produzione. 3.2.3. Infine, la difesa riprende il tema della prova decisiva (la telefonata, cioè, del 26/6/2006) e del rilievo accordato a quella del 13 luglio successivo in lingua spagnola, la cui inutilizzabilità ha già evocato. Rispetto a tale dialogo, peraltro, evidenzia la mancata identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel "compare indù", cui fanno riferimento gli interlocutori, rilevando che l'imputato non vive neppure a [OSCURATO:PERSONA], bensì a [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, a parere della difesa, il contenuto del dialogo intercettato rimanderebbe a una operazione diversa da quella oggetto del capo d'imputazione, di dimensioni macroscopiche, in riferimento alla quale gli interlocutori parlano di una "linea di credito" pari a cinquecento milioni di dollari.3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di omessa motivazione, per non avere la Corte del gravame esaminato le doglianze d'appello (riprese nel ricorso), con le quali si era rilevato che la condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] in data successiva all'arrivo della droga in Italia non poteva integrare un concorso nella importazione del carico proveniente dal Messico, reato già perfezionatosi ancor prima del relativo sdoganamento. Né a tal fine potrebbe assegnarsi rilievo al coinvolgimento dell'imputato in tale specifica fase, perché ciò dimostrerebbe solo un suo interessamento all'acquisto. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante del numero delle persone, rilevando che l'imputato aveva avuto rapporti solo con il [OSCURATO:PERSONA] e con il COPPOLA, quest'ultimo assolto. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio di omessa motivazione, quanto al diniego delle generiche, evidenziando che l'imputato, a distanza di svariati anni dai fatti, non aveva posto in essere condotte antigiuridiche sintomatiche di pericolosità sociale e che il giudizio di prevenzione si era concluso con il rigetto della relativa proposta da parte del Tribunale di Napoli. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato cinque motivi nuovi, sviluppando le argomentazioni già poste a base di quelli dedotti con il ricorso e ha insistito conclusivamente per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi nuovi, riportandosi a quelli dedotti in ricorso e formulando sei censure con le quali ha sviluppato le proprie argomentazioni. Ha, poi, depositato una memoria di replica con allegati a conferma della dedotta contraddittorietà e mancanza di motivazione della sentenza impugnata, aderendo alle argomentazioni difensive svolte dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. La sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il giudice d'appello ha esaminato le doglianze veicolate con i gravami e, quanto alla decisione inerente alla asserita inutilizzabilità dei decreti disponenti le intercettazioni sulle utenze sopra richiamate e le relative proroghe, ha esaminato l'eccezione formulata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la stessa era stata decisa dal Tribunale con apposita ordinanza del 8/5/2015 alla quale ha aderito, osservando che i decreti in questione erano stati resi in presenza (anche) di gravi indizi di reità per il reato di cui all'art. 74, d. P.R. n. 309/1990, reato poi formalmente contestato in imputazione, rilevando in ogni caso che la piena utilizzabilità rispetto al reato ritenuto (art. 73 stesso d. P.R.) derivava dalla connessione con quello per il quale le intercettazioni erano state disposte, ai sensi dell'art. 266, cod. proc. pen. Quanto al diverso profilo di inutilizzabilità (derivante dall'asserita violazione del disposto di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.), la Corte territoriale, ancora una volta rinviando all'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale, ha rilevato che i decreti in questione contenevano una - sia pur stringata - motivazione sulle eccezionali ragioni d'urgenza legittimanti il ricorso a impianti esterni alla Procura, avendo fatto rinvio alla motivazione del decreto del P.M. che espressamente dava atto della circostanza che il reato era in corso di esecuzione. Nel merito, poi, la Corte territoriale ha ritenuto destituito di fondamento (a parte la dosimetria della pena) l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il cui diretto e pieno coinvolgimento nell'affare ordito dal fratello era stato dimostrato con certezza alla luce del contenuto di molteplici dialoghi captati (analiticamente riportati nella sentenza appellata): egli aveva agito in base alle istruzioni del fratello e, così, aveva ricevuto in Italia i coimputati [OSCURATO:PERSONA] Rodrigo e Arturo e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; li aveva accompagnati in giro, anche per visionare una fabbrica nel viterbese; aveva agito per reperire un capannone isolato nel quale potessero eseguirsi, senza attirare l'attenzione, le operazioni di rottura del forno nel quale era occultata la droga. A tal proposito, la Corte d'appello ha valorizzato un dialogo del 6/7/2006 tra i due germani, nel corso del quale l'imputato aveva rassicurato il fratello sulle caratteristiche del capannone preso in affitto, preoccupati i due interlocutori dei forti rumori che sarebbero stati prodotti durante le operazioni di rottura della struttura. Sempre l'imputato si era preoccupato di reperire l'attrezzatura idonea (un martello pneumatico, un compressore), ricordando al fratello di una precedente occasione, nella quale era stato eseguito un intervento analogo. All'interno del capannone affittato dall'imputato, poi, erano stati individuati strumenti atti allo smontaggio e alla distruzione della struttura, gli stessi che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] Bruno e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero poi prelevato allorquando, per un cambio di programma, si era deciso di portare direttamente il forno verso il sud dell'Italia. Infine, l'imputato aveva accompagnato il fratello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Arturo a visionare il capannone affittato. La Corte, inoltre, ha ritenuto priva di pregio la circostanza che il capannone non fosse servito allo scopo: il contributo dell'imputato, infatti, era andato ben al di là del suo reperimento, essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] coinvolto anche nelle attività preparatorie all'arrivo della struttura e nella predisposizione del necessario per il suo sdoganamento. A conferma del suo pieno coinvolgimento, peraltro, la Corte ha dato risalto alle numerose conversazioni, nel corso delle quali l'imputato aveva manifestato una evidente preoccupazione per il ritardo subito dalla spedizione e si era confrontato con il fratello sul da farsi. Quanto alla ulteriore doglianza, inerente alla ricorrenza dell'elemento circostanziale di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990, la Corte territoriale ne ha rilevato la infondatezza alla stregua del fatto che, anche in assenza di un accertamento peritale sulla quantità di principio attivo, il quantitativo (Kg. 424) era tale che, pur considerando un principio attivo pari al 10% (quindi Kg. 42,4), esso sarebbe rimasto superiore alla soglia individuata dal diritto vivente. Nella specie, peraltro, non poteva essere tralasciato il dato che l'accertamento sulla purezza della droga era stato condotto nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri - cristallizzato in una sentenza irrevocabile - nel quale si era accertato un principio attivo della partita di droga pari a 80%. Le doglianze difensive sono state ritenute infondate anche in punto diniego delle generiche, rinviando i giudici alla gravità della condotta e alla mancanza di qualsivoglia resipiscenza, avendo il [OSCURATO:PERSONA] sempre negato gli addebiti, ad onta della evidenza probatoria, e cercato di far cadere la colpa sul fratello. Tuttavia, in ragione dell'intervento del giudice delle leggi sul quadro sanzionatorio del delitto per cui si procede, la Corte napoletana ha rideterminato la pena, muovendo da quella base di anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 27.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d. P.R. n. 309/1990, ad anni 8 di reclusione e euro 30.000,00 di multa e, ancora, per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. cit., ad anni 11 di reclusione e euro 40.000,00 di multa. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto provata la partecipazione dell'imputato alla organizzazione dell'importazione del carico di cocaina all'interno del forno sequestrato, valutata come infondata la tesi difensiva della sua estraneità all'illecita operazione, per essere stata la sua presenza in Italia e i suoi contatti con gli altri imputati legata unicamente ad affari di natura lecita. In contrario, la Corte ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] era giunto in Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in una fase in cui fervevano i preparativi per la ricezione del carico dal Messico; era giunto in aereo a Milano insieme ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] Rodrigo e Arturo, soggiornando insieme a costoro presso lo stesso albergo; era stato accolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avvertito subito il fratello dell'arrivo dei tre, ricevendo il 28/6/2006 istruzione di accompagnarli a visionare una fabbrica nel viterbese; proprio lungo il tragitto era stata captata una conversazione, nel corso della quale i conversanti parlavano di piatti doccia con doppio fondo per occultare qualcosa e, in una telefonata di qualche minuto successiva, [OSCURATO:PERSONA] Bruno diceva al fratello [OSCURATO:PERSONA] di riferire che quel qualcosa doveva arrivare in Belgio (il container contenente il forno carico di droga era infatti partito dal Messico, arrivando prima ad Anversa e poi a Milano); il 13/7/2006, veniva poi captato un altro importante dialogo sull'utenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in lingua spagnola, nel corso del quale i conversanti avevano fatto riferimento, discutendo del carico in arrivo dal Messico, all'indù, alla "gente di [OSCURATO:PERSONA]" e alla linea di credito ottenuta, considerati tali elementi a riscontro, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente cittadino indiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e dotato di ampie disponibilità finanziarie. Quanto alla lettura alternativa proposta dalla difesa, la Corte ha ritenuto che l'affare lecito non fosse comprovato da documentazione, non mancando di sottolineare la stranezza di un affare per il quale il preavviso a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato ridottissimo (lo stesso giorno dell'arrivo dei tre a Milano), così come quello dato da quest'ultimo all'agente di commercio MENCONI Enrico. Il proprietario della fabbrica visitata non era mai stato identificato e neppure escusso a difesa e dopo poco aveva deciso di non dismettere più i macchinari prima offerti in vendita, secondo quanto riferito dal teste MENCONI. Tale versione, peraltro, era risultata in contrasto con quella fornita dall'imputato, secondo il quale l'affare non si era concluso perché i macchinari erano obsoleti e il prezzo eccessivo. Infine, i giudici d'appello hanno valorizzato la circostanza che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse ripartito prima dell'arrivo del forno, [OSCURATO:PERSONA] Rodrigo, insieme al quale egli era giunto in Italia, era rimasto e aveva partecipato alla staffetta unitamente a "Gordito" e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] durante lo spostamento del forno e prima del suo sequestro. Infine, richiamata anche per questo imputato, la motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990 in risposta alla relativa doglianza difensiva, i giudici territoriali hanno ritenuto corretto il diniego delle generiche, in ragione della gravità della condotta ascritta e dell'assenza di elementi positivi, a tal fine valutabili, rilevando che l'imputato era rimasto latitante fino al giudizio di primo grado, non aveva mai manifestato resipiscenza e aveva cercato di coprire la natura dei reali rapporti con i [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, hanno ritenuto di dover rideterminare la pena, in ragione dell'intervento del giudice delle leggi sopra richiamato, procedendo al medesimo calcolo operato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quanto a questo imputato, ne ha riconosciuto il ruolo di intermediario del [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di una sola parte del carico di droga importato dal Messico, ragione per la quale, nei suoi confronti, è stata esclusa l'aggravante della ingente quantità e rigettato la tesi difensiva, secondo la quale, da un lato, egli non aveva preso parte alla importazione, poiché il suo ingresso nella vicenda era stato successivo al perfezionarsi dell'accordo, dall'altro, la sua condotta si era fermata alla soglia del tentativo, non avendo mai conseguito la disponibilità dello stupefacente (come avrebbero dovuto dimostrare la mancata conoscenza del prezzo della transazione e del quantitativo destinato al [OSCURATO:PERSONA]), ma anche la richiesta subordinata di valutare il suo ruolo in termini minimali e di escludere l'aggravante del numero delle persone, argomentazioni prospettate dalla difesa alla stregua del fatto che l'imputato aveva agito per favorire lo sdoganamento del carico insieme al solo [OSCURATO:PERSONA] (essendo stato COPPOLA [OSCURATO:PERSONA] assolto) e quella di riduzione della pena, previo riconoscimento delle generiche. L'istruzione dibattimentale aveva dimostrato, al contrario, la sua partecipazione e il suo interesse alla operazione della importazione illecita dal Messico, manifestatisi ben prima dell'arrivo della droga in Italia, rinviando la Corte territoriale a conversazioni avute dall'imputato con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] Rodrigo e [OSCURATO:PERSONA] con specifico riferimento all'affitto del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a una conversazione del 18/7/2006 tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due, discutendo della destinazione della droga, avevano indicato che parte di esso sarebbe dovuta andare a un napoletano, individuato nel [OSCURATO:PERSONA] grazie al suo collegamento con il [OSCURATO:PERSONA]. Il coinvolgimento pieno dell'imputato nella operazione era proseguito anche durante le operazioni di sdoganamento del forno e del trasporto in Campania: egli, costantemente in contatto con [OSCURATO:PERSONA], lo aveva tenuto aggiornato su tutte le operazioni propedeutiche all'arrivo della droga; aveva incontrato il 20/7/2006 a Modena i principali protagonisti della vicenda; si era interessato in prima persona di contattare l'incaricato dello sdoganamento e la ditta per il trasporto, con la quale aveva discusso le caratteristiche dell'attrezzatura per caricare la struttura e, tramite il proprio fratello, aveva procurato l'autocarro che sarebbe stato poi condotto dal PIRONE, al quale aveva dato indicazioni e aveva consegnato delle carte, svolgendo anche il ruolo di staffetta sino al sequestro. Infine, anche dopo il sequestro, aveva discusso con altri coimputati, commentando il fallimento dell'operazione e la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Bruno, parlando della necessità di raccogliere informazioni da dare ai finanziatori e delle preoccupazioni legate alle spese affrontate per l'accoglienza in Italia dei messicani. Così ricostruito il ruolo dell'imputato nella vicenda, la Corte d'appello ha escluso che la sua condotta si fosse arrestata alle soglie del tentativo punibile, affermando che l'accordo per l'operazione era già stato messo a punto ben prima dell'arrivo del forno in Italia, non spiegandosi, in caso contrario, il suo pieno coinvolgimento nelle operazioni di sdoganamento del carico e neppure il cambio di programma (quello cioè di non portare il forno presso il capannone reperito dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], bensì direttamente in Campania come desiderato da [OSCURATO:PERSONA]). Il suo ruolo non era stato marginale, avuto riguardo all'intervento nelle modalità di trasporto e destinazione finale del carico, rilevando la Corte territoriale - in ogni caso e risolutivamente - la incompatibilità dell'invocata attenuante con l'aggravante del numero delle persone, sussistente in base alle raccolte evidenze, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto contatti con diversi coimputati e aveva partecipato alla riunione di Modena del 20/7/2006, così dimostrando una perfetta consapevolezza di agire in concorso con un numero di persone superiore a tre, a nulla rilevando, a tal fine, la circostanza che egli avesse agito per procurare a sé e [OSCURATO:PERSONA] una parte della droga da commercializzare in Italia. Anche in questo caso, infine, il diniego delle generiche è stato ritenuto corretto in ragione della gravità del reato e, soprattutto, dell'assenza di elementi positivi di valutazione, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva negato gli addebiti pur a fronte di una prova evidente della sua colpevolezza. 3. Le valutazioni di questa Corte Più di una premessa è d'obbligo alla luce del tenore delle doglianze difensive, accomunate (con l'eccezione di quelle inerenti alla utilizzabilità delle intercettazioni) da un medesimo approccio rispetto alla decisione, della quale viene dalle tre difese contestata la lettura delle evidenze, in massima parte costituite, per l'appunto, dagli esiti di una complessa attività di captazione delle conversazioni degli stessi protagonisti della vicenda. 3.1. In via preliminare, vanno dichiarati manifestamente infondati i primi due motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA], inerenti ai dedotti profili di inutilizzabilità delle intercettazioni. Oltre a rilevarsi che la difesa non ha operato un serio confronto con la motivazione, con la quale la Corte d'appello ha giustificato la sua adesione alla decisione del primo giudice, avendo apoditticamente enunciato una assenza di motivazione, invero contraddetta da quanto sopra riportato a proposito della ritenuta piena utilizzabilità delle intercettazioni (sia quanto alla motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, che avuto riguardo alla sussistenza di gravi ragioni di urgenza giustificative dell'utilizzo di impianti esterni alla Procura), non appare ultroneo ricordare i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità sui temi sollevati con il ricorso. Intanto, va ribadito in linea generale e quale fondamentale premessa, che, per costante giurisprudenza, i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (sez. 1, n. 2568 del 18/9/2020, Modaffari, Rv. 280354; sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127; sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, D'Agostino, Rv. 2588613). Quanto, poi, al tema specifico della utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un altro procedimento, esso è stato solo enunciato dalla difesa nella intestazione del relativo motivo, essendosi la stessa soffermata piuttosto sulla carenza motivazionale dei relativi decreti. Tuttavia, va ricordato che le Sezioni unite, con la sentenza n. 51/2020, chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto se il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cit. dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state disposte, riguardasse anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli già oggetto di essa, fossero emersi dalle stesse operazioni di intercettazione, hanno affermato che il divieto in esame, salvo che le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi, ai sensi dell'art. art. 12, cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. In quella sede, infatti, il Supremo organo di