CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 37354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2628/23 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla pena a seguito della rinuncia ai motivi e concordato sulla pena (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Che all'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. PAI. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consiglieestensore / f, Il Presi44énte Angel apozzi [OSCURATO:PERSONA] anzo A — L_ 13