CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 08989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo di annullamento, la violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179 cod. proc. pen., per l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, dell'8 aprile 2025, è stato, infatti, notificato all'imputato in data 29 maggio 2025, alle ore 11:20, dopo la celebrazione, con rito cartolare, dell'udienza fissata per il medesimo 29 maggio 2025, alle ore 10:30. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, e il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. L'omessa notificazione della citazione o la notificazione eseguita con forme diverse da quelle prescritte, ove risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, dà luogo a nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 005, Palumbo, Rv. 229539). 3. Nel caso di specie il decreto di citazione in appello è stato notificato dopo la celebrazione dell'udienza, con rito cartolare. La tardiva notificazione, in tale ipotesi, è equiparabile all'omessa notificazione, proprio perché intervenuta dopo la celebrazione del giudizio, con conseguente nullità assoluta del giudizio di secondo grado e della sentenza all'esito emessa, ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), e 179 comma 1, cod. proc. pen. 4. Non può essere accolta la prospettazione della Procura generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché «il modello strutturale del giudizio adottato in camera di consiglio non partecipata a trattazione scritta non prevede, invero, la comparizione del difensore e dell'imputato, né la possibilità di ulteriori memorie fuori termine» per cui non si sarebbe, nella specie, verificata alcuna lesione del diritto di difesa. L'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18, prevede la proroga dell'applicazione della disciplina emergenziale per il giudizio penale di appello — in particolare del disposto dell'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 — per gli appelli proposti fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quello ora in esame, antecedente a tale data. L'art. 23-bis, comma 2, del citato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 prevede che, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». È evidente che, per poter esercitare tali facoltà (richiesta di discussione orale, richiesta di comparizione), che incidono direttamente sul diritto di difesa, è necessario che sia il difensore di fiducia che l'imputato siano resi edotti della data dell'udienza. Nel caso di specie, invece, l'imputato non ha ricevuto alcuna notifica prima della celebrazione del processo, per cui si è verificata una concreta lesione del suo diritto di intervento e di difesa. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per la celebrazione del giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello