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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26152/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4446/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n.29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R eggio Calabria, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 866/2019depositata il 23 / 10 / 2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 128/2009, rigettava la domanda presentata dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata alla restituzione di un locale adibito a ricovero barche, che la donna deteneva senza titolo, e al pagamento delle somme dovute per l’uso del medesimo; nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta, la quale aveva sostenuto di possedere il bene sin dal 1982.

2. La Corte distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’appello presentato dal fallimento, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che tutti i testi escussi avevano confermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva detenuto il bene, sin dal 1982, con la volontà di comportarsi come proprietaria e di farsi considerare tale dai terzi.

Osservava, inoltre, che la procedura appellante non aveva fornito alcuna prova circa l’abuso dell’utilizzo esclusivo del posto barca da parte della [OSCURATO:PERSONA] in quanto moglie del costruttore e amministratore della società fallita, né circa la tolleranza di detto uso esclusivo da parte degli amministratori.

3. Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 23 ottobre 2019, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal fatto che il marito di [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico della compagine fallita sin dal 1982, anno in cui avrebbe avuto inizio, secondo la tesi della controparte, il possesso dell’immobile.

Questa circostanza, ove considerata, sarebbe valsa a dimostrare che l’occupazione stabile e continuativa del bene non integrava un possesso uti domina, in ragione del rapporto affettivo che legava gli interessati e della tolleranza che aveva giustificato la detenzione.

5. Il motivo non è fondato.

Invero, la Corte di merito non ha affatto ignorato il fatto che il marito dell’appellata fosse amministratore della società poi fallita, ma ha apprezzato tale circostanza, reputandola irrilevante, poiché la procedura appellante non aveva dato prova che il potere di fatto sulla cosa avesse avuto inizio con l’abuso da parte della [OSCURATO:PERSONA], quale moglie del costruttore e amministratore della società fallita, dell’utilizzo esclusivo del posto barca.

Nessun omesso esame può quindi essere predicato di una circostanza che, invece, è stata presa in considerazione all’interno della sentenza impugnata e ritenuta inidonea a giustificare il convincimento che l'esercizio del possesso fosse riconducibile a mera tolleranza della società proprietaria.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa degli artt. 42 e 45 l. fall., perché la Corte distrettuale doveva rilevare d’ufficio l’improcedibilità della domanda avversaria, in quanto il possesso ad usucapionem è opponibile al fallimento solo se la fattispecie acquisitiva si sia del tutto perfezionata anteriormente all’apertura della procedura.

Una simile evenienza non ricorreva nel caso di specie, dato che il possesso era stato fatto risalire al 1982, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata nell’anno 2001.

7. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente assume che nessuna usucapione poteva essere fatta valere avverso il fallimento, in mancanza del perfezionamento della fattispecie acquisitiva prima della dichiarazione di fallimento.

La sentenza impugnata non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che la procedura fallimentare, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato che non le era opponibile alcuna usucapione.

Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto (come nel caso di specie, in cui trattava di verificarese il periodo utile per l’usucapione fosse o meno maturato prima della dichiarazione di insolvenza) di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.6089/2018, Cass. 23675/2013).

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di usucapione di un bene immobile, il possesso ad usucapionem è una situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Cass. 17230/2022); dunque, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione exart. 88 l. fall. sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt.1165 e 1167 cod. civ. (Cass. 15137/2021).

8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come perlegge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4446/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n.29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R eggio Calabria, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 866/2019depositata il 23 / 10 / 2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 128/2009, rigettava la domanda presentata dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata alla restituzione di un locale adibito a ricovero barche, che la donna deteneva senza titolo, e al pagamento delle somme dovute per l’uso del medesimo; nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta, la quale aveva sostenuto di possedere il bene sin dal 1982. 2. La Corte distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’appello presentato dal fallimento, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che tutti i testi escussi avevano confermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva detenuto il bene, sin dal 1982, con la volontà di comportarsi come proprietaria e di farsi considerare tale dai terzi. Osservava, inoltre, che la procedura appellante non aveva fornito alcuna prova circa l’abuso dell’utilizzo esclusivo del posto barca da parte della [OSCURATO:PERSONA] in quanto moglie del costruttore e amministratore della società fallita, né circa la tolleranza di detto uso esclusivo da parte degli amministratori. 3. Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 23 ottobre 2019, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal fatto che il marito di [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico della compagine fallita sin dal 1982, anno in cui avrebbe avuto inizio, secondo la tesi della controparte, il possesso dell’immobile. Questa circostanza, ove considerata, sarebbe valsa a dimostrare che l’occupazione stabile e continuativa del bene non integrava un possesso uti domina, in ragione del rapporto affettivo che legava gli interessati e della tolleranza che aveva giustificato la detenzione. 5. Il motivo non è fondato. Invero, la Corte di merito non ha affatto ignorato il fatto che il marito dell’appellata fosse amministratore della società poi fallita, ma ha apprezzato tale circostanza, reputandola irrilevante, poiché la procedura appellante non aveva dato prova che il potere di fatto sulla cosa avesse avuto inizio con l’abuso da parte della [OSCURATO:PERSONA], quale moglie del costruttore e amministratore della società fallita, dell’utilizzo esclusivo del posto barca. Nessun omesso esame può quindi essere predicato di una circostanza che, invece, è stata presa in considerazione all’interno della sentenza impugnata e ritenuta inidonea a giustificare il convincimento che l'esercizio del possesso fosse riconducibile a mera tolleranza della società proprietaria. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa degli artt. 42 e 45 l. fall., perché la Corte distrettuale doveva rilevare d’ufficio l’improcedibilità della domanda avversaria, in quanto il possesso ad usucapionem è opponibile al fallimento solo se la fattispecie acquisitiva si sia del tutto perfezionata anteriormente all’apertura della procedura. Una simile evenienza non ricorreva nel caso di specie, dato che il possesso era stato fatto risalire al 1982, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata nell’anno 2001. 7. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che nessuna usucapione poteva essere fatta valere avverso il fallimento, in mancanza del perfezionamento della fattispecie acquisitiva prima della dichiarazione di fallimento. La sentenza impugnata non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che la procedura fallimentare, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato che non le era opponibile alcuna usucapione. Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto (come nel caso di specie, in cui trattava di verificarese il periodo utile per l’usucapione fosse o meno maturato prima della dichiarazione di insolvenza) di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.6089/2018, Cass. 23675/2013). Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di usucapione di un bene immobile, il possesso ad usucapionem è una situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Cass. 17230/2022); dunque, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione exart. 88 l. fall. sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt.1165 e 1167 cod. civ. (Cass. 15137/2021). 8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come perlegge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor
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