CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 45177/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA tit sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZA(dato avviso alle parti; udita la relazione svita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rito abbreviato presentata da [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 458 cod. proc. pen., a seguito di notificazione di richiesta di giudizio immediato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 458 e 438 cod. proc. pen. e comunque sostenendo che detto provvedimento integrerebbe un atto abnorme, in quanto illegale e lesivo dell'esercizio della facoltà di chiedere il rito abbreviato. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., poiché nei confronti del provvedimento che dispone sul giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., non è prevista impugnazione, né in via generale, né per specifica disposizione di legge. La rado della anzidetta inoppugnabilità è ravvisabile nella circostanza che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito quando accerti che il diniego del giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato (Sez. 1, n. 33895 del 09/07/2009, Attanasio, Rv. 244752; vedi anche per l'ipotesi in cui vi sia stata l'udienza preliminare Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021.