CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21767/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e PietroGiua (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati agliindirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gratani (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliataall’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;-controricorrente-Numero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026Avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 175/2022,depositata il 01/06/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M.ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso,conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentita, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (con delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) per parte ricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero, innanzi al Tribunale diSassari, azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggionei confronti di [OSCURATO:PERSONA], asserendo di esserne statispogliati attraverso l’apposizione di una recinzione, che impedival’accesso al proprio terreno.Il Tribunale di Sassari accolse la domanda, sia nella fase cautelareche in sede di merito possessorio.La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corted’appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, che, consentenza n. 647/2016, annullò la sentenza del Tribunale peromessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti icomproprietari del terreno sul quale era stata eretta la recinzione,e, segnatamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La causa venne, quindi, riassunta innanzi al Tribunale di Sassari daAntonio e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eDeroma Antonia, divenuta proprietaria esclusiva per usucapione deimappali 350, 351, 353, 354 e 229, giusta sentenza n. 427/2014.Numero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il Tribunale di Sassari accolse la domanda di reintegra proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appellarono la sentenza delTribunale, lamentando il difetto di integrità del contraddittorio neiconfronti di tutti gli altri comproprietari del terreno.[OSCURATO:PERSONA] si costituì ed eccepì che il contraddittorio eraintegro in quanto Deroma – Puggioni erano gli unici comproprietaridel mappale 354, sul quale si trovava la strada d’accesso al lorofondo arbitrariamente chiusa con la recinzione.La Corte d’appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, consentenza resa pubblica il 3.6.2022, rigettò il gravame.Per quel che rileva in questa sede, la Corte di merito ritenneinfondata la doglianza relativa alla violazione dell’integrità delcontraddittorio poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli unici comproprietari del terreno su cui era stata appostala recinzione, avendo quest’ultima acquistato le quote di MariaVittoria Derudas e divenuta proprietaria di altre particelle per titoloe per usucapione.La doglianza relativa alla pretermissione di altri litisconsorti erainammissibile perché genericamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] ePuggioni, senza l’indicazione dei nominativi dei comproprietaripretermessi, oltre che infondata in quanto in contrasto con lerisultanze di causa.La Corte rilevò che solo in grado d’appello [OSCURATO:PERSONA] avevasostenuto che l’accesso al fondo di [OSCURATO:PERSONA] cadeva sulmappale 352, asseritamente in comproprietà con Maria VittoriaDerudas e tutti i figli, senza, tuttavia, indicarli nominativamente; inogni caso, la doglianza era infondata perché in contrasto con lerisultanze di causa, da cui era emerso che [OSCURATO:PERSONA] divenuta proprietaria esclusiva dei mappali 350, 351,353,354 e229.Numero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026L’azione era fondata sulla base delle risultanze processuali, da cuiera emerso l’illegittima chiusura del varco da parte dei convenuti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.3. Con ordinanza interlocutoria del 21 ottobre 2025, il collegio harimesso la causa alla pubblica udienza in relazione alla questione,sottoposta con il terzo motivo di ricorso, avente rilievonomofilattico, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenzad’appello perché il collegio era composto anche da un consigliereche aveva conosciuto del processo per aver emesso la sentenza n.665/2010, con la quale era stata disposta la reintegra di [OSCURATO:PERSONA] edAntonio [OSCURATO:PERSONA] nel possesso della servitù di passaggio,sentenza dichiarata nulla per difetto di integrazione delcontraddittorio, in assenza di precedenti specifici sulla questione.4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dellapubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. È preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale sideduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., in relazione agli artt. 51, n. 4 e 158 c.p.c., poiché il collegiodella Corte d’appello, che ha reso il provvedimento impugnato, eracomposto anche da un consigliere che aveva conosciuto delprocesso in un precedente grado di giudizio. In particolare, sitrattava del Consigliere che aveva pronunciato, in qualità di giudiceNumero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026del Tribunale in composizione monocratica, la sentenza che avevadisposto la reintegra nel possesso della servitù di passaggioproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarata nulla dallaCorte d’appello di Cagliari per omessa integrazione delcontraddittorio.1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’obbligo di astensione, di cui all’art. 51, comma 1, n. 4 c.c., siriferisce ad ogni caso in cui il giudice abbia conosciuto del medesimoprocesso in altro grado e ciò a tutela dell’irrinunciabile requisitodell’imparzialità del giudice.L’ipotesi ricorre, pertanto, anche nel caso in cui il giudice abbiaconosciuto della causa in primo grado, sebbene la sentenza sia stataannullata, ed abbia poi deciso in grado d’appello sulla medesimacausa, in qualità di giudice monocratico o, come nel caso in esame,in qualità di componente del collegio.La violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione deveessere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza diricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non comemotivo di nullità della sentenza, tranne che per l'ipotesi di interessediretto del giudice nella causa.E’ stato osservato da questa Corte che l’inosservanza dell'obbligo diastensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità delprovvedimento emesso solo ove il componente dell'organodecidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che loponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi,invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come meromotivo di ricusazione ma non incide sulla regolare costituzionedell'organo decidente e sulla validità della decisione, con laconseguenza che la mancata proposizione di detta istanza neitermini e con le modalità di legge preclude la possibilità di farevalere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità delNumero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026provvedimento (Cass. n. 25083/2023; Cass. n. 2270/2019; Cass.n. 26976/2011; Cass. n. 23930/2009).1.3. Tale principio è stato affermato anche nell’ipotesi in cui ilgiudice, che ebbe a pronunciare la sentenza oggetto della domandadi revocazione, faccia parte del collegio chiamato a decidere su diessa; questa Corte ha affermato che non si determina la nullità dellasentenza, deducibile in sede di impugnazione, in quanto taleincompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere diricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in casodi mancata astensione del medesimo giudice, nelle forme e neitermini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. (Cass. n. 1681/2013).Sulla base del medesimo principio, è stata affermatal’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui il debitoreesecutato - nell'impugnare la sentenza emessa ai sensi dell'art. 617cod. proc. civ. - si dolga di un'asserita incompatibilità del giudicedell'esecuzione, in relazione al compimento di atti della proceduraesecutiva anteriori rispetto alla decisione adottata sulla propostaopposizione agli atti esecutivi; anche in tale ipotesi, deve farsiricorso alla ricusazione del giudice, ai sensi degli artt. 51, primocomma, n. 4) e 52 cod. proc. civ. (Cass. n. 12115/2013).1.4. I ricorrenti avevano, quindi, l'onere di far valere la ricusazione,nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi taleinterpretazione in coerenza con il principio del c.d. giusto processoespresso dall'art. 111, comma 2 della Costituzione, che trovanell'art. 6, par. 1 della Convenzione E.D.U. il suo fondamento (Cass.n. 10492/2019; Cass. n. 22835/2016).Nel caso di specie, l’istanza di ricusazione non è stata proposta neidue giorni antecedenti l’udienza, pur essendo noto alle parti lacomposizione del collegio, sulla base delle tabelle di organizzazionedegli uffici giudicanti.Numero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026Anche qualora, per determinate ragioni, non fosse nota lacomposizione del collegio o vi fosse stata una modifica rispetto alleprevisioni tabellari, la richiesta di ricusazione avrebbe dovuto esseresottoposta tempestivamente al Presidente della Corte d’appello,non oltre la trattazione o la discussione della causa.In nessun caso il difetto di composizione del giudice che componevail collegio poteva costituire motivo di impugnazione per dedurre lanullità della sentenza, non essendo stato dedotto un interessediretto nella causa.2. Passando all’esame delle altre doglianze, con il primo motivo diricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lanullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 102, 305 e 307c.p.c., per non avere la corte territoriale dichiarato l’estinzione delgiudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confrontidei litisconsorti pretermessi. I ricorrenti sostengono che MariaVittoria Derudas fosse stata esplicitamente indicata comecomproprietaria della particella su cui era stata eretta la recinzionee che gli altri comproprietari potessero essere identificati, con lanormale diligenza, sulla base della documentazione allegata nelgiudizio di merito. Atteso il difetto di integrazione delcontraddittorio, vizio deducibile anche in sede di legittimità, ilgiudizio d’appello dovrebbe essere dichiarato estinto, ai sensidell’art. 305 c.p.c.3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la Corted’appello avrebbe posto a carico dell’appellante l’onere diindividuare i litisconsorti pretermessi ed i presupposti di fatto e didiritto giustificativi dell’integrazione, mentre tale onere graverebbea carico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito per la reintegra nelpossesso ed aveva interesse alla prosecuzione del giudizio.Numero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/20263.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono infondati.La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare checolui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere,qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti oin base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggettiche rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamenepretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di dirittodell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essiassumono tale qualità (Cass. n. 11318/2018; Cass. n. 21256/2017;Cass. n. 6822/2013; Cass. n. 13571/2006).I presupposti di fatto che ne impongono l'intervento devonoemergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendoincompatibili con il giudizio di legittimità l'acquisizione di nuoveprove e lo svolgimento di attività istruttoria.Il giudice, innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittoriodeve, pertanto, acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza deisoggetti pretermessi, sia in ordine ai presupposti della loro vocatioin jus, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente enon consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazionedell'art. 102 c.p.c. (Cass. n. 17589/2020; Cass. n. 5679/2020;Cass. n. 11318/2018; Cass. n. 25810/2013; Cass. n. 5880/2006).3.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deiprincipi affermati da questa Corte.Gli appellanti avevano dedotto che, dopo l’annullamento dellasentenza di primo grado, il giudizio era stato riassunto solo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentreera stata omessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti diMaria [OSCURATO:PERSONA] e dei comproprietari del mappale 352,asseritamente rimasto in comproprietà con “ i detti convenuti (laDerudas e tutti i figli del Poggioni)”.Numero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte d’appello ha accertato che Puggioni e Deroma erano gliunici comproprietari del terreno, avendo quest’ultima acquistato lequote di [OSCURATO:PERSONA] ed essendo divenuta proprietaria dialtre particelle per titolo e per usucapione.Quanto all’eccezione di omessa integrazione degli altricomproprietari, la Corte d’appello ha correttamente affermato chel’indicazione era generica, in quanto non indicava nominativamentei comproprietari pretermessi ed i presupposti di fatto e di diritto chegiustificavano l’integrazione del contraddittorio.Era, in definitiva, onere dell’eccipiente provare che il tratto diaccesso della strada di penetrazione del fondo [OSCURATO:PERSONA] eraeffettivamente ubicato sul mappale 352, ovvero provare ilpresupposto di fatto e di diritto sul quale si basava il loro assunto,presupposto la cui prova era quindi imprescindibile per la pretesaintegrazione del contraddittorio.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, n. 4e 112 c.p.c., per omessa ovvero apparente motivazione in relazioneall’erronea riassunzione del giudizio unicamente nei confronti diMaria [OSCURATO:PERSONA] e non anche della litisconsorte Derudas e deigermani Puggioni, proprietari del mappale 352 c.p.c. La sentenzaimpugnata sarebbe incorsa nella violazione del principio tra chiestoe pronunciato, poiché non avrebbe confutato le eccezioni di nullitàesposte dagli appellanti in relazione sia all’elemento soggettivodell’animus spoliandi che della violenza e clandestinità, ritenendoerroneamente che i coniugi Puggioni-Deroma fossero autori dellospoglio, senza valutare una risalente sentenza del Pretore diSassari n. 66/1995, che avrebbe ritenuto legittima l’originariarecinzione apposta dal Puggioni.4.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di mancanzaassoluta di esposizione delle ragioni di una decisione sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. Un., n.8053/2014).Nel caso di specie, la sentenza ha diffusamente spiegato le ragioniper le quali il giudizio non doveva essere dichiarato estinto peromessa integrazione del contraddittorio, nonché le ragioni per lequali la chiusura del varco d’accesso integrava lo spoglionell’esercizio del passaggio esercitato da [OSCURATO:PERSONA], che si inserivain un più lungo e complesso contenzioso insorto per l’accertamentodei confini.La Corte ha spiegato che la chiusura del varco era avvenuta inesecuzione della sentenza di accertamento dei confini, cheautorizzava i convenuti a delimitare il loro fondo ma non a chiudereil varco, a nulla rilevando che il fondo dei [OSCURATO:PERSONA] non fosseintercluso.Nell’accogliere la domanda, la Corte di merito ha preso inconsiderazione la sentenza del Pretore n. 66/1995, verificandone larilevanza nell’ambito del presente giudizio, sicché la sentenzasfugge alla censura di apparenza e dal vizio di omessa pronuncia,avendo deciso su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti.In definitiva, il motivo, si limita a sollecitare, in modo generico, unarivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede dilegittimità.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.6. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datodei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 1696/2023Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 21767/2026Data pubblicazione 25/06/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA]