CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 06681/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, così come integrato dagli atti difensivi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina disponeva la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione per la carcerazione, con contestuale ripristino dell'ordine di detenzione emesso dal Procuratore della Repubblica di Marsala il 26 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Messina valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva al rigetto dell'affidamento in prova richiesto dal condannato, pronunciato il 24 settembre 2025, che, al contrario di quanto dedotto dal suo difensore, veniva notificato tempestivamente notificato al ricorrente, che era nelle condizioni di proporre rituale innpugnazione.er-A-( [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che, laddove [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso contestare l'ordinare di carcerazione emesso nei suoi confronti dal Pubblico ministero, avrebbe dovuto esperire un incidente di esecuzione davanti al Giudice dell'esecuzione e non proporre direttamente ricorso per cassazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febb