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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 26 febbraio 2026

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:C:2026:853
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Energia – Etichettatura energetica – Regolamento (UE) 2017/1369 – Articolo 2, punto 13 – Nozione di “distributore” – Nozioni di “esposizione” e di “attività commerciale” – Articolo 2, punto 16 – Nozione di “cliente” – Articolo 6, primo comma, lettera a) – Obbligo di fare riferimento alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma di classi di efficienza figuranti sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi – Nozione di “messaggi pubblicitari visivi” – Concorso a premi online – Organizzatore di un concorso a premi online che promette un televisore come premio – Regolamento delegato (UE) 2019/2013 – Articolo 4, lettera d) » Nella causa C‑120/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV contro

[OSCURATO:PERSONA]H,

LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, S. Gervasoni, A. Kumin,

I. Ziemele e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV, da A. Stocks, Rechtsanwältin; – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da T. Schafft, Rechtsanwalt; – per la Commissione europea, da T.S.

Bohr e B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 13, e dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1), nonché dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU 2019, L 315, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb»), e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società che gestisce un programma di fedeltà multi-partner, in merito ad una domanda diretta ad ottenere la condanna di quest’ultima a cessare di promuovere un concorso a premi mediante una lettera di informazione online, nella quale non è indicata né la classe di efficienza energetica di un televisore promesso come premio di tale concorso né la gamma di classi di efficienza energetica corrispondente a tale tipo di prodotti, quali figurano sull’etichetta energetica di detto televisore.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento 2017/1369 3 I considerando 2, 8, 10, 20 e 21 del regolamento 2017/1369 enunciano quanto segue: «(2) L’etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia.

Le informazioni sull’efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all’energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l’innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.

Il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente e l’armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell’Unione [europea] avvantaggia anche i fabbricanti, l’industria e l’economia dell’Unione nel suo complesso. (…) (8) Il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l’economia dell’Unione, riduce la domanda energetica e permette ai clienti di risparmiare sulle fatture energetiche, contribuisce all’innovazione e agli investimenti nell’efficienza energetica e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico di ottenere un vantaggio concorrenziale.

Esso contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione per il 2020 e per il 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente.

Si prefigge inoltre di ottenere un impatto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all’energia e delle loro parti, incluso l’uso di risorse diverse da quelle energetiche. (…) (10) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia agevola la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. (…) (…) (20) Quando un’etichetta per un gruppo di prodotti è riscalata, per evitare di confondere i clienti è opportuno sostituire in tempi brevi le etichette sui prodotti interessati espost[i] nei negozi, nonché organizzare opportune campagne informative per il consumatore che indichino chiaramente l’introduzione di una nuova versione dell’etichetta. (21) Nel caso di riscalaggio dell’etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette esistenti che quelle riscalate.

Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell’atto delegato concernente il riscalaggio dell’etichetta. (…)». 4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all’energia (…) immessi sul mercato o messi in servizio.

Esso prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia». 5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», ai punti 13 e 16 prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (…) 13) “distributore”, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno; (…) 16) “cliente”, la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale». 6 L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Obblighi dei distributori», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue: «1.

Il distributore:

a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l’etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione (…)». 7 L’articolo 6 del regolamento 2017/1369, intitolato «Altri obblighi dei fornitori e dei distributori», al primo comma, lettera a), così dispone: «Il fornitore e il distributore:

a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato». 8 L’articolo 11 del regolamento 2017/1369, intitolato «Procedura per l’introduzione e il riscalaggio delle etichette», ai paragrafi 4 e 13 prevede quanto segue: «4.

Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la [Commissione europea] adotta (…) atti delegati ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate (…) con l’obiettivo di esporre l’etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. (…)

13. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un’etichetta è riscalata: (…)

c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online (…)». 9 L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Atti delegati», al paragrafo 3, lettera b), dispone quanto segue: «Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare: (…)

b) la grafica e il contenuto dell’etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile.

I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un’opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente.

Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull’etichetta».

Regolamento delegato 2019/2013 10 Secondo l’articolo 2, punto 20, del regolamento delegato 2019/2013: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (…) 20) “punto vendita”: il luogo in cui i display elettronici sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate». 11 L’articolo 4 di tale regolamento delegato, intitolato «Obblighi dei distributori», alla lettera d), dispone quanto segue: «I distributori provvedono affinché: (…)

d) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII».

Direttiva 2005/29/CE 12 L’articolo 2 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), alla lettera d) prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…)

d) “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (…): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 13 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Omissioni ingannevoli», ai paragrafi 1 e 5, così dispone: «1.

È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. (…)

5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo».

Direttiva 2010/30/UE 14 Il considerando 14 della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1), prevedeva quanto segue: «Qualora la fornitura di informazioni mediante l’etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l’uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano contemplati da un atto delegato». 15 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera g) prevedeva quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…)

g) “distributore”, qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali». 16 L’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Atti delegati», al paragrafo 1, terzo comma, disponeva quanto segue: «Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite».

Diritto tedesco 17 L’articolo 5a, paragrafi 2 e 4, del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1414), nella versione in vigore fino al 27 maggio 2022, nonché gli articoli 5a e 5b di tale legge, come modificati dal Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht (legge sul rafforzamento della protezione dei consumatori nel diritto della concorrenza e nel diritto commerciale), del 10 agosto 2021 (BGBl. 2021 I, pag. 3504), entrato in vigore il 28 maggio 2022, definiscono le condizioni di un atto di concorrenza sleale. 18 L’articolo 5a, paragrafo 2, prima frase, della legge contro la concorrenza sleale, nella versione in vigore fino al 27 maggio 2022, nonché l’articolo 5a, paragrafo 1, di tale legge, nella versione in vigore a partire dal 28 maggio 2022, intendono recepire, nel diritto tedesco, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 19 [OSCURATO:PERSONA] è una società che gestisce il programma di punti bonus multipartner denominato «[OSCURATO:PERSONA]».

Tale programma consente di fidelizzare e attirare i clienti dei partner commerciali che partecipano al programma.

Quando gli utenti di detto programma effettuano acquisti presso un partner commerciale partecipante, quest’ultimo può effettuare uno sconto su tali acquisti sotto la forma di «punti [OSCURATO:PERSONA]», che possono essere utilizzati per pagare tali partner commerciali, dopo che è stata raggiunta una determinata soglia di punti. 20 [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb è un’associazione per la difesa della concorrenza.

Conformemente alla legge contro la concorrenza sleale, essa ha il potere di agire per far cessare le pratiche di concorrenza sleale. 21 Il 1º febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha promosso, nella sua lettera di informazione online, un concorso a premi, inserendovi la menzione «un nuovo premio al giorno, ad esempio 2 x Samsung QLED 4K TV Q80A, 75 pollici».

Tale menzione era accompagnata da un’immagine del televisore di cui si tratta nonché da un elenco, in forma di tabella, dei premi in palio. 22 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in tale lettera di informazione online, non erano indicate né la classe di efficienza energetica del televisore di cui si tratta nella causa principale né la gamma delle classi di efficienza energetica per il gruppo di prodotti corrispondente, neppure sull’immagine del televisore o in detta tabella che elenca i premi in palio. 23 Dopo che, con esito negativo, il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida, con la quale le veniva chiesto, in sostanza, di porre fine a tali pratiche, detta associazione ha presentato una domanda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania). 24 Tale giudice ha pronunciato una sentenza contumaciale, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, in particolare, a cessare qualsiasi messaggio pubblicitario visivo di un dato modello di display elettronico senza indicare la classe di efficienza energetica di quest’ultimo e la gamma corrispondente delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta energetica di tale dispositivo, nella presentazione grafica prevista per legge, sotto forma di freccia. 25 A seguito dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], tale giudice ha confermato la sua sentenza contumaciale. 26 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), il quale ha annullato detta sentenza e ha respinto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb in quanto infondato. 27 Tale giudice ha constatato che gli obblighi di informazione di cui si tratta riguardano le comunicazioni commerciali, ai sensi della legge contro la concorrenza sleale.

