CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40810/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28851-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. R.G. 1960/2019 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 03/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 3.4.2020, accolse la domanda di pagamento delle competenze professionali proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale rigettò la richiesta di prova testimoniale perché formulata in modo generico; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso Ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la "errata applicazione dell'art.244 c.p.c., genericità della prova, motivazione apparente e contraddittoria", per avere la corte di merito erroneamente rigettato la richiesta di prova testimoniale che era volta a dimostrare l'estinzione parziale del debito mediante il pagamento in contanti ed a cadenza mensile in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della sua fidanzata; - il ricorrente soggiunge che il giudice poteva chiedere chiarimenti e precisazioni sulle circostanze articolate nei Ric. 2020 n. 28851 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- capitoli di prova sicchè la motivazione di rigetto della richiesta di prova sarebbe apparente; - il motivo è infondato; la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità ( Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9547); - nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la prova fosse generica in quanto era volta a dimostrare il pagamento in contanti ed a rate mensili del compenso dovuto all'avvocato, pari ad € 12.400,00, per il tramite della fidanzata del Barassini, senza indicare i tempi e le circostanze in cui i pagamenti sarebbero avvenuti; - il ricorso va pertanto dichiarato rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q. M . Ric. 2020 n. 28851 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -3- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 22 settembre 2021. Il Presidente orenzo Orilia "N.