CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b), d) e comma 3 bis, d.lgs. 286/98 e art. 4 I. 146/2006, per avere procurato l'ingresso illegale in Italia di numerosi cittadini extracomunitari trasportati su un gommone sovraccarico proveniente dalla Libia. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che nel giudizio di cognizione le prove si sono rilevate del tutto inidonee a sostenere l'accusa, in quanto basate su testimonianze che non hanno rivelato con certezza il ruolo assunto dal ricorrente, il quale in realtà, dopo 12 ore di navigazione, sì è limitato a prendere il cellulare, chiedendo aiuto quando il gommone stava imbarcando acqua. Ritiene, inoltre, ingiustificata la condanna alle spese subita all'esito del giudizio riparatorio. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. 3.1. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Seydii pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare.Allo scopo, sono state valorizzate specifiche testimonianze, secondo cui il ricorrente era stato individuato come la persona che, sul gommone, aveva il telefono cellulare e pure la bussola, ed indicava la rotta a colui che timonava il natante. La Corte, in proposito, ha logicamente considerato che tale comportamento fosse interpretabile come indicativo di complicità del Seydí con soggetti responsabili dei delitti oggetto del procedimento presupposto, e proprio per questo lo ha ritenuto gravemente colposo, in quanto idoneo ad essere interpretato nel senso dianzi indicato, e quindi a dare causa all'errore giudiziario che ha determinato l'ingiusta detenzione. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, né erronea in diritto, rispetto alla quale il ricorrente oppone censure caratterizzate da genericità, senza specifici argomenti idonei a confutare vizi logico-giuridici rilevanti in questa sede. 3.2. Anche la doglianza sulla condanna alle spese a carico del ricorrente è priva di pregio, trattandosi di statuizione conseguente alla patita soccombenza nel giudizio. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso il 14 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] analdi Fran