Secondo tale giudice la [OSCURATO:PERSONA] non è un «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, e non era soggetta ai requisiti derivanti dall’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013.

A tale proposito, detto giudice ha ritenuto che un concorso a premi non serva a offrire o esporre i prodotti messi in palio come premi.

Inoltre, la nozione di «gratuità» espressa nella definizione di «distributore» non mirerebbe ad ampliare la cerchia dei distributori al di là delle persone che offrono in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espongono prodotti ai clienti o installatori.

Infine, essa ha ritenuto che partecipando al concorso a premi, i clienti non scelgono un prodotto, ma si limitano a decidere di partecipare o meno al concorso a premi. 28 [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso per cassazione ( Revision ) avverso la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera), diretto ad ottenere l’annullamento di tale sentenza e la conferma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I). [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb sostiene, in sostanza, che occorra interpretare in senso ampio le nozioni di «vendita», di «noleggio» e di «locazione-vendita», di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369.

Pertanto, una qualsiasi attività economica sarebbe sufficiente affinché un dettagliante o un’altra persona fisica o giuridica sia considerato un distributore ai sensi di tale disposizione. 29 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, dalla chiara formulazione dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 risulta che tale disposizione riguarda anche i contratti a titolo gratuito e la vendita a titolo gratuito, vale a dire la donazione, come quella di cui si tratta nel caso di specie.

Il fatto che, nella versione in lingua tedesca, il termine «unentgeltlich» (a titolo gratuito) si riferisca non solo all’ipotesi dell’esposizione dei prodotti, ma a tutte le ipotesi di attività, e quindi anche alla vendita, sarebbe dimostrato, tra l’altro, dalla versione del testo in lingua inglese, nella quale la precisazione riferita al possibile carattere non oneroso (« whether or not in return for payment ») figura nella parte finale della definizione di «distributore», separata dal resto del testo di tale definizione da una virgola. 30 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di dirimere la controversia di cui è investito, sia necessario stabilire se l’organizzatore di un concorso a premi che promette premi debba essere considerato un «distributore», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, e soggetto in quanto tale agli obblighi derivanti dall’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. 31 A tale proposito, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che la nozione di «vendita a titolo non oneroso» non è soltanto estranea al diritto civile tedesco, ma non figura neppure nel diritto dell’Unione.

Quanto a quest’ultimo, esso sottolinea che la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 136, pag. 28), richiede, affinché un contratto sia considerato un contratto di vendita, il pagamento di un prezzo o un impegno a pagare il prezzo. 32 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «cliente», quale definita all’articolo 2, punto 16, del regolamento 2017/1369, il giudice del rinvio ammette che la ricezione di un prodotto, ai sensi di tale disposizione, non implica alcun corrispettivo.

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, da tale assenza di corrispettivo non si può dedurre che, per quanto riguarda la nozione di «vendita», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento, il legislatore dell’Unione abbia previsto la possibilità che non sia versato alcun corrispettivo. 33 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369, ovvero, da un lato, informare il consumatore sull’efficienza energetica degli apparecchi in questione durante il loro utilizzo nonché sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia e, dall’altro, consentire al consumatore di compiere scelte informate a favore dei prodotti che consumano meno energia, potrebbero confermare un’interpretazione estensiva delle nozioni di «vendita», di «noleggio» e di «locazione-vendita», ai sensi di tale regolamento. 34 In quarto luogo, il giudice del rinvio ritiene che la parte di frase «a titolo oneroso o meno», contenuta all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, potrebbe essere interpretata nel senso che essa non si riferisce alla vendita, al noleggio o alla locazione-vendita di cui a tale disposizione, bensì al fatto di «esporre» o di «offrire» un prodotto.

In un’ipotesi del genere, affinché una persona agisca in qualità di «distributore», sarebbe sufficiente che essa esponga o proponga un prodotto, a titolo oneroso o meno, al fine di realizzare una vendita, un noleggio o una locazione-vendita.

Tuttavia, ciò non si verificherebbe nel caso di specie, poiché il televisore di cui si tratta nel procedimento principale non era proposto né in vendita, né a noleggio, né in locazione-vendita. 35 In quinto luogo, il giudice del rinvio aggiunge che è ipotizzabile che la fattispecie di una persona che «espone» il prodotto debba essere considerata indipendente dall’ipotesi di una persona che «offre» tale prodotto in vendita, a noleggio, oppure in locazione-vendita.

Se così fosse, gli altri elementi della definizione della nozione di «distributore», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, non si applicherebbero alla persona che «espone» un prodotto, ai sensi di tale disposizione. 36 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se una persona che, nell’ambito di un concorso a premi online, promette come premio un televisore debba essere considerata un «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del [regolamento 2017/1369] e, pertanto, sia tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 6, primo comma, lettera a), del [regolamento 2017/1369], in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del [regolamento delegato 2019/2013]».

Sulla questione pregiudiziale 37 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 debba essere interpretato nel senso che una persona che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un televisore come premio deve essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione, cosicché essa è tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. 38 Occorre sottolineare, in via preliminare, che è pacifico che un televisore costituisce un «prodotto connesso all’energia» ai sensi del regolamento 2017/1369. 39 Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto del tenore letterale di quest’ultima, del contesto nel quale essa si iscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91).

Sull ’ interpretazione letterale 40 Secondo la formulazione dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, la nozione di «distributore» si riferisce al «dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno». 41 A tale riguardo, occorre rilevare che esiste una divergenza di formulazione tra la versione in lingua tedesca di tale disposizione, e varie altre versioni linguistiche di quest’ultima, come ad esempio le versioni in lingua greca, inglese, francese, italiana e slovena di detta disposizione. 42 Infatti, l’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, nella versione in lingua tedesca, è redatto nel seguente modo: « "Händler” bezeichnet einen Einzelhändler oder eine andere natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit entgeltlich oder unentgeltlich Produkte an bzw. für Kunden oder Errichter zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbietet oder ausstellt ».

Di conseguenza, in detta versione linguistica di tale disposizione, tanto l’offerta di un prodotto quanto l’attività di esporlo appaiono connesse alla finalità della sua vendita, del suo noleggio o della sua locazione-vendita. 43 Per contro, altre versioni linguistiche della disposizione suddetta, come le versioni in lingua greca, inglese, italiana e slovena, sembrano distinguere l’offerta di un prodotto e la sua esposizione.

Secondo la versione in lingua greca (« [νοείται ως] “έμπορος” : ο λιανοπωλητής ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες ή εγκαταστάτες στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν »), la versione in lingua inglese (« “dealer” means a retailer or other natural or legal person who offers for sale, hire, or hire purchase, or displays products to customers or installers in the course of a commercial activity, whether or not in return for payment »), la versione in lingua italiana («[si intende per] “distributore”, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno») e la versione in lingua slovena (« “trgovec” pomeni prodajalca na drobno ali drugo fizično ali pravno osebo, ki izdelke strankam ponuja naprodaj, v najem ali v nakup s pridržanim lastništvom ali jih razstavlja, ali monterje, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, bodisi odplačno ali neodplačno ») della medesima disposizione, il «distributore» è una persona che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno. 44 La versione in lingua francese dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 è formulata in modo analogo a tali versioni linguistiche, poiché il distributore è definito come « un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit », senza tuttavia che il termine « offre » sia messo in relazione diretta con la vendita o il noleggio del prodotto. 45 Pertanto, dalla formulazione della versione in lingua tedesca dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 risulta che l’«esposizione» di prodotti porta alla qualificazione di una persona come «distributore» se è effettuata nell’ambito di un’attività commerciale e ai fini della vendita, del noleggio o della locazione-vendita di tale prodotto, condizioni che sono cumulative, mentre dalla formulazione delle altre versioni linguistiche di tale disposizione, menzionate ai punti 43 e 44 della presente sentenza, risulta che l’esposizione di un prodotto nell’ambito di un’attività commerciale è sufficiente ai fini di tale qualificazione. 46 Per contro, occorre rilevare che la precisazione «a titolo oneroso o meno» di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 si riferisce, in tutte le versioni linguistiche, tanto alla vendita, al noleggio o alla locazione-vendita quanto all’esposizione. 47 Di conseguenza, non si può escludere, leggendo la formulazione dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, che la nozione di «distributore» ai sensi di tale disposizione possa essere interpretata nel senso che essa riguarda le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dall’ottenimento di un corrispettivo economico. 48 Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione, questa deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, e del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 34). 49 Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen e Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, punto 21 e giurisprudenza citata).

Sulla finalità e la genesi del regolamento 2017/1369 50 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369, dal suo articolo 1 risulta che tale regolamento prevede l’etichettatura dei prodotti connessi all’energia in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia. 51 Inoltre, dai suoi considerando 2 e 10 risulta che gli obiettivi del regolamento 2017/1369 sono, in particolare, di fornire informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo di energia dei prodotti connessi all’energia, al fine di consentire ai clienti di compiere scelte informate e di facilitare la loro scelta a favore dei prodotti che consumano meno energia, nonché di promuovere l’innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. 52 Occorre rilevare, al pari dell’avvocata generale ai paragrafi 64 e 76 delle sue conclusioni, che i clienti attribuiscono un valore considerevole alle informazioni sulla prestazione energetica di un prodotto nel momento in cui decidono se acquistare o utilizzare quest’ultimo, cosicché possono essere dissuasi dall’accettare prodotti connessi all’energia meno efficienti che potrebbero verosimilmente comportare costi operativi più elevati.

Inoltre, i requisiti di etichettatura energetica mirano a premiare i prodotti più efficienti attraverso la classificazione obbligatoria, garantendo un vantaggio concorrenziale alle imprese che offrono prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. 53 Dunque interpretare la nozione di «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 in modo restrittivo, escludendo le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dal conseguimento di un corrispettivo finanziario, rischierebbe di compromettere la realizzazione di tali obiettivi. 54 Occorre, peraltro, precisare che gli obiettivi ricordati al punto 51 della presente sentenza si inseriscono nell’ambito di obiettivi più ampi.

Il considerando 8 del regolamento 2017/1369 enuncia, a tal riguardo, che il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030, nonché degli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione.

Inoltre, ha lo scopo di avere un effetto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all’energia. 55 Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, il successo o il mancato conseguimento di tali obiettivi più ampi di tutela dell’ambiente dipende dalla capacità di dissuadere i clienti dall’utilizzo di prodotti meno efficienti sotto il profilo energetico e di incentivare le imprese a dare priorità alla realizzazione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. 56 Ne consegue che, al fine di garantire la piena efficacia degli obiettivi perseguiti dal sistema di etichettatura energetica istituito dal regolamento 2017/1369, la nozione di «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento deve essere interpretata nel senso che comprende le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dal conseguimento di un corrispettivo finanziario. 57 Per quanto riguarda la genesi del regolamento 2017/1369, occorre ricordare che, nel corso dell’iter legislativo che ha condotto all’adozione di tale regolamento, sono state apportate modifiche importanti, in particolare, per quanto riguarda la definizione della nozione di «distributore».

Infatti, la proposta COM (2015) 341 final della Commissione, del 15 luglio 2015, che ha portato all’adozione del regolamento 2017/1369, definiva tale nozione come «il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti», senza fare riferimento ai termini «a titolo oneroso o meno».

Pertanto, la definizione della nozione di «distributore» contenuta in detta proposta era più restrittiva di quella accolta nel regolamento 2017/1369. 58 Non risulta, pertanto, che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare l’ambito di applicazione della nozione di «distributore» di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, in modo da escludere le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dall’ottenimento di un corrispettivo finanziario.

Sull ’ economia generale del regolamento 2017/1369 59 Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre anche stabilire se si debba ritenere che un distributore che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un prodotto connesso all’energia come premio, «espone» il prodotto di cui si tratta a un «cliente» nell’ambito di un’«attività commerciale», a titolo oneroso o meno, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 60 A tale riguardo, occorre esaminare l’economia generale di tale regolamento e, più in particolare, le nozioni di «cliente», di «esposizione», di «attività commerciale» e di «messaggi pubblicitari visivi» ai sensi di detto regolamento. 61 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre, in primo luogo, stabilire se la nozione di «cliente» ai sensi del regolamento 2017/1369 riguarda una persona che partecipa a un concorso a premi nel cui contesto i partecipanti possono vincere, come premio, un prodotto connesso all’energia. 62 Conformemente all’articolo 2, punto 16, di tale regolamento, rientra nella nozione di «cliente» una persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto. 63 Occorre constatare che il legislatore dell’Unione non ha precisato se l’espressione «riceve un prodotto» contenuta in tale disposizione si riferisca necessariamente ad un altro tipo di trasferimento di proprietà o di messa a disposizione del godimento di un prodotto a titolo oneroso rispetto alla vendita, al noleggio o alla locazione-vendita. 64 Tuttavia, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, dato che i principali contratti a titolo oneroso, vale a dire la vendita e il noleggio, sono già menzionati in tale disposizione, e in assenza di precisazioni specifiche, si deve ritenere che tale espressione «riceve un prodotto» debba essere interpretata non come limitata alla situazione in cui un cliente riceve da un distributore un prodotto a titolo oneroso, bensì come comprendente anche la situazione in cui un cliente riceve un prodotto a titolo gratuito. 65 Tale interpretazione è corroborata dal fatto che i considerando 2 e 10 nonché l’articolo 1 del regolamento 2017/1369, che enunciano gli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, si riferiscono alla nozione di «cliente» sottolineando, senza menzionare la nozione di «acquisto», che lo scopo dell’etichettatura energetica è quello di fornire informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo energetico affinché i «clienti» possano compiere scelte informate basate sul consumo di energia di tali prodotti.

Analogamente, stabilendo requisiti dettagliati relativi alle etichette energetiche per gruppi di prodotti specifici, il regolamento 2017/1369 utilizza, al suo articolo 16, paragrafo 3, lettera b), che riguarda il disegno e il contenuto dell’etichetta energetica, anche la nozione di «clienti», senza fare riferimento all’«acquisto» in quanto tale. 66 Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dalla circostanza che il regolamento 2017/1369 ha sostituito la direttiva 2010/30.

Ebbene, quest’ultima faceva riferimento non ai «clienti», bensì agli «utilizzatori finali» che prendevano le loro «decisioni».

Tale era il caso, in particolare, del considerando 14, dell’articolo 2, lettera g), che definiva la nozione di «distributore», nonché dell’articolo 10, il quale prevedeva che «[l]e disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda (…) consentono agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata».

Questa marcata differenza nella formulazione del regolamento 2017/1369 rispetto alla direttiva 2010/30 che l’ha preceduto riflette la volontà del legislatore dell’Unione di estendere la portata dei requisiti di etichettatura energetica alle persone alle quali vengono offerti prodotti connessi all’energia a titolo gratuito. 67 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la nozione di «cliente», ai sensi dell’articolo 2, punto 16, del regolamento 2017/1369, riguarda una persona che partecipa a un concorso a premi nel cui contesto i partecipanti possono vincere, come premio, un prodotto connesso all’energia. 68 Occorre aggiungere, a tale riguardo, che ritenere, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che una siffatta persona «riceva» solo la speranza di vincere un televisore, e non il prodotto stesso, equivarrebbe, come sottolineato in sostanza dall’avvocata generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a procedere ad un’interpretazione restrittiva di tale nozione tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369. 69 Occorre, in secondo luogo, determinare se la promessa unilaterale di un prodotto connesso all’energia come premio nell’ambito di un concorso a premi online possa essere qualificata come «esposizione», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 70 Da un lato, tale regolamento non definisce la nozione di «esposizione».

Occorre effettivamente rilevare che, secondo il significato ordinario del termine «esposizione», quest’ultima ha carattere unilaterale.

Anche la promessa fatta ai partecipanti ad un concorso a premi di un prodotto come premio nell’ambito di tale concorso ha carattere unilaterale e può, in tal modo, essere qualificata come «esposizione», a differenza di una «vendita», anche «a titolo gratuito», che ha carattere contrattuale e diretto rispetto al prodotto di cui trattasi. 71 Dall’altro lato, si deve determinare se l’«esposizione» ai sensi di tale disposizione possa essere effettuata online o se il prodotto di cui si tratta debba necessariamente essere esposto fisicamente. 72 Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) ha ritenuto che l’«esposizione» del prodotto, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, debba essere fisica, facendo riferimento, a tale riguardo, al considerando 20 del regolamento 2017/1369, il quale fa riferimento, nel contesto del riscalaggio di un’etichetta energetica per un gruppo di prodotti, ai «prodotti interessati espost[i] nei negozi». 73 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, da una serie di altre disposizioni del regolamento 2017/1369 risulta che l’esposizione di un prodotto non si limita alla sua presentazione fisica. 74 Infatti, il considerando 21 del regolamento 2017/1369 menziona esplicitamente ai «prodotti in esposizione, anche in Internet» e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento impone ai distributori l’obbligo di esporre l’etichetta energetica «in modo visibile, anche nella vendita a distanza online».

Per quanto riguarda il riscalaggio delle etichette energetiche, l’articolo 11, paragrafo 4, di detto regolamento prevede che tali etichette siano esposte «sia nei negozi che online».

Inoltre, la lettera c) del paragrafo 13 di tale articolo si riferisce alle «etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online».

Tali riferimenti presuppongono dunque la possibilità di un’«esposizione» online. 75 Di conseguenza, la nozione di «esposizione» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 deve essere interpretata nel senso che essa riguarda la promessa unilaterale di un prodotto connesso all’energia come premio nell’ambito di un concorso a premi online. 76 Occorre, in terzo luogo, stabilire se la nozione di «attività commerciale» di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 debba essere interpretata nel senso che essa riguarda l’esposizione di un prodotto connesso all’energia nel contesto di un concorso a premi nell’ambito del quale il suo organizzatore promette tale prodotto come premio. 77 A tale riguardo, occorre anzitutto constatare che la nozione di «attività commerciale» non è definita dal regolamento 2017/1369. 78 Peraltro, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (sentenza del 7 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 41 e giurisprudenza citata). 79 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369, come ricordati ai punti 50, 51 e 54 della presente sentenza, la nozione di «attività commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento, deve essere interpretata in senso ampio. 80 Inoltre, come ha rilevato l’avvocata generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, il regolamento 2017/1369 e il regolamento delegato n. 2019/2013 costituiscono norme di diritto dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. 81 L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 definisce le «pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori», nozione affine a quella di «attività commerciale» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 82 Occorre constatare che tale definizione, da un lato, riflette una concezione ampia delle attività coperte dalle pratiche commerciali e, dall’altro, si riferisce espressamente alla «promozione» e alla «fornitura» di un prodotto come nozioni distinte della «vendita».

Tuttavia, dato che la fornitura di un prodotto ai consumatori a titolo oneroso rientra nella «vendita», si deve ritenere che la nozione di «fornitura», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, riguardi la fornitura di un prodotto senza corrispettivo. 83 Al fine di garantire la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione, e tenuto conto degli stretti legami tra il regolamento 2017/1369 e la direttiva 2005/29, quali esposti al punto 80 della presente sentenza, occorre interpretare la nozione di «attività commerciale» ai sensi di tale regolamento coerentemente con quella di «pratiche commerciali» quale definita all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva.

Di conseguenza, tale nozione di «attività commerciale» deve essere interpretata nel senso che essa comprende la «fornitura» di un prodotto senza corrispettivo o la «promozione» di quest’ultimo. 84 Tale interpretazione è peraltro corroborata dal fatto che la nozione di «cliente» ai sensi del regolamento 2017/1369 riguarda, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, in particolare, la situazione in cui un cliente riceve un prodotto a titolo gratuito. 85 Occorre precisare che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], una siffatta interpretazione non può comportare che qualsiasi mezzo di comunicazione che menzioni un prodotto connesso all’energia in un articolo sarebbe soggetto ai requisiti di etichettatura energetica.

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 113 delle sue conclusioni, interpretare la nozione di «attività commerciale» ai sensi del regolamento 2017/1369 alla luce della definizione della nozione di «pratiche commerciali» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 consente di distinguere chiaramente tra la semplice menzione di un prodotto nel contesto di un articolo giornalistico o a fini informativi e la menzione di un prodotto direttamente collegato alla vendita, promozione o fornitura di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, punto 37), che richiede il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura. 86 Pertanto, occorre considerare che l’esposizione di un prodotto connesso all’energia nel contesto di un concorso a premi nell’ambito del quale il suo organizzatore promette tale prodotto come premio, rientra nella nozione di «attività commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 87 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve ritenere che un distributore che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un prodotto connesso all’energia come premio, «espone» tale prodotto a un «cliente» nell’ambito di un’«attività commerciale», a titolo oneroso o meno, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 88 Pertanto, una persona che, come nel procedimento principale, organizza, nell’ambito della sua attività commerciale, un concorso a premi online e promette un televisore come premio, deve, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione. 89 In quarto luogo, per quanto riguarda la nozione di «messaggi pubblicitari visivi», occorre ricordare che l’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 prevede che i distributori fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto connesso all’energia e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale.

Inoltre, conformemente all’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013, i distributori provvedono affinché i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta». 90 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, occorre ancora, in ultimo luogo, stabilire se la visualizzazione online dell’immagine di un prodotto connesso all’energia, accompagnata dalla designazione del modello di quest’ultimo e da nessun’altra informazione supplementare, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca un «messaggio pubblicitario visivo», ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369. 91 Occorre rilevare che, sebbene la nozione di «messaggi pubblicitari visivi» non sia definita né nel regolamento 2017/1369 né nel regolamento delegato 2019/2013, da nessuna disposizione di tali regolamenti risulta che la qualificazione di un prodotto come figurante in «messaggi pubblicitari visivi» ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 richieda un contenuto tecnico o economico minimo. 92 In ogni caso, escludere dall’ambito di applicazione di tale nozione qualsiasi visualizzazione di un prodotto che non contenga tutte le informazioni pertinenti che lo riguardano avrebbe l’effetto di non garantire l’efficacia del sistema di etichettatura energetica, quale istituito dal regolamento 2017/1369. 93 Inoltre, anche se la capacità dell’immagine di un prodotto di indurre i consumatori all’acquisto di quest’ultimo dovesse essere considerata, come sostiene la Commissione, il criterio di qualificazione pertinente di «messaggi pubblicitari visivi» ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369, dall’immagine del prodotto di cui si tratta nel procedimento principale, che contiene una raffigurazione di un televisore accompagnata dall’indicazione del modello di quest’ultimo, risulta che essa è sufficiente, in quanto tale, a indurre il pubblico destinatario ad acquistarlo. 94 Pertanto, occorre considerare che la visualizzazione online dell’immagine di un prodotto, accompagnata dalla designazione del modello di quest’ultimo e de nessun’altra informazione supplementare, costituisce un «messaggio pubblicitario visivo», ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 ed è, pertanto, soggetta ai requisiti derivanti dal combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. 95 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 deve essere interpretato nel senso che una persona che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un televisore come premio deve essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione, cosicché essa è tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013.

Sulle spese 96 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: L’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, deve essere interpretato nel senso che: una persona che, nell’ambito della propria attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un televisore come premio deve essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione, cosicché essa è tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Energia – Etichettatura energetica – Regolamento (UE) 2017/1369 – Articolo 2, punto 13 – Nozione di “distributore” – Nozioni di “esposizione” e di “attività commerciale” – Articolo 2, punto 16 – Nozione di “cliente” – Articolo 6, primo comma, lettera a) – Obbligo di fare riferimento alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma di classi di efficienza figuranti sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi – Nozione di “messaggi pubblicitari visivi” – Concorso a premi online – Organizzatore di un concorso a premi online che promette un televisore come premio – Regolamento delegato (UE) 2019/2013 – Articolo 4, lettera d) » Nella causa C‑120/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV contro [OSCURATO:PERSONA]H, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, S. Gervasoni, A. Kumin, I. Ziemele e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV, da A. Stocks, Rechtsanwältin; –        per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da T. Schafft, Rechtsanwalt; –        per la Commissione europea, da T.S. Bohr e B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 13, e dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1), nonché dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU 2019, L 315, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb»), e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società che gestisce un programma di fedeltà multi-partner, in merito ad una domanda diretta ad ottenere la condanna di quest’ultima a cessare di promuovere un concorso a premi mediante una lettera di informazione online, nella quale non è indicata né la classe di efficienza energetica di un televisore promesso come premio di tale concorso né la gamma di classi di efficienza energetica corrispondente a tale tipo di prodotti, quali figurano sull’etichetta energetica di detto televisore. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento 2017/1369 3 I considerando 2, 8, 10, 20 e 21 del regolamento 2017/1369 enunciano quanto segue: «(2)      L’etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia. Le informazioni sull’efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all’energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l’innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. Il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente e l’armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell’Unione [europea] avvantaggia anche i fabbricanti, l’industria e l’economia dell’Unione nel suo complesso. (…) (8)      Il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l’economia dell’Unione, riduce la domanda energetica e permette ai clienti di risparmiare sulle fatture energetiche, contribuisce all’innovazione e agli investimenti nell’efficienza energetica e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico di ottenere un vantaggio concorrenziale. Esso contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione per il 2020 e per il 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente. Si prefigge inoltre di ottenere un impatto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all’energia e delle loro parti, incluso l’uso di risorse diverse da quelle energetiche. (…) (10)      La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia agevola la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. (…) (…) (20)      Quando un’etichetta per un gruppo di prodotti è riscalata, per evitare di confondere i clienti è opportuno sostituire in tempi brevi le etichette sui prodotti interessati espost[i] nei negozi, nonché organizzare opportune campagne informative per il consumatore che indichino chiaramente l’introduzione di una nuova versione dell’etichetta. (21)      Nel caso di riscalaggio dell’etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette esistenti che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell’atto delegato concernente il riscalaggio dell’etichetta. (…)». 4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all’energia (…) immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia». 5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», ai punti 13 e 16 prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (…) 13) “distributore”, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno; (…) 16) “cliente”, la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale». 6 L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Obblighi dei distributori», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue: «1.      Il distributore: a)      espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l’etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione (…)». 7 L’articolo 6 del regolamento 2017/1369, intitolato «Altri obblighi dei fornitori e dei distributori», al primo comma, lettera a), così dispone: «Il fornitore e il distributore: a)      fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato». 8 L’articolo 11 del regolamento 2017/1369, intitolato «Procedura per l’introduzione e il riscalaggio delle etichette», ai paragrafi 4 e 13 prevede quanto segue: «4.      Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la [Commissione europea] adotta (…) atti delegati ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate (…) con l’obiettivo di esporre l’etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. (…) 13.      Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un’etichetta è riscalata: (…) c)      il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online (…)». 9 L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Atti delegati», al paragrafo 3, lettera b), dispone quanto segue: «Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare: (…) b)      la grafica e il contenuto dell’etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un’opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull’etichetta». Regolamento delegato 2019/2013 10 Secondo l’articolo 2, punto 20, del regolamento delegato 2019/2013: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (…) 20) “punto vendita”: il luogo in cui i display elettronici sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate». 11 L’articolo 4 di tale regolamento delegato, intitolato «Obblighi dei distributori», alla lettera d), dispone quanto segue: «I distributori provvedono affinché: (…) d)      i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII». Direttiva 2005/29/CE 12 L’articolo 2 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), alla lettera d) prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) d)      “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (…): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 13 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Omissioni ingannevoli», ai paragrafi 1 e 5, così dispone: «1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. (…) 5.      Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo». Direttiva 2010/30/UE 14 Il considerando 14 della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1), prevedeva quanto segue: «Qualora la fornitura di informazioni mediante l’etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l’uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano contemplati da un atto delegato». 15 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera g) prevedeva quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) g)      “distributore”, qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali». 16 L’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Atti delegati», al paragrafo 1, terzo comma, disponeva quanto segue: «Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite». Diritto tedesco 17 L’articolo 5a, paragrafi 2 e 4, del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1414), nella versione in vigore fino al 27 maggio 2022, nonché gli articoli 5a e 5b di tale legge, come modificati dal Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht (legge sul rafforzamento della protezione dei consumatori nel diritto della concorrenza e nel diritto commerciale), del 10 agosto 2021 (BGBl. 2021 I, pag. 3504), entrato in vigore il 28 maggio 2022, definiscono le condizioni di un atto di concorrenza sleale. 18 L’articolo 5a, paragrafo 2, prima frase, della legge contro la concorrenza sleale, nella versione in vigore fino al 27 maggio 2022, nonché l’articolo 5a, paragrafo 1, di tale legge, nella versione in vigore a partire dal 28 maggio 2022, intendono recepire, nel diritto tedesco, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29. Procedimento principale e questione pregiudiziale 19 [OSCURATO:PERSONA] è una società che gestisce il programma di punti bonus multipartner denominato «[OSCURATO:PERSONA]». Tale programma consente di fidelizzare e attirare i clienti dei partner commerciali che partecipano al programma. Quando gli utenti di detto programma effettuano acquisti presso un partner commerciale partecipante, quest’ultimo può effettuare uno sconto su tali acquisti sotto la forma di «punti [OSCURATO:PERSONA]», che possono essere utilizzati per pagare tali partner commerciali, dopo che è stata raggiunta una determinata soglia di punti. 20 [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb è un’associazione per la difesa della concorrenza. Conformemente alla legge contro la concorrenza sleale, essa ha il potere di agire per far cessare le pratiche di concorrenza sleale. 21 Il 1º febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha promosso, nella sua lettera di informazione online, un concorso a premi, inserendovi la menzione «un nuovo premio al giorno, ad esempio 2 x Samsung QLED 4K TV Q80A, 75 pollici». Tale menzione era accompagnata da un’immagine del televisore di cui si tratta nonché da un elenco, in forma di tabella, dei premi in palio. 22 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in tale lettera di informazione online, non erano indicate né la classe di efficienza energetica del televisore di cui si tratta nella causa principale né la gamma delle classi di efficienza energetica per il gruppo di prodotti corrispondente, neppure sull’immagine del televisore o in detta tabella che elenca i premi in palio. 23 Dopo che, con esito negativo, il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida, con la quale le veniva chiesto, in sostanza, di porre fine a tali pratiche, detta associazione ha presentato una domanda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania). 24 Tale giudice ha pronunciato una sentenza contumaciale, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, in particolare, a cessare qualsiasi messaggio pubblicitario visivo di un dato modello di display elettronico senza indicare la classe di efficienza energetica di quest’ultimo e la gamma corrispondente delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta energetica di tale dispositivo, nella presentazione grafica prevista per legge, sotto forma di freccia. 25 A seguito dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], tale giudice ha confermato la sua sentenza contumaciale. 26 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), il quale ha annullato detta sentenza e ha respinto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb in quanto infondato. 27 Tale giudice ha constatato che gli obblighi di informazione di cui si tratta riguardano le comunicazioni commerciali, ai sensi della legge contro la concorrenza sleale. Secondo tale giudice la [OSCURATO:PERSONA] non è un «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, e non era soggetta ai requisiti derivanti dall’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. A tale proposito, detto giudice ha ritenuto che un concorso a premi non serva a offrire o esporre i prodotti messi in palio come premi. Inoltre, la nozione di «gratuità» espressa nella definizione di «distributore» non mirerebbe ad ampliare la cerchia dei distributori al di là delle persone che offrono in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espongono prodotti ai clienti o installatori. Infine, essa ha ritenuto che partecipando al concorso a premi, i clienti non scelgono un prodotto, ma si limitano a decidere di partecipare o meno al concorso a premi. 28 [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso per cassazione ( Revision ) avverso la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera), diretto ad ottenere l’annullamento di tale sentenza e la conferma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I). [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb sostiene, in sostanza, che occorra interpretare in senso ampio le nozioni di «vendita», di «noleggio» e di «locazione-vendita», di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. Pertanto, una qualsiasi attività economica sarebbe sufficiente affinché un dettagliante o un’altra persona fisica o giuridica sia considerato un distributore ai sensi di tale disposizione. 29 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] im Wettbewerb, dalla chiara formulazione dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 risulta che tale disposizione riguarda anche i contratti a titolo gratuito e la vendita a titolo gratuito, vale a dire la donazione, come quella di cui si tratta nel caso di specie. Il fatto che, nella versione in lingua tedesca, il termine «unentgeltlich» (a titolo gratuito) si riferisca non solo all’ipotesi dell’esposizione dei prodotti, ma a tutte le ipotesi di attività, e quindi anche alla vendita, sarebbe dimostrato, tra l’altro, dalla versione del testo in lingua inglese, nella quale la precisazione riferita al possibile carattere non oneroso (« whether or not in return for payment ») figura nella parte finale della definizione di «distributore», separata dal resto del testo di tale definizione da una virgola. 30 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di dirimere la controversia di cui è investito, sia necessario stabilire se l’organizzatore di un concorso a premi che promette premi debba essere considerato un «distributore», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, e soggetto in quanto tale agli obblighi derivanti dall’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. 31 A tale proposito, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che la nozione di «vendita a titolo non oneroso» non è soltanto estranea al diritto civile tedesco, ma non figura neppure nel diritto dell’Unione. Quanto a quest’ultimo, esso sottolinea che la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 136, pag. 28), richiede, affinché un contratto sia considerato un contratto di vendita, il pagamento di un prezzo o un impegno a pagare il prezzo. 32 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «cliente», quale definita all’articolo 2, punto 16, del regolamento 2017/1369, il giudice del rinvio ammette che la ricezione di un prodotto, ai sensi di tale disposizione, non implica alcun corrispettivo. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, da tale assenza di corrispettivo non si può dedurre che, per quanto riguarda la nozione di «vendita», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento, il legislatore dell’Unione abbia previsto la possibilità che non sia versato alcun corrispettivo. 33 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369, ovvero, da un lato, informare il consumatore sull’efficienza energetica degli apparecchi in questione durante il loro utilizzo nonché sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia e, dall’altro, consentire al consumatore di compiere scelte informate a favore dei prodotti che consumano meno energia, potrebbero confermare un’interpretazione estensiva delle nozioni di «vendita», di «noleggio» e di «locazione-vendita», ai sensi di tale regolamento. 34 In quarto luogo, il giudice del rinvio ritiene che la parte di frase «a titolo oneroso o meno», contenuta all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, potrebbe essere interpretata nel senso che essa non si riferisce alla vendita, al noleggio o alla locazione-vendita di cui a tale disposizione, bensì al fatto di «esporre» o di «offrire» un prodotto. In un’ipotesi del genere, affinché una persona agisca in qualità di «distributore», sarebbe sufficiente che essa esponga o proponga un prodotto, a titolo oneroso o meno, al fine di realizzare una vendita, un noleggio o una locazione-vendita. Tuttavia, ciò non si verificherebbe nel caso di specie, poiché il televisore di cui si tratta nel procedimento principale non era proposto né in vendita, né a noleggio, né in locazione-vendita. 35 In quinto luogo, il giudice del rinvio aggiunge che è ipotizzabile che la fattispecie di una persona che «espone» il prodotto debba essere considerata indipendente dall’ipotesi di una persona che «offre» tale prodotto in vendita, a noleggio, oppure in locazione-vendita. Se così fosse, gli altri elementi della definizione della nozione di «distributore», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, non si applicherebbero alla persona che «espone» un prodotto, ai sensi di tale disposizione. 36 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se una persona che, nell’ambito di un concorso a premi online, promette come premio un televisore debba essere considerata un «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del [regolamento 2017/1369] e, pertanto, sia tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 6, primo comma, lettera a), del [regolamento 2017/1369], in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del [regolamento delegato 2019/2013]». Sulla questione pregiudiziale 37 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 debba essere interpretato nel senso che una persona che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un televisore come premio deve essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione, cosicché essa è tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. 38 Occorre sottolineare, in via preliminare, che è pacifico che un televisore costituisce un «prodotto connesso all’energia» ai sensi del regolamento 2017/1369. 39 Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto del tenore letterale di quest’ultima, del contesto nel quale essa si iscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). Sull ’ interpretazione letterale 40 Secondo la formulazione dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, la nozione di «distributore» si riferisce al «dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno». 41 A tale riguardo, occorre rilevare che esiste una divergenza di formulazione tra la versione in lingua tedesca di tale disposizione, e varie altre versioni linguistiche di quest’ultima, come ad esempio le versioni in lingua greca, inglese, francese, italiana e slovena di detta disposizione. 42 Infatti, l’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, nella versione in lingua tedesca, è redatto nel seguente modo: « "Händler” bezeichnet einen Einzelhändler oder eine andere natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit entgeltlich oder unentgeltlich Produkte an bzw. für Kunden oder Errichter zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbietet oder ausstellt ». Di conseguenza, in detta versione linguistica di tale disposizione, tanto l’offerta di un prodotto quanto l’attività di esporlo appaiono connesse alla finalità della sua vendita, del suo noleggio o della sua locazione-vendita. 43 Per contro, altre versioni linguistiche della disposizione suddetta, come le versioni in lingua greca, inglese, italiana e slovena, sembrano distinguere l’offerta di un prodotto e la sua esposizione. Secondo la versione in lingua greca (« [νοείται ως] “έμπορος” : ο λιανοπωλητής ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες ή εγκαταστάτες στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν »), la versione in lingua inglese (« “dealer” means a retailer or other natural or legal person who offers for sale, hire, or hire purchase, or displays products to customers or installers in the course of a commercial activity, whether or not in return for payment »), la versione in lingua italiana («[si intende per] “distributore”, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno») e la versione in lingua slovena (« “trgovec” pomeni prodajalca na drobno ali drugo fizično ali pravno osebo, ki izdelke strankam ponuja naprodaj, v najem ali v nakup s pridržanim lastništvom ali jih razstavlja, ali monterje, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, bodisi odplačno ali neodplačno ») della medesima disposizione, il «distributore» è una persona che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno. 44 La versione in lingua francese dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 è formulata in modo analogo a tali versioni linguistiche, poiché il distributore è definito come « un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit », senza tuttavia che il termine « offre » sia messo in relazione diretta con la vendita o il noleggio del prodotto. 45 Pertanto, dalla formulazione della versione in lingua tedesca dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 risulta che l’«esposizione» di prodotti porta alla qualificazione di una persona come «distributore» se è effettuata nell’ambito di un’attività commerciale e ai fini della vendita, del noleggio o della locazione-vendita di tale prodotto, condizioni che sono cumulative, mentre dalla formulazione delle altre versioni linguistiche di tale disposizione, menzionate ai punti 43 e 44 della presente sentenza, risulta che l’esposizione di un prodotto nell’ambito di un’attività commerciale è sufficiente ai fini di tale qualificazione. 46 Per contro, occorre rilevare che la precisazione «a titolo oneroso o meno» di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 si riferisce, in tutte le versioni linguistiche, tanto alla vendita, al noleggio o alla locazione-vendita quanto all’esposizione. 47 Di conseguenza, non si può escludere, leggendo la formulazione dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, che la nozione di «distributore» ai sensi di tale disposizione possa essere interpretata nel senso che essa riguarda le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dall’ottenimento di un corrispettivo economico. 48 Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione, questa deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, e del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 34). 49 Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen e Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, punto 21 e giurisprudenza citata). Sulla finalità e la genesi del regolamento 2017/1369 50 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369, dal suo articolo 1 risulta che tale regolamento prevede l’etichettatura dei prodotti connessi all’energia in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia. 51 Inoltre, dai suoi considerando 2 e 10 risulta che gli obiettivi del regolamento 2017/1369 sono, in particolare, di fornire informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo di energia dei prodotti connessi all’energia, al fine di consentire ai clienti di compiere scelte informate e di facilitare la loro scelta a favore dei prodotti che consumano meno energia, nonché di promuovere l’innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. 52 Occorre rilevare, al pari dell’avvocata generale ai paragrafi 64 e 76 delle sue conclusioni, che i clienti attribuiscono un valore considerevole alle informazioni sulla prestazione energetica di un prodotto nel momento in cui decidono se acquistare o utilizzare quest’ultimo, cosicché possono essere dissuasi dall’accettare prodotti connessi all’energia meno efficienti che potrebbero verosimilmente comportare costi operativi più elevati. Inoltre, i requisiti di etichettatura energetica mirano a premiare i prodotti più efficienti attraverso la classificazione obbligatoria, garantendo un vantaggio concorrenziale alle imprese che offrono prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. 53 Dunque interpretare la nozione di «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 in modo restrittivo, escludendo le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dal conseguimento di un corrispettivo finanziario, rischierebbe di compromettere la realizzazione di tali obiettivi. 54 Occorre, peraltro, precisare che gli obiettivi ricordati al punto 51 della presente sentenza si inseriscono nell’ambito di obiettivi più ampi. Il considerando 8 del regolamento 2017/1369 enuncia, a tal riguardo, che il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030, nonché degli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione. Inoltre, ha lo scopo di avere un effetto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all’energia. 55 Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, il successo o il mancato conseguimento di tali obiettivi più ampi di tutela dell’ambiente dipende dalla capacità di dissuadere i clienti dall’utilizzo di prodotti meno efficienti sotto il profilo energetico e di incentivare le imprese a dare priorità alla realizzazione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. 56 Ne consegue che, al fine di garantire la piena efficacia degli obiettivi perseguiti dal sistema di etichettatura energetica istituito dal regolamento 2017/1369, la nozione di «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento deve essere interpretata nel senso che comprende le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dal conseguimento di un corrispettivo finanziario. 57 Per quanto riguarda la genesi del regolamento 2017/1369, occorre ricordare che, nel corso dell’iter legislativo che ha condotto all’adozione di tale regolamento, sono state apportate modifiche importanti, in particolare, per quanto riguarda la definizione della nozione di «distributore». Infatti, la proposta COM (2015) 341 final della Commissione, del 15 luglio 2015, che ha portato all’adozione del regolamento 2017/1369, definiva tale nozione come «il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti», senza fare riferimento ai termini «a titolo oneroso o meno». Pertanto, la definizione della nozione di «distributore» contenuta in detta proposta era più restrittiva di quella accolta nel regolamento 2017/1369. 58 Non risulta, pertanto, che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare l’ambito di applicazione della nozione di «distributore» di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, in modo da escludere le persone che espongono un prodotto connesso all’energia nell’ambito di un’attività commerciale per ragioni diverse dall’ottenimento di un corrispettivo finanziario. Sull ’ economia generale del regolamento 2017/1369 59 Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre anche stabilire se si debba ritenere che un distributore che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un prodotto connesso all’energia come premio, «espone» il prodotto di cui si tratta a un «cliente» nell’ambito di un’«attività commerciale», a titolo oneroso o meno, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 60 A tale riguardo, occorre esaminare l’economia generale di tale regolamento e, più in particolare, le nozioni di «cliente», di «esposizione», di «attività commerciale» e di «messaggi pubblicitari visivi» ai sensi di detto regolamento. 61 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre, in primo luogo, stabilire se la nozione di «cliente» ai sensi del regolamento 2017/1369 riguarda una persona che partecipa a un concorso a premi nel cui contesto i partecipanti possono vincere, come premio, un prodotto connesso all’energia. 62 Conformemente all’articolo 2, punto 16, di tale regolamento, rientra nella nozione di «cliente» una persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto. 63 Occorre constatare che il legislatore dell’Unione non ha precisato se l’espressione «riceve un prodotto» contenuta in tale disposizione si riferisca necessariamente ad un altro tipo di trasferimento di proprietà o di messa a disposizione del godimento di un prodotto a titolo oneroso rispetto alla vendita, al noleggio o alla locazione-vendita. 64 Tuttavia, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, dato che i principali contratti a titolo oneroso, vale a dire la vendita e il noleggio, sono già menzionati in tale disposizione, e in assenza di precisazioni specifiche, si deve ritenere che tale espressione «riceve un prodotto» debba essere interpretata non come limitata alla situazione in cui un cliente riceve da un distributore un prodotto a titolo oneroso, bensì come comprendente anche la situazione in cui un cliente riceve un prodotto a titolo gratuito. 65 Tale interpretazione è corroborata dal fatto che i considerando 2 e 10 nonché l’articolo 1 del regolamento 2017/1369, che enunciano gli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, si riferiscono alla nozione di «cliente» sottolineando, senza menzionare la nozione di «acquisto», che lo scopo dell’etichettatura energetica è quello di fornire informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo energetico affinché i «clienti» possano compiere scelte informate basate sul consumo di energia di tali prodotti. Analogamente, stabilendo requisiti dettagliati relativi alle etichette energetiche per gruppi di prodotti specifici, il regolamento 2017/1369 utilizza, al suo articolo 16, paragrafo 3, lettera b), che riguarda il disegno e il contenuto dell’etichetta energetica, anche la nozione di «clienti», senza fare riferimento all’«acquisto» in quanto tale. 66 Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dalla circostanza che il regolamento 2017/1369 ha sostituito la direttiva 2010/30. Ebbene, quest’ultima faceva riferimento non ai «clienti», bensì agli «utilizzatori finali» che prendevano le loro «decisioni». Tale era il caso, in particolare, del considerando 14, dell’articolo 2, lettera g), che definiva la nozione di «distributore», nonché dell’articolo 10, il quale prevedeva che «[l]e disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda (…) consentono agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata». Questa marcata differenza nella formulazione del regolamento 2017/1369 rispetto alla direttiva 2010/30 che l’ha preceduto riflette la volontà del legislatore dell’Unione di estendere la portata dei requisiti di etichettatura energetica alle persone alle quali vengono offerti prodotti connessi all’energia a titolo gratuito. 67 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la nozione di «cliente», ai sensi dell’articolo 2, punto 16, del regolamento 2017/1369, riguarda una persona che partecipa a un concorso a premi nel cui contesto i partecipanti possono vincere, come premio, un prodotto connesso all’energia. 68 Occorre aggiungere, a tale riguardo, che ritenere, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che una siffatta persona «riceva» solo la speranza di vincere un televisore, e non il prodotto stesso, equivarrebbe, come sottolineato in sostanza dall’avvocata generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a procedere ad un’interpretazione restrittiva di tale nozione tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369. 69 Occorre, in secondo luogo, determinare se la promessa unilaterale di un prodotto connesso all’energia come premio nell’ambito di un concorso a premi online possa essere qualificata come «esposizione», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 70 Da un lato, tale regolamento non definisce la nozione di «esposizione». Occorre effettivamente rilevare che, secondo il significato ordinario del termine «esposizione», quest’ultima ha carattere unilaterale. Anche la promessa fatta ai partecipanti ad un concorso a premi di un prodotto come premio nell’ambito di tale concorso ha carattere unilaterale e può, in tal modo, essere qualificata come «esposizione», a differenza di una «vendita», anche «a titolo gratuito», che ha carattere contrattuale e diretto rispetto al prodotto di cui trattasi. 71 Dall’altro lato, si deve determinare se l’«esposizione» ai sensi di tale disposizione possa essere effettuata online o se il prodotto di cui si tratta debba necessariamente essere esposto fisicamente. 72 Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) ha ritenuto che l’«esposizione» del prodotto, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, debba essere fisica, facendo riferimento, a tale riguardo, al considerando 20 del regolamento 2017/1369, il quale fa riferimento, nel contesto del riscalaggio di un’etichetta energetica per un gruppo di prodotti, ai «prodotti interessati espost[i] nei negozi». 73 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, da una serie di altre disposizioni del regolamento 2017/1369 risulta che l’esposizione di un prodotto non si limita alla sua presentazione fisica. 74 Infatti, il considerando 21 del regolamento 2017/1369 menziona esplicitamente ai «prodotti in esposizione, anche in Internet» e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento impone ai distributori l’obbligo di esporre l’etichetta energetica «in modo visibile, anche nella vendita a distanza online». Per quanto riguarda il riscalaggio delle etichette energetiche, l’articolo 11, paragrafo 4, di detto regolamento prevede che tali etichette siano esposte «sia nei negozi che online». Inoltre, la lettera c) del paragrafo 13 di tale articolo si riferisce alle «etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online». Tali riferimenti presuppongono dunque la possibilità di un’«esposizione» online. 75 Di conseguenza, la nozione di «esposizione» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 deve essere interpretata nel senso che essa riguarda la promessa unilaterale di un prodotto connesso all’energia come premio nell’ambito di un concorso a premi online. 76 Occorre, in terzo luogo, stabilire se la nozione di «attività commerciale» di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 debba essere interpretata nel senso che essa riguarda l’esposizione di un prodotto connesso all’energia nel contesto di un concorso a premi nell’ambito del quale il suo organizzatore promette tale prodotto come premio. 77 A tale riguardo, occorre anzitutto constatare che la nozione di «attività commerciale» non è definita dal regolamento 2017/1369. 78 Peraltro, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (sentenza del 7 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 41 e giurisprudenza citata). 79 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1369, come ricordati ai punti 50, 51 e 54 della presente sentenza, la nozione di «attività commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento, deve essere interpretata in senso ampio. 80 Inoltre, come ha rilevato l’avvocata generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, il regolamento 2017/1369 e il regolamento delegato n. 2019/2013 costituiscono norme di diritto dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. 81 L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 definisce le «pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori», nozione affine a quella di «attività commerciale» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 82 Occorre constatare che tale definizione, da un lato, riflette una concezione ampia delle attività coperte dalle pratiche commerciali e, dall’altro, si riferisce espressamente alla «promozione» e alla «fornitura» di un prodotto come nozioni distinte della «vendita». Tuttavia, dato che la fornitura di un prodotto ai consumatori a titolo oneroso rientra nella «vendita», si deve ritenere che la nozione di «fornitura», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, riguardi la fornitura di un prodotto senza corrispettivo. 83 Al fine di garantire la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione, e tenuto conto degli stretti legami tra il regolamento 2017/1369 e la direttiva 2005/29, quali esposti al punto 80 della presente sentenza, occorre interpretare la nozione di «attività commerciale» ai sensi di tale regolamento coerentemente con quella di «pratiche commerciali» quale definita all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva. Di conseguenza, tale nozione di «attività commerciale» deve essere interpretata nel senso che essa comprende la «fornitura» di un prodotto senza corrispettivo o la «promozione» di quest’ultimo. 84 Tale interpretazione è peraltro corroborata dal fatto che la nozione di «cliente» ai sensi del regolamento 2017/1369 riguarda, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, in particolare, la situazione in cui un cliente riceve un prodotto a titolo gratuito. 85 Occorre precisare che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], una siffatta interpretazione non può comportare che qualsiasi mezzo di comunicazione che menzioni un prodotto connesso all’energia in un articolo sarebbe soggetto ai requisiti di etichettatura energetica. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 113 delle sue conclusioni, interpretare la nozione di «attività commerciale» ai sensi del regolamento 2017/1369 alla luce della definizione della nozione di «pratiche commerciali» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 consente di distinguere chiaramente tra la semplice menzione di un prodotto nel contesto di un articolo giornalistico o a fini informativi e la menzione di un prodotto direttamente collegato alla vendita, promozione o fornitura di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, punto 37), che richiede il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura. 86 Pertanto, occorre considerare che l’esposizione di un prodotto connesso all’energia nel contesto di un concorso a premi nell’ambito del quale il suo organizzatore promette tale prodotto come premio, rientra nella nozione di «attività commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 87 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve ritenere che un distributore che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un prodotto connesso all’energia come premio, «espone» tale prodotto a un «cliente» nell’ambito di un’«attività commerciale», a titolo oneroso o meno, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369. 88 Pertanto, una persona che, come nel procedimento principale, organizza, nell’ambito della sua attività commerciale, un concorso a premi online e promette un televisore come premio, deve, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione. 89 In quarto luogo, per quanto riguarda la nozione di «messaggi pubblicitari visivi», occorre ricordare che l’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 prevede che i distributori fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto connesso all’energia e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale. Inoltre, conformemente all’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013, i distributori provvedono affinché i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta». 90 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, occorre ancora, in ultimo luogo, stabilire se la visualizzazione online dell’immagine di un prodotto connesso all’energia, accompagnata dalla designazione del modello di quest’ultimo e da nessun’altra informazione supplementare, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca un «messaggio pubblicitario visivo», ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369. 91 Occorre rilevare che, sebbene la nozione di «messaggi pubblicitari visivi» non sia definita né nel regolamento 2017/1369 né nel regolamento delegato 2019/2013, da nessuna disposizione di tali regolamenti risulta che la qualificazione di un prodotto come figurante in «messaggi pubblicitari visivi» ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 richieda un contenuto tecnico o economico minimo. 92 In ogni caso, escludere dall’ambito di applicazione di tale nozione qualsiasi visualizzazione di un prodotto che non contenga tutte le informazioni pertinenti che lo riguardano avrebbe l’effetto di non garantire l’efficacia del sistema di etichettatura energetica, quale istituito dal regolamento 2017/1369. 93 Inoltre, anche se la capacità dell’immagine di un prodotto di indurre i consumatori all’acquisto di quest’ultimo dovesse essere considerata, come sostiene la Commissione, il criterio di qualificazