CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 22559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art.23 dl. n. 137/2020 dal PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto la richiesta di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena dell'ergastolo decorrente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], determinata con provvedimento di cumulo della Procura di Genova emesso in data 28 novembre 2016. 1.1 Secondo il Tribunale il Fiandaca, già ammesso al regime della semilibertà, pur avendo scontato il quantum di pena richiesto dalla legge e pur avendo riportato valutazioni positive in ordine al suo ravvedimento, al distacco da organizzazioni criminose, all'attività lavorativa e di volontariato svolta e alla generale buona condotta tenuta, non è meritevole del beneficio richiesto a causa del mancato assolvimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi. Il ravvedimento, infatti, non può essere «desunto esclusivamente da elementi psicologici e introspettivi ... ma deve essere dimostrato, invero, anche attraverso parametri oggettivi», tra cui l'adempimento di dette obbligazioni. [OSCURATO:PERSONA], invece, non si è attivato in alcun modo per provvedere al ristoro economico delle conseguenze dei propri reati, ed ha omesso di pagare anche le spese processuali, per somme rilevanti, superiori ad euro 130.000. Il totale disinteresse del condannato per le conseguenze economiche dei propri reati è indice di una revisione non ancora completa. Non è poi dimostrata una impossibilità del Fiandaca ad adempiere, né le sue limitate capacità economiche giustificano il predetto disinteresse, svolgendo egli un'attività lavorativa a tempo parziale presso la pizzeria di cui è titolare la moglie, con un reddito ampiamente sufficiente per soddisfare le proprie necessità, non avendo egli neppure familiari a carico; egli potrebbe altresì ampliare l'orario lavorativo, ottenendo così un reddito maggiore, tale da consentire il pagamento almeno parziale dei debiti conseguenti alle sue azioni criminose e ai processi subiti. 1.2 Oltre a ciò, secondo il Tribunale è di ostacolo alla concessione del beneficio anche la brevità del tempo trascorso dalla concessione della semilibertà, a cui il Fiandaca è stato ammesso 111/02/2019. Nel rispetto del principio della «progressività del trattamento rieducativo», il periodo trascorso non è sufficiente per una completa osservazione del soggetto, soprattutto alla luce della gravità della pena a lui inflitta e della natura dei reati da lui commessi, comprendenti anche l'associazione per delinquere di stampo mafioso e un omicidio.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la inosservanza della legge penale in relazione all'art.176 cod. pen. Il Tribunale, pur prendendo atto delle numerose circostanze suscettibili di una positiva valorizzazione, ha ritenuto l'istante non ancora meritevole del beneficio richiesto per non essersi egli attivato per risarcire le persone offese del reato di omicidio, peraltro mai costituitesi parte civile, e per pagare le spese di giustizia gravanti su di lui, in quanto tali condotte sarebbero state indicatrici del sicuro ravvedimento imposto dall'art. 176 cod. pen. L'applicazione di questa norma è errata, nel caso concreto: i fatti di cui alla condanna del Fiandaca risalgono al 1991 e durante il processo penale i familiari dell'ucciso non si costituirono parte civile, né hanno mai esercitato il diritto al risarcimento, né chiesto un ristoro. Non può perciò gravarsi il Fiandaca dell'onere di offrire un risarcimento mai richiesto, invadendo così la sfera privata degli eredi, i quali hanno di fatto manifestato di rinunciare al loro ipotizzabile credito. Secondo la Corte di cassazione, l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato, prevista dall'art. 176, ultimo comma, cod. pen., deve essere intesa non solo come impossibilità economica del condannato, ma anche con riferimento ad altre circostanze, come la rinuncia al credito. Così, anche per le spese di giustizia non onorate, deve ritenersi che il passaggio del tempo senza che l'[OSCURATO:PERSONA] di giustizia abbia esercitato il relativo credito lo abbia fatto prescrivere. 2.1 Il Tribunale ha poi errato nel privilegiare tale elemento negativo rispetto ad elementi positivi di sicuro valore sociale, in particolare l'essersi il Fiandaca adoperato in iniziative pubbliche di sensibilizzazione della gioventù sul tema della legalità, presentandosi come esempio non edificante di condotta di vita, così contrastando il mito della devianza, presente in molti giovani. 2.2 Infine il Tribunale ha errato nel richiamare il principio della «progressività del trattamento rieducativo», così sovrapponendo l'istituto della liberazione condizionale con quello delle misure alternative alla detenzione. Tale principio opera per valutare la possibilità di ammettere il detenuto a forme attenuate di espiazione della pena, mentre il Fiandaca ha già raggiunto, con la concessione della semilibertà, la più tenue forma possibile di espiazione della pena dell'ergastolo, e chiede oggi un beneficio del tutto diverso, cioè la cessazione di tale espiazione, ottenendo appunto la liberazione. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, per la sua infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti applicato correttamente la norma dell'art. 176, quarto comma cod.pen., ed i principi affermati dalla Corte di Cassazione in relazione ad essa. Detta norma stabilisce, infatti, che la concessione della liberazione condizionale è «subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato», obbligazioni che comprendono il risarcimento del danno causato alle persone offese o danneggiate e il pagamento delle spese processuali. Tale comportamento costituisce, come correttamente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, un paramento oggettivo da cui desumere la serietà ed effettività del ravvedimento, altrimenti manifestato solamente con atteggiamenti significativi ma apprezzabili solo soggettivamente. La Corte di cassazione, sul punto, ha affermato che «In tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto del beneficio per insussistenza del requisito del sicuro ravvedimento, nei confronti di un condannato per reati di stampo mafioso che, pur avendo mantenuto, nel corso dell'esecuzione della pena, regolare condotta e fruito positivamente di benefici penitenziari, non aveva mai intrapreso attività retribuita, né dimostrato fattivo interessamento in tal senso, a fronte di un reddito che non gli consentiva di adempiere alle obbligazioni civili)» (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, Rv. 27904). Il ricorrente non risulta avere mai adempiuto a dette obbligazioni, e neppure avere compiuto gesti concreti che dimostrassero la volontà di provvedervi, ed è pertanto corretto valutare tale inerzia come sintomo di un ravvedimento non ancora completato. 1.1 La medesima norma prevede anche che la subordinazione all'adempimento delle obbligazioni civili non si applichi nel caso che «il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle», ma il Fiandaca non ha offerto tale dimostrazione. Al contrario, secondo l'ordinanza impugnata egli svolge attività lavorativa ed il reddito percepito, benché non elevato, gli consentirebbe di provvedere a tale adempimento, almeno in forma parziale o rateale.Sono infondate le affermazioni contenute nel ricorso, secondo cui egli si troverebbe in una situazione di impossibilità ad adempiere perché i familiari del soggetto da lui ucciso non si sono mai costituiti parte civile nel processo penale, condotta che dimostrerebbe la loro rinuncia al risarcimento, e perché il credito dello Stato per il pagamento delle spese processuali si sarebbe prescritto. In primo luogo la scelta di non costituirsi parte civile non equivale ad una rinuncia al diritto al risarcimento, né può essere così interpretata senza una interlocuzione con le persone offese o danneggiate dal delitto di omicidio. In secondo luogo il Fiandaca risulta essere stato condannato anche per altri delitti che cagionano, potenzialmente, un danno economico alle vittime, in ordine alle quali egli non ha in alcun modo giustificato il suo totale disinteresse. Infine egli non ha dato alcuna prova circa l'asserita prescrizione del debito verso lo Stato, al punto che tale prescrizione viene solo ipotizzata in termini di mera possibilità. Devono peraltro applicarsi i principi stabiliti dalla Corte di cassazione in merito all'impossibilità ad adempiere prevista dall'art. 176, quarto comma, cod. pen. come motivo di esclusione della subordinazione del beneficio all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal reato. In ordine alla eventuale impossibilità economica del condannato, la Corte ha stabilito che «In tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego di concessione del beneficio nei confronti di un condannato il quale si era limitato a dedurre una situazione di indisponibilità economica, senza fornire indicazioni utili a far ritenere la decisività della stessa ai fini dell'inosservanza dei doveri di ristoro nei confronti delle persone offese e senza far riferimento ad alcun percorso di revisione critica attivato dopo l'esecuzione della pena)» (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Rv. 280864). [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere compiuto alcun gesto di riparazione, neppure di tipo morale, in favore delle vittime dei reati da lui commessi. Quanto all'inadempimento delle spese processuali, la Corte ha altresì stabilito che «In tema di liberazione condizionale, il mancato pagamento delle spese processuali può fondare un giudizio negativo sulla sussistenza del requisito del 'sicuro ravvedimento' in capo al condannato istante qualora questi, pur a fronte dell'inerzia dell'ufficio preposto alla riscossione, abbia omesso di attivarsi per sollecitare quantomeno la liquidazione di dette spese.» (Sez. 1, n. 52627 del 14/11/2017, Rv. 271475). Anche in ordine all'adempimento di questa diversa obbligazione, il ricorrente non risulta essersi attivato in alcun modo. 1.2 L'ordinanza impugnata ha fatto quindi corretta applicazione dei predetti principi valorizzando, per respingere la richiesta di liberazione condizionale avanzata dal ricorrente, il totale disinteresse di questi in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili a lui facenti capo, e il suo totale disinteresse, anche morale, verso le vittime dei reati commessi. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti preso atto del percorso di ravvedimento da lui intrapreso e della buona condotta tenuta sino ad oggi, ma ha ritenuto che il ravvedimento possa dirsi «sicuro» solo se alla condotta regolare e alle manifestazioni di abiura del proprio passato criminali si uniscano elementi oggettivi, quale appunto l'adempimento delle obbligazioni civili o quanto meno l'interessamento concreto per il loro soddisfacimento, come richiesto dall'art. 176, quarto comma, cod.pen. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors