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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40434/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 495 cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo all'ad 129 cpp.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico.

Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto del comportamento violento tenuto dall'imputato che ha cagionate lesioni gravi alla persona offesa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d' ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio ( 9 V /2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo all'ad 129 cpp. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto del comportamento violento tenuto dall'imputato che ha cagionate lesioni gravi alla persona offesa. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d' ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio ( 9 V /2021