nomofilachia ha ritenuto di dover affrontare, in limine, un problema ritenuto utile a definire la portata della questione controversa rimessa alla sua cognizione, quello cioè della necessità o meno che il reato accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova. A tale preliminare quesito la Corte di cassazione ha dato risposta affermativa (sebbene debba precisarsi che ciò ha fatto avendo presente un testo normativo profondamente inciso dalla novella di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), d.l. 30-12-2019, conv.gvt I. 28-2-2020, n. 7, sul punto, sez. 4, n. 7108 del 25/1/2022, Caggegi). Per quanto qui dì interesse, tuttavia, va ricordato che, in quell'arresto, la Corte di legittimità ha condiviso, sia pur con alcune precisazioni, l'orientamento che ritiene decisivo il legame sostanziale tra il reato per il quale l'autorizzazione è stata emessa e quello emerso grazie ai risultati dell'intercettazione stessa. Ciò che, in definitiva, costituisce oggetto (sia pur solo genericamente enunciato) della censura: la esistenza, cioè, di una connessione "forte" tra i reati contestati nei procedimenti diversi. Ed è proprio rispetto ad esso che la risposta della Corte è stata del tutto ignorata dalla difesa, avendo i giudici del merito messo in evidenza lo stretto collegamento tra il reato associativo per il quale si procedeva anche nel separato procedimento e quello ritenuto in sentenza (art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990, con oggetto la stessa importazione di kg. 424 di cocaina dal Messico). Parimenti, deve ritenersi manifestamente infondata la doglianza con la quale si è riproposto, anche in questa sede, il tema della violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Ancora una volta, la difesa ha del tutto omesso di considerare la motivazione offerta dai giudici del merito, rispetto alla quale non si rinviene alcuna specifica censura, ma solo l'enunciazione del fatto che costituisce oggetto della doglianza (la circostanza, cioè, che le intercettazioni fossero state eseguite in impianti esterni a quelli installati presso la Procura). Tuttavia, l'inutilizzabilità agitata in ricorso (ex multis, Sez. U, n. 13426 del 25/3/2010, Cagnazzo, Rv. 246271; sez. 5, n. 25082 del 27/2/2019, Ba/ano), deve essere riconosciuta solo nel caso in cui difetti ogni motivazione in ordine al mancato utilizzo degli impianti installati presso la Procura. Sul punto specifico, infatti, si è già più volte chiarito che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (sez. 6, n. 30994 del 5/4/2018, Liverani, Rv. 273594) o dal contesto del processo e dalla natura delle imputazioni (sez. 6, n. 45896 del 16/10/2013, Foddi, Rv. 258159, proprio in fattispecie relativa ad una ramificata attività di traffico di stupefacenti in corso di svolgimento; n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254101). Va, peraltro, precisato che la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (sez. 5, n. 49040 del 23/6/2017, Bidognetti, Rv. 271852; sez. 1, n. 39769 del 16/5/2018, Serrago, Rv. 273850, in cui si è ritenuto sufficientemente motivato C provve au ori mediante il richiamo alla necessità di programmare, assicurare ed effettuare prontamente servizi di osservazione, pedinamento e controllo dei soggetti intercettati, nonché di ogni altra opportuna attività, con conseguente imprescindibilità di un raccordo immediato tra gli addetti all'ascolto e le rispettive centrali operative ed unità investigative territoriali, il decreto del pubblico ministero autorizzativo PIM 10113 ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.). Nella specie, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte d'appello ha dato atto che la ragione dell'urgenza era da ricollegarsi allo svolgimento in atto dell'attività criminosa (pag. 6 della sentenza impugnata). Infine, deve osservarsi, sempre con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni, che la questione inerente alla mancata escussione dell'interprete in lingua spagnola non ha costituito oggetto di specifica doglianza, trattandosi di un tema accennato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in più parti della esposizione delle proprie argomentazioni. La Corte d'appello ha dato, invece, atto della circostanza che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto una violazione dell'art. 143, cod. proc. pen. con specifico riferimento alla mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto disponente il giudizio in lingua inglese conosciuta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], siccome cittadino statunitense, cfr. pag. 21 della sentenza censurata e atto di appello). Pertanto, sotto tale profilo, la doglianza (che, si ribadisce, è stata solo genericamente evocata nello sviluppo argomentativo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]) non potrebbe essere formulata in questo grado, atteso che, nello svolgimento del processo, il Tribunale ha dato atto dell'esame dei periti trascrittori, quanto ai dialoghi in lingua diversa dall'italiano, osservandosi che l'eventuale nullità, anche ove verificatasi nella specie, sarebbe comunque tardivamente dedotta (sez. 2, n. 6296 del 17/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 266131, in cui si è precisato che è affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo, in fattispecie nella quale, formalizzata ed autorizzata in contraddittorio la richiesta di avvalersi dell'ausilio di un consulente, la S.C. ha ritenuto tardiva la deduzione del vizio, avvenuta dopo l'esame dibattimentale del perito, in quanto successiva al momento in cui quest'ultimo aveva richiesto l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario ed anche al momento in cui era stato a ciò autorizzato dal Tribunale; sez. 1, ti. 37212 del 28/4/2014, Liuzzi, Rv. 260591; sez. 3, n. 26617 del 8/5/2013, Bugin, Rv. 256306). 3.2. Il terzo motivo formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo formulati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e tutti i motivi formulati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati e la loro trattazione cumulativa è ampiamente giustificata dal comune approccio difensivo. Le difese hanno, in sostanza, censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo dei giudici del merito o illogicità manifeste che siano idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Inoltre, nonostante alcune difese abbiano prospettato, sul punto, anche il vizio di violazione di legge e quello della inosservanza di norme processuali, si tratta in realtà di censure tutte intese a contestare il ragionamento probatorio operato dalla Corte d'appello, tema che impone una generale premessa che inerisce proprio alla natura del controllo sulla motivazione devoluto a questa Corte di legittimità. 3.3. Intanto, in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Ne consegue l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Ancora, il tenore di alcuni motivi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisare che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello e altri, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500). 3.4. Si aggiunga che gran parte delle doglianze difensive ineriscono alla lettura di un compendio probatorio prevalentemente rappresentato da intercettazioni. Non è, dunque, ultroneo ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tali interpretazione e valutazione sono rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 3.5. Nella specie, i giudici del merito hanno congruamente dato conto delle ragioni delle proprie conclusioni in merito alla penale responsabilità dei tre imputati, ricavandole dalla lettura degli elementi probatori acquisiti e indicati nella sentenza impugnata e in quella appellata. Il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] è stato declinato attraverso le plurime condotte dallo stesso poste in essere in relazione all'arrivo e alla sistemazione del forno ch uv, 'IL' Ite ncnnnina , la difesa avendo opposto una inconsapevolezza circa il reale oggetto dell'affare organizzato dal fratello in Messico, incoerente proprio con le risultanze probatorie acquisite. Allo stesso modo, la spiegazione alternativa che vedrebbe [OSCURATO:PERSONA] impegnato solo in una trattativa lecita non andata a buon fine è stata affrontata dalla Corte del gravame e respinta come infondata, sempre alla stregua degli elementi fattuali emersi dalle indagini e anche con argomenti del tutto logici che rinviano a conversazioni in sua presenza e a dialoghi nei quali i coimputati avevano fatto un rinvio a soggetto, motivatamente identificato nell'imputato (il riferimento è alla nazionalità del [OSCURATO:PERSONA] e al eaese di residenza), ma anche alla assenza di qualsivoglia elemento che potesse confermare l'esistenza di una trattativa del tutto lecita, legata all'attività imprenditoriale dell'imputato. Rispetto a tale valutazione, le evidenziate discrasie non sono idonee a scardinare la tenuta del ragionamento probatorio svolto dai giudici del merito, rispetto al quale è difettato, si ribadisce, un effettivo confronto da parte della difesa. Tale difetto connota altresì le argomentazioni svolte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, infatti, sono state reiterate doglianze debitamente esaminate dai giudici del gravame, i quali hanno ritenuto il suo coinvolgimento già nella fase precedente l'arrivo del carico in Italia, quale emissario del [OSCURATO:PERSONA], al quale parte del carico era destinato; ma anche nel corso della fase dello sdoganamento del forno inviato dal Messico e, successivamente, in quella del trasporto di esso, durante la quale i giudici del merito hanno valorizzato il suo particolare impegno (avendo dato disposizioni al conducente dell'autocarro che pure aveva concorso a reperire; contattato la ditta di trasporti; agito quale staffetta insieme ad altri coimputati). Ciò vale anche con riferimento alla ritenuta aggravante del numero delle persone, motivata dalla Corte territoriale alla stregua dei numerosi contatti del [OSCURATO:PERSONA] con diversi coimputati, avendo egli preso pure parte a una riunione operativa a Modena alla presenza di ALVAREZ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Bruno. 3.6. Il quarto motivo formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. L'aggravante della ingente quantità è stata giustificata dalla Corte territoriale, dal punto di vista oggettivo, mediante il rinvio a elementi fattuali, non rivisitabili in questa sede (peso lordo della sostanza e qualità di essa accertata nella diversa sede processuale), oltre che con argomenti logici rigorosi (il riferimento è alla scarsa purezza, ipotizzata al 10%, tale da non inficiare la rilevanza della quantità di droga ai fini del riconoscimento dell'elemento circostanziale di che trattasi), facendo applicazione di principi ormai fissati dal diritto vivente. In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, infatti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore - soglia) per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata [Sez. U, n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253150, i cui principi sono stati attualizzati, a seguito della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile (ai sensi dell'art. 75, c. 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge n. 79/2014, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 36/2014) in sez. 4 n. 55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv. 271680; sez. 6 n. 50076 del 4/10/2016, Dervishaj, Rv. 268935; sez. 3 n. 47978 del 28/9/2016, Hrim, Rv. 268699; sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo, Rv. 268624]. Tali principi, peraltro, hanno conservato validità anche all'indomani della più recente pronuncia delle Sezioni Unite, chiamate a scrutinare l'attualità del criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in cui, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha però precisato che, con riferimento alle cd. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi; ciò in considerazione del fatto che detto valore era stato riportato a 500 milligrammi, in luogo dei 1000 considerati dalla sentenza Biondi, essendo stato annullato il d.nn. 4 agosto 2006 che aveva portato da 20 a 40 il moltiplicatore della dose media singola pari a 25 mg.). Non è chi non veda la perfetta coerenza della risposta dei giudici del merito al relativo motivo di gravame, avendo costoro specificato che la quantità di principio attivo, anche ove attestato al 10% (ciò che, invero, contrasta con quanto emerso dall'accertamento peritale svolto nel separato procedimento, nel quale la purezza del carico era stata attestata in relazione a un principio attivo pari a 80%), sarebbe stata comunque pari a Kg. 42,4, rilevandosi che, già nella sentenza del Tribunale, si era dato atto che dal quantitativo sequestrato potevano ricavarsi ben 29.783 dosi medie singole, dandosi anche conto del maggior pericolo di diffusione e capillarità dell'immissione della droga in commercio, individuato nella circostanza che la condotta si inseriva in un traffico internazionale. Sotto altro profilo, poi, va ricordato che, al fine di verificare la configurabilità dell'aggravante in esame, non è neppure essenziale il ricorso alla determinazione peritale ove da altre fonti probatorie sia possibile evincere che il principio attivo sia superiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (sez. 4, n.34255 del 15/7/2014, Fabbri, Rv. 260640, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la configurabilità dell'aggravante di cui al citato art. 80, avuto riguardo al rilevantissimo quantitativo di eroina, da cui erano ricavabili oltre sessantamila dosi singole). 3.7. Sono manifestamente infondati anche il quinto motivo formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha ritenuto corretto il diniego delle generiche, evidenziando, da un lato, la gravità della condotta, ampiamente descritta nel corpo delle due sentenze di merito, ma anche l'assenza di elementi positivi di valutazione, dando rilievo anche al comportamento processuale degli imputati, i quali avevano portato avanti la propria tesi difensiva ad onta della evidenza delle prove della loro responsabilità. Orbene, sul punto, occorre intanto rammentare quale sia la funzione delle attenuanti generiche: esse rispondono allo scopo di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (sez. 2, n. 5247 del 5710/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639, in cui in motivazione, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento delle attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti). Inoltre, va ribadito che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, RV. 282693). In altri termini, il giudice, nel valutare le attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Sicché, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella specie, a fronte della valutazione operata in relazione alla gravità della condotta, la Corte ha rilevato l'assenza di elementi positivi che i difensori, dal canto loro e nei rispettivi atti, neppure hanno indicato in ricorso (eccezion fatta per la asserita assenza di ricadute nel reato e, per il [OSCURATO:PERSONA], di un provvedimento in materia di misure di prevenzione, neppure allegato al ricorso), in tal modo risolvendosi i motivi in censure del tutto generiche. 3.8. Resta da valutare, infine, il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per effetto della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale (che, si ricorda, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni di reclusione), la sentenza di primo grado è stata oggetto di parziale riforma in appello, in punto determinazione della pena. Il giudice del gravame, procedendo alla rideterminazione conseguente all'intervento dei giudici della Consulta, ha tenuto conto del contributo dell'imputato e della particolare intensità del dolo, dimostrata dalla complessa organizzazione approntata per introdurre un notevole quantitativo di stupefacente in Italia/ e ha individuato quella base (già fissata dal Tribunale in anni otto e mesi sei di reclusione e euro 27.000,00 di multa) in anni sette e mesi sei di reclusione e euro 27.000,00 di multa. Ha, poi, operato lo stesso aumento individuato dal Tribunale per l'aggravante di cui al citato art. 73, comma 6 (pari, cioè, a mesi sei di reclusione e euro 3.000,00 di multa), giungendo alla pena di anni 8 di reclusione e euro 30.000,00 di multa che ha, infine, ulteriormente aumentato per la aggravante della ingente quantità sino danni undici di reclusione ekuro 40,000,00 di multa (anche l'aumento operato dal Tribunale per tale specifico elemento circostanziale essendo stato pari aanni tre di reclusione ageuro 10.000,00 di multa, che costituiva in quel caso un terzo della più grave pena individuata nel grado). La difesa, nel procedimento seguito dai giudici d'appello, ha rinvenuto una presunta violazione del divieto di reformatio in peius, individuandola nel fatto che il giudice del gravame avrebbe operato, per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990, un aumento superiore a quello di 1/3 secco operato dal Tribunale. Tuttavia, tale ragionamento si fonda su una premessa che non trova alcuna conferma nella sentenza appellata: il Tribunale non ha espressamente fissato la misura di 1/3 per l'aumento operato per tale circostanza a effetto speciale, limitandosi a indicarlo in anni tre di reclusione eleuro 10.000,00 di multa (coincidenti con la misura di 1/3 della pena in allora determinata). Nella specie, pertanto, pur rilevandosi l'erronea sequenza seguita dai giudici di merito nel calcolo dei due aumenti (l'aumento per l'aggravante a effetto speciale dovendo precedere quello operato per l'aggravante comune di cui all'art. 73, comma 6, d. P.R. n. 309/1990, errore che, in ogni caso, non configura una pena illegale e neppure si traduce in un trattamento deteriore per l'imputato), questa Corte ritiene insussistente la dedotta violazione, atteso che l'aumento censurato non è stato ricollegato dai giudici di prim{2 5-gelD al criterio sostenuto dalla parte, considerato che la Corte d'appello ha disposto lo stesso aumento (ancorché in termini percentualmente diversi rispetto alla pena sulla quale è stato operato a seguito della rideternninazione della pena base). In ogni caso, la sentenza impugnata si pone in termini di coerenza con i principi più volta affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (sez. 3, n. 1124 del 25/11/2020, dep. 2021, Marascio, Rv, 280893, in cui, proprio in un'ipotesi analoga, si è ritenuto non violato il divieto di reformatio in peius dalla decisione del giudice di appello che, dopo aver ridotto la pena base, operi, con riguardo all'applicazione di una circostanza aggravante già riconosciuta in primo grado, un aumento di pena inferiore, in termini assoluti, rispetto a quello calcolato in primo grado, sebbene in misura percentualmente maggiore; sez. 1, n. 4085 del 26/11/2019, dep. 2020, Greganti, Rv. 278186, in cui, proprio in ipotesi di rideterm inazione della pena per effetto della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, si è precisato che è legittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, pur riducendo la pena in termini assoluti, quantifichi la diminuzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche in misura proporzionalmente inferiore a quella stabilita in sede di cognizione, atteso che tale giudice è chiamato a rinnovare l'intera valutazione in ordine alla commisurazione della pena attraverso la discrezionale rideternninazione sia della pena-base che della diminuzione per le menzionate attenuanti, quantificando in concreto siffatta diminuzione alla luce del sopravvenuto mutamento della cornice edittale quale nuovo indicatore astratto del disvalore del fatto; ma anche, sez. 1, n. 50693 del 14/11/