CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LERCARA FRIDDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen., e il solo Navarra anche del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, li ha condannati alla pena rispettivamente di Euro 400,00 e 500,00 di multa. - che, avverso la sentenza indicata, hanno proposto appello, tramite il difensore, gli imputati; - che la detta impugnativa è stata trasmessa a questa Corte in quanto da qualificarsi come ricorso per cassazione; - che correttamente l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che «L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. 2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento» e che, con la sentenza impugnata, con la quale gli imputati sono stati condannati alla sola pena pecuniaria, nulla è stato deciso in ordine a statuizioni civili, poiché la parte offesa non si è costituita in giudizio per esercitare l'azione civile ex art. 76 cod. proc. pen.; - che entrambi i motivi proposti, i quali censurano la dichiarazione di responsabilità sotto il profilo dell'errata valutazione delle prove, stimate dai ricorrenti inidonee ad integrare lo standard probatorio richiesto per sostenere la condanna a loro carico pronunciata, non sono consentiti nel presente giudizio di legittimità, sollecitandosi, con le deduzioni in essi sviluppate, il riesame nel merito della decisione assunta dal giudice di pace, mediante un rinnovato apprezzamento delle prove colà assunte delle quali gli impugnanti non deducono nemmeno il travisamento; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 Aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S amaglia S