CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vega [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO n.617/2019 depositata il 16/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio di accertamento eriscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Gorgo alMonticano, ha emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -Numero registro generale 8707/2020Numero sezionale 3769/2026Numero di raccolta generale 15531/2026Data pubblicazione 21/05/2026successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - l’avviso diaccertamento n. 33/2014, relativo all’imposta comunale sulla pubblicità perl’anno d’imposta 2014. L’accertamento ha riguardato una pluralità di mezzipubblicitari (insegne luminose, vetrofanie, antenna recante la scritta “Vega”e la scritta stradale “LAVAGGIO”), la cui tassazione complessiva è stata poirettificata in autotutela il 23 giugno 2014, con una riduzione della superficieimponibile relativa all’antenna e la conferma della tassabilità della predettascritta.2. La contribuente ha impugnato l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Padova, deducendo principalmente l’assenza deipresupposti impositivi in ordine alla suddetta scritta stradale ritenutafunzionale unicamente alla regolazione della circolazione interna all’area diservizio, nonché il difetto di motivazione dell’atto.3. La CTP di Padova, con sentenza n. 760/2016, ha accolto il ricorso,ritenendo competente la Commissione padovana in ragione della sede dellaconcessionaria e affermando che i mezzi contestati, in particolare la scritta“LAVAGGIO”, avessero esclusivamente una funzione pubblicistica e non giàdi promozione di un’attività economica, così escludendone la naturapubblicitaria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 507/1993.4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello,lamentando, oltre alla falsa applicazione dell’art. 5 cit., anche l’errore delprimo giudice per aver considerato soltanto uno dei mezzi pubblicitari (lascritta “LAVAGGIO”), senza estendere l’analisi agli ulteriori mezzi facentiparte dell’avviso di accertamento e non specificamente contestati dallacontribuente.5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, con sentenza n.617/2019, depositata il 16 luglio 2019, ha respinto l’appello e haconfermato la sentenza di primo grado, condannando ABACO al pagamentodelle spese. La CTR, in particolare, ha ritenuto che nessuna sostanzialedifferenza potesse ravvisarsi tra la scritta “LAVAGGIO” apposta sull’asfaltoNumero registro generale 8707/2020Numero sezionale 3769/2026Numero di raccolta generale 15531/2026Data pubblicazione 21/05/2026e altri mezzi analoghi come vetrofanie o adesivi, non recanti né sloganpromozionali né elementi idonei a promuovere la domanda di beni o servizi,ma qualificabili invece come mere segnalazioni di servizio privi di finalitàpubblicitaria ai sensi del d.lgs. n. 507/1993. [OSCURATO:PERSONA] ha quindiescluso i presupposti dell’imposta sulla pubblicità e ha ritenuto corretta ladecisione di primo grado, senza ulteriori valutazioni sugli altri mezzipubblicitari inclusi nell’avviso.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:SOCIETA] ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi.7. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. sideduce la violazione e falsa applicazione art. 5 d. lgs. n. 507/1993, peravere la CTR escluso il presupposto impositivo dell’imposta comunale sullapubblicità ritenendo che il messaggio non avesse una funzione reclamisticao propagandistica. La ricorrente sostiene che la sentenza contrasterebbecon il consolidato orientamento di legittimità secondo cui qualsiasi mezzo dicomunicazione idoneo, per collocazione e contenuto, a far conoscere allamassa indistinta di utenti il nome, l’attività o i servizi dell’azienda integra ilpresupposto impositivo, essendo irrilevante l’assenza di finalitàpromozionali esplicite. Lamenta dunque che la CTR abbia ritenutoinsussistente il presupposto dell’imposta per la sola mancanza di slogan omessaggi commerciali evidenti, in contrasto con la normativa e lagiurisprudenza richiamata.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Va osservato che l’avviso di accertamento era relativo a n. 6 mezzipubblicitari, ed in particolare:1) n. 1, Insegna luminosa sulla pensilina con scritta “Vega”, posizionataall’esterno del distributore sito in via Postumia di Sala civ. 30, Comune diNumero registro generale 8707/2020Numero sezionale 3769/2026Numero di raccolta generale 15531/2026Data pubblicazione 21/05/2026Gorgo di Monticano (sup. tot. 2,50 mq – tariffa 22,724, imposta 56,81)(doc. 4 – allegato n. 3 in secondo grado);2) n. 2 vetrofanie con scritta Vega”, posizionata all’esterno deldistributore sito in via Postumia di Sala civ. 30, Comune di Gorgo diMonticano (sup. tot. 2,00 mq – tariffa 11,362, imposta 22,72) (doc. 4 –allegato n. 3 in secondo grado);3) n. 1, Insegna luminosa sulla pensilina con scritta “Vega”, posizionataall’esterno del distributore sito in via Postumia di Sala civ. 30, Comune diGorgo di Monticano (sup. tot. 2,50 mq – tariffa 22,724, imposta 56,81)(doc. 4 – allegato n. 3 in secondo grado);4) vetrofanie con scritta Vega”, posizionata all’esterno del distributoresito in via Postumia di Sala civ. 30, Comune di Gorgo di Monticano (sup.tot. 4,00 mq – tariffa 11,362, imposta 44,45) (doc. 4 – allegato n. 3 insecondo grado);5) n. 1 antenna impianti carburante con scritta “Vega”, posizionataall’esterno del distributore sito in via Postumia di Sala civ. 30, Comune diGorgo di Monticano (sup. tot. 7,00 – tariffa 28,405, imposta 159,07) (doc.5 – allegato n. 3 in secondo grado);6) n. 1 scritta apposta a terra sul cemento della strada, contenente ilmessaggio “Lavaggio”.1.3. Nella sentenza impugnata sono riportate (solo) considerazioni indiritto.Sul punto deve considerarsi che la disciplina sulla imposta dellapubblicità non detta una definizione di “mezzo pubblicitario”, limitandosisoltanto ad individuare l'elemento funzionale-comunicativo assolto del“mezzo”, con generico riferimento alle modalità esternative-percettivepresupposto d'imposta normativamente identificato nella “diffusione dimessaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive oacustiche” (art. 5, comma 1). Con la locuzione “mezzo pubblicitario” può,Numero registro generale 8707/2020Numero sezionale 3769/2026Numero di raccolta generale 15531/2026Data pubblicazione 21/05/2026dunque, descriversi qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo dipromuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagineaziendale (Cass., 12 gennaio 2012, n. 252).Ne consegue che ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 5 il presuppostoimpositivo va ricercato nell'astratta possibilità che il messaggiopubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo pubblicitario, possa avereun numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchévengono a trovarsi in un luogo determinato.1.4. Deve quindi ritenersi fondata la censura, come prospettata da partericorrente, e il motivo va conseguentemente accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. silamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla idoneità oggettivadel mezzo n. 6 (“scritta LAVAGGIO” sul manto stradale) a far conoscere aun numero indeterminato di utenti un servizio aggiuntivo offerto dallasocietà. La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe omesso ogni valutazionesulle caratteristiche del mezzo pubblicitario, limitandosi a escluderne lanatura promozionale senza verificare se la dimensione, il posizionamento el’effetto comunicativo dello stesso fossero idonei a integrare la diffusione diun messaggio rilevante ai fini dell’imposta. L’omissione investirebbe un fattodecisivo, pacificamente discusso tra le parti.2.1. Va premesso che non opera in principio della doppia conformeperché le questioni esposte nella argomentazioni della CTR sono solo didiritto, e nello specifico sono espresse in relazione alla capacità di veicolareun messaggio pubblicitario.Nella censura è in contestazione l’omesso esame circa la connotazionestrutturale, la dimensione e la collocazione del messaggio pubblicitario LAVAGGIO .Si tratterebbe di una scritta posizionata all’esterno del distributoresito in via Postumia di Sala civ. 30, Comune di Gorgo di Monticano (sup.Numero registro generale 8707/2020Numero sezionale 3769/2026Numero di raccolta generale 15531/2026Data pubblicazione 21/05/2026tot. 6,50 mq – tariffa 17,043, imposta 110,78) (doc. 4 – allegato n. 3 insecondo grado; doc. 9 – allegato al doc. 4 in appello), la cui ubicazione,dimensione e descrizione è pacifica, non sia obiettivamente idonea a fareconoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di soggettil’attività ed i servizi della società, essendosi fermato l’esame del Collegio disecondo grado, al difetto di integrazione del presupposto impositivo per lamancata funzione promozionale del mezzo tassato. .2.2. Per quanto detto sopra, anche questo motivo deve ritenersifondato: non c’è alcun esame di dati fattuali, la cui omissione dell’esameviene contestata, ma solo una supposta assenza di funzione pubblicitaria.2.3. Il motivo merita quindi accoglimento.3. Con il terzo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17, comma 1,lett. b) del d. lgs. n. 507/1993, nonché dell’art. 52 dell’allegato 1 delladeliberazione della giunta regione Veneto n. 497 del 18.02.2005, conriferimento al presupposto impositivo ai fini dell’I.C.P.La CTR avrebbe erroneamente negato la natura pubblicitaria non solodella scritta “LAVAGGIO”, ma anche dei molteplici altri mezzi riportanti ilnome e il logo della società, nonché ulteriori messaggi orientativi per laclientela. La ricorrente evidenzia che anche la mera ostensione del segnodistintivo dell’azienda, se idoneo a renderlo conoscibile alla generalità degliutenti, è ipotesi rientrante nel presupposto di imposta. Contesta inoltrel’erronea applicazione delle norme sull’esenzione degli avvisi al pubblico,affermando che la dimensione dei messaggi eccedeva ampiamente i limitiprevisti. Rileva infine che la CTR avrebbe travisato la delibera regionale, laquale imporrebbe la segnaletica solo per accesso e uscita dall’areacarburanti, ma non per l’autolavaggio, così escludendo che la scritta potesseritenersi un obbligo normativo.3.1. Il motivo deve ritenersi assorbito, in ragione dell’accoglimento deiprecedenti motivi di ricorso.Numero registro generale 8707/2020Numero sezionale 3769/2026Numero di raccolta generale 15531/2026Data pubblicazione 21/05/20264. Con il quarto motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. sideduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione,dell’art. 36 comma 2 e 4 e dell’art. 61 del d.lgs. 546/1992 nonché dell’art.118 disp. att. del c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., per omessa e/o inesistentepronuncia su uno dei motivi di gravame.4.1. La CTR non avrebbe esaminato il secondo motivo di appello con cuiAbaco lamentava che il giudice di primo grado avesse annullatointegralmente l’avviso di accertamento senza valutare gli altri cinque mezzipubblicitari, diversi dalla scritta “LAVAGGIO”, che non erano stati oggettodi contestazione nel merito da parte della contribuente. La ricorrentesostiene che la CTR, pur essendo stata investita di una doglianza specifica,avrebbe omesso ogni valutazione sui residui mezzi, limitandosi aconfermare il solo capo motivazionale relativo al mezzo n. 6. Tale omissioneintegrerebbe una motivazione solo apparente, inidonea a consentire laricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, conconseguente nullità della sentenza.4.2. La censura è fondata.Per quanto sopra rilevato in ordine ai contenuti dell’avviso diaccertamento – che riguardava sei mezzi pubblicitari, e del contenutoobiettivo delle sentenze di primo e secondo grado, le quali si occupano solodella scritta LAVAGGIO - deve ritenersi che non sia stata offerta una rispostaalla motivazione, atteso che la pronuncia di primo grado non poteva cheritenersi parziale, considerato che i sei mezzi pubblicitari avevano diverseconnotazioni.5. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo, al secondoed al quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Numero registro generale 8707/2020Numero sezionale 3769/2026Numero di raccolta generale 15531/2026Data pubblicazione 21/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbitoil terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto