Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 39533/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa in data 13 settembre 2024 con cui si ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso, confutando il preliminare vaglio di inammissibilità OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata riqualificazione dei fatti contestati ai capi E7, E9 ed E13 nella ipotesi lieve di cui al quinto comma della stessa norma risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, con motivazione in fatto non sindacabile in questa sede, escluso che la complessiva attività posta in esse potesse integrare l'ipotesi lieve (pagg. 7 e 8) e che l'apporto del ricorrente non consentisse il riconoscimento della attenuante speciale, essendosi limitato a fornire ragguagli in ordine a rapporti già emersi dalle captazioni, comunque valorizzati con la concessione delle attenuanti generiche (pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa in data 13 settembre 2024 con cui si ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso, confutando il preliminare vaglio di inammissibilità OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata riqualificazione dei fatti contestati ai capi E7, E9 ed E13 nella ipotesi lieve di cui al quinto comma della stessa norma risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, con motivazione in fatto non sindacabile in questa sede, escluso che la complessiva attività posta in esse potesse integrare l'ipotesi lieve (pagg. 7 e 8) e che l'apporto del ricorrente non consentisse il riconoscimento della attenuante speciale, essendosi limitato a fornire ragguagli in ordine a rapporti già emersi dalle captazioni, comunque valorizzati con la concessione delle attenuanti generiche (pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/
Sentenza Cassazione n. 39533/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris