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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08474/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al concorso nella detenzione illegale di gr. 198,51 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 979 dosi, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena, disponendo la sostituzione delle misure accessorie e confermando nel resto.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ravvisata responsabilità concorsuale dell'imputato.

Assume la difesa che i giudici del merito avrebbero erroneamente fondato la affermazione di responsabilità sulla sola presenza dell'imputato con l'auto all'interno del parcheggio nel quale si era verificata la cessione della droga da KHANEY Amarildo e GJUBINI Floriana a soggetto non identificato.

Sarebbe, inoltre, difettata una esatta ricostruzione dell'accaduto in stretta aderenza alle risultanze processuali, i giudici avendo fondato le proprie conclusioni su mere illazioni e congetture: in particolare, secondo la difesa, non era stato dimostrato che l'imputato avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] Pjerin sul posto; era, di contro, emerso che egli non lo aveva riaccompagnato a casa, essendo stato trovato da solo sull'auto, al momento del controllo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di merito ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, rilevandone la corrispondenza alle evidenze probatorie e ha concluso per la correttezza del ravvisato concorso dell'imputato nel reato posto in essere dal cugino, [OSCURATO:PERSONA] Pjerin, con il fratello del quale (sentito in veste di testimone, come più oltre si preciserà) egli coabitava.

Invero, una ricostruzione assai dettagliata della vicenda si rinviene nella sentenza appellata.

L'arresto dell'imputato, infatti, è avvenuto a seguito di una segnalazione di persone residenti nei pressi del parcheggio ove è avvenuto lo scambio della droga (questo incontestato) tra i due occupanti della Mercedes (KHANEY Amarildo e GJUBINI Floriana, fornitori) e [OSCURATO:PERSONA] Pjierin.

I primi due erano già interessati da un'indagine di polizia, nel corso della quale erano stati attivati servizi di intercettazione, i cui esiti avevano poi consentito di acquisire ulteriori, gravi elementi indiziari, precisi e concordanti, rispetto alla presenza dell'imputato nel luogo in cui avvenne lo scambio.

Costui era stato trovato a bordo di una BMW, ferma poco distante rispetto alla Mercedes di cui sopra e alla vista dei carabinieri si era allontanato per essere poi fermato; il cugino, invece, accortosi della presenza dei militari, era riuscito a fuggire, gettando l'involucro poco prima ricevuto dai due occupanti della Mercedes.

I dialoghi intercettati davano conto della presenza dell'imputato insieme al cugino e della sua consapevolezza in ordine al motivo di quell'appuntamento, KHANEY essendo pure riuscito a intimargli di non dire nulla ai carabinieri.

Il Tribunale ha elencato tutti gli elementi acquisiti e ne ha ritenuto la convergenza in un quadro indiziario corrispondente al paradigma descritto dall'art. 192 c. 2, cod. proc. pen., svalutando il tentativo del teste a difesa, quel cugino che abitava con l'imputato ed era fratello di [OSCURATO:PERSONA] Pjerin, il cui riferito, ritenuto intriso di contraddizioni, aveva determinato la trasmissione del verbale alla Procura della Repubblica.

La Corte d'appello, a fronte delle doglianze veicolate con il gravame di merito, ha messo in evidenza la incontestabile compresenza dei due cugini sul luogo dell'avvenuto scambio, ritenendo del tutto fantasiosa la mera casualità del dato; ha valutato le parole dei soggetti intercettati, traendone conferma del ruolo, pur defilato, ma strumentale alla riuscita dell'incontro, svolto dall'imputato nell'occorso, considerato che il Pjerin era salito a bordo della Mercedes per essere portato sino alla sua macchina, proprio quella presso la quale l'imputato era in attesa, a riprova del fatto che i due erano arrivati insieme e che l'imputato conosceva il motivo di quell'appuntamento, non potendosi altrimenti spiegare le considerazioni svolte dai due ignari conversanti successivamente all'arresto dello stesso.

Ha, quindi, richiamato la valutazione di totale inaffidabilità del racconto del teste a difesa, alla stregua delle contraddizioni puntualmente sottolineate dal primo giudice, traendone altro elemento di conferma del quadro probatorio.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La difesa si è limitata a contestare la valutazione del materiale probatorio, introducendo doglianze che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, non sono deducibili, siccome intese a sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.

Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 22 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al concorso nella detenzione illegale di gr. 198,51 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 979 dosi, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena, disponendo la sostituzione delle misure accessorie e confermando nel resto. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ravvisata responsabilità concorsuale dell'imputato. Assume la difesa che i giudici del merito avrebbero erroneamente fondato la affermazione di responsabilità sulla sola presenza dell'imputato con l'auto all'interno del parcheggio nel quale si era verificata la cessione della droga da KHANEY Amarildo e GJUBINI Floriana a soggetto non identificato. Sarebbe, inoltre, difettata una esatta ricostruzione dell'accaduto in stretta aderenza alle risultanze processuali, i giudici avendo fondato le proprie conclusioni su mere illazioni e congetture: in particolare, secondo la difesa, non era stato dimostrato che l'imputato avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] Pjerin sul posto; era, di contro, emerso che egli non lo aveva riaccompagnato a casa, essendo stato trovato da solo sull'auto, al momento del controllo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, rilevandone la corrispondenza alle evidenze probatorie e ha concluso per la correttezza del ravvisato concorso dell'imputato nel reato posto in essere dal cugino, [OSCURATO:PERSONA] Pjerin, con il fratello del quale (sentito in veste di testimone, come più oltre si preciserà) egli coabitava. Invero, una ricostruzione assai dettagliata della vicenda si rinviene nella sentenza appellata. L'arresto dell'imputato, infatti, è avvenuto a seguito di una segnalazione di persone residenti nei pressi del parcheggio ove è avvenuto lo scambio della droga (questo incontestato) tra i due occupanti della Mercedes (KHANEY Amarildo e GJUBINI Floriana, fornitori) e [OSCURATO:PERSONA] Pjierin. I primi due erano già interessati da un'indagine di polizia, nel corso della quale erano stati attivati servizi di intercettazione, i cui esiti avevano poi consentito di acquisire ulteriori, gravi elementi indiziari, precisi e concordanti, rispetto alla presenza dell'imputato nel luogo in cui avvenne lo scambio. Costui era stato trovato a bordo di una BMW, ferma poco distante rispetto alla Mercedes di cui sopra e alla vista dei carabinieri si era allontanato per essere poi fermato; il cugino, invece, accortosi della presenza dei militari, era riuscito a fuggire, gettando l'involucro poco prima ricevuto dai due occupanti della Mercedes. I dialoghi intercettati davano conto della presenza dell'imputato insieme al cugino e della sua consapevolezza in ordine al motivo di quell'appuntamento, KHANEY essendo pure riuscito a intimargli di non dire nulla ai carabinieri. Il Tribunale ha elencato tutti gli elementi acquisiti e ne ha ritenuto la convergenza in un quadro indiziario corrispondente al paradigma descritto dall'art. 192 c. 2, cod. proc. pen., svalutando il tentativo del teste a difesa, quel cugino che abitava con l'imputato ed era fratello di [OSCURATO:PERSONA] Pjerin, il cui riferito, ritenuto intriso di contraddizioni, aveva determinato la trasmissione del verbale alla Procura della Repubblica. La Corte d'appello, a fronte delle doglianze veicolate con il gravame di merito, ha messo in evidenza la incontestabile compresenza dei due cugini sul luogo dell'avvenuto scambio, ritenendo del tutto fantasiosa la mera casualità del dato; ha valutato le parole dei soggetti intercettati, traendone conferma del ruolo, pur defilato, ma strumentale alla riuscita dell'incontro, svolto dall'imputato nell'occorso, considerato che il Pjerin era salito a bordo della Mercedes per essere portato sino alla sua macchina, proprio quella presso la quale l'imputato era in attesa, a riprova del fatto che i due erano arrivati insieme e che l'imputato conosceva il motivo di quell'appuntamento, non potendosi altrimenti spiegare le considerazioni svolte dai due ignari conversanti successivamente all'arresto dello stesso. Ha, quindi, richiamato la valutazione di totale inaffidabilità del racconto del teste a difesa, alla stregua delle contraddizioni puntualmente sottolineate dal primo giudice, traendone altro elemento di conferma del quadro probatorio. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La difesa si è limitata a contestare la valutazione del materiale probatorio, introducendo doglianze che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, non sono deducibili, siccome intese a sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 22 f
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