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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 42005/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/04/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 29 giugno 2020 del GUP del Tribunale di Milano che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per due episodi di spaccio, in concorso con altri, di 416 grammi e di 100 grammi di cocaina.

Va premesso che il presente procedimento costituisce lo stralcio, dovuto a legittimo impedimento del difensore di [OSCURATO:PERSONA] a presenziare all'udienza del 3 maggio 2022, del procedimento RG N. 35693 del 2021 esitato nella sentenza di questa Sezione n. 23832 del 03/05/2022, dep. 21/06/2022, Ambrosino e altri, non massimata.

2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado in relazione alla cessione di 100 grammi di cocaina (capo B-BIS), in assenza di prove; con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento della cessione di 416 grammi di cocaina (capo A-BIS): contesta la ricostruzione del fatto e l'interpretazione delle intercettazioni; con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stata riconosciuta la continuazione con la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2098 del 2020.

Nelle note conclusionali scritte ribadisce le sue ragioni.

In particolare, lamenta che la Procura generale non aveva interloquito sui motivi nuovi depositati il 15 aprile 2022 con cui aveva fatto presente, tra l'altro, che il faldone contenente le intercettazioni, in cui si usava il termine "lui", poste a base della condanna, non era stato depositato in Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata.

I Giudici di merito hanno accertato, in relazione alla prima cessione (capo A-BIS), che l'imputato, sottoposto al regime di sorveglianza speciale con divieto di allontanamento dal Comune di Limbiate, aveva incontrato non casualmente nel centro commerciale di Limbiate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutta la vicenda è stata ricostruita grazie alle intercettazioni e ai servizi di opc.

I tre si erano seduti a un tavolino e [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Commisso in merito alla fornitura dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] non ha negato i fatti: aveva ricevuto lo stupefacente il 3 maggio e si era incontrato con Commisso il 4 maggio, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], per discutere della sua sostituzione a causa delle doglianze dei consumatori.

Dalle intercettazioni risulta che gli era stata chiesta la restituzione dello stupefacente da sostituire. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza quel giorno stesso ed è stato condannato.

Non irragionevolmente i Giudici hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse in compagnia di Commisso perché interessato alla fornitura e alla delicata questione della sostituzione dello stupefacente.

La Corte territoriale ha altresì rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un atteggiamento deferente o timoroso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cercando di ridimensionarne la responsabilità.

Del resto, che il ricorrente fosse molto attivo nei traffici e non avesse reciso i rapporti con gli ambienti delinquenziali risulta dall'arresto in flagranza l'anno dopo con 539 grammi di cocaina e settemila euro in contanti.

Com'è ovvio, tale circostanza non ha inciso sull'accertamento dei fatti del presente procedimento, ma non illogicamente è stata usata dai Giudici di merito per lumeggiare la personalità dell'imputato.

In merito al reato del capo B-BIS), relativo alla cessione di 100 grammi di cocaina avvenuta il 3 maggio, la difesa ha svolto considerazioni di mero stile, in cui si limita a negare l'addebito senza sottoporre a critica la parte di sentenza relativa all'accertamento di responsabilità.

Del pari inammissibile è il terzo motivo, relativo alla continuazione con una sentenza irrevocabile, atteso che si tratta di una questione nuova non sottoposta all'esame della Corte di appello e la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Tale dichiarazione di inammissibilità travolge, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche i motivi nuovi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decìso, il 5 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/04/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 29 giugno 2020 del GUP del Tribunale di Milano che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per due episodi di spaccio, in concorso con altri, di 416 grammi e di 100 grammi di cocaina. Va premesso che il presente procedimento costituisce lo stralcio, dovuto a legittimo impedimento del difensore di [OSCURATO:PERSONA] a presenziare all'udienza del 3 maggio 2022, del procedimento RG N. 35693 del 2021 esitato nella sentenza di questa Sezione n. 23832 del 03/05/2022, dep. 21/06/2022, Ambrosino e altri, non massimata. 2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado in relazione alla cessione di 100 grammi di cocaina (capo B-BIS), in assenza di prove; con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento della cessione di 416 grammi di cocaina (capo A-BIS): contesta la ricostruzione del fatto e l'interpretazione delle intercettazioni; con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stata riconosciuta la continuazione con la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2098 del 2020. Nelle note conclusionali scritte ribadisce le sue ragioni. In particolare, lamenta che la Procura generale non aveva interloquito sui motivi nuovi depositati il 15 aprile 2022 con cui aveva fatto presente, tra l'altro, che il faldone contenente le intercettazioni, in cui si usava il termine "lui", poste a base della condanna, non era stato depositato in Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata. I Giudici di merito hanno accertato, in relazione alla prima cessione (capo A-BIS), che l'imputato, sottoposto al regime di sorveglianza speciale con divieto di allontanamento dal Comune di Limbiate, aveva incontrato non casualmente nel centro commerciale di Limbiate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutta la vicenda è stata ricostruita grazie alle intercettazioni e ai servizi di opc. I tre si erano seduti a un tavolino e [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Commisso in merito alla fornitura dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] non ha negato i fatti: aveva ricevuto lo stupefacente il 3 maggio e si era incontrato con Commisso il 4 maggio, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], per discutere della sua sostituzione a causa delle doglianze dei consumatori. Dalle intercettazioni risulta che gli era stata chiesta la restituzione dello stupefacente da sostituire. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza quel giorno stesso ed è stato condannato. Non irragionevolmente i Giudici hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse in compagnia di Commisso perché interessato alla fornitura e alla delicata questione della sostituzione dello stupefacente. La Corte territoriale ha altresì rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un atteggiamento deferente o timoroso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cercando di ridimensionarne la responsabilità. Del resto, che il ricorrente fosse molto attivo nei traffici e non avesse reciso i rapporti con gli ambienti delinquenziali risulta dall'arresto in flagranza l'anno dopo con 539 grammi di cocaina e settemila euro in contanti. Com'è ovvio, tale circostanza non ha inciso sull'accertamento dei fatti del presente procedimento, ma non illogicamente è stata usata dai Giudici di merito per lumeggiare la personalità dell'imputato. In merito al reato del capo B-BIS), relativo alla cessione di 100 grammi di cocaina avvenuta il 3 maggio, la difesa ha svolto considerazioni di mero stile, in cui si limita a negare l'addebito senza sottoporre a critica la parte di sentenza relativa all'accertamento di responsabilità. Del pari inammissibile è il terzo motivo, relativo alla continuazione con una sentenza irrevocabile, atteso che si tratta di una questione nuova non sottoposta all'esame della Corte di appello e la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Tale dichiarazione di inammissibilità travolge, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche i motivi nuovi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decìso, il 5 otto
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