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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12157/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio di correlazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto - ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. peri. - resa dal Tribunale, è manifestamente infondato, in presenza della esplicita contestazione delle modalità del fatto (furto con strappo), con conseguente prevedibilità della corretta attribuzione del nomen iuris; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, resta assorbito nella superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio di correlazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto - ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. peri. - resa dal Tribunale, è manifestamente infondato, in presenza della esplicita contestazione delle modalità del fatto (furto con strappo), con conseguente prevedibilità della corretta attribuzione del nomen iuris; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, resta assorbito nella superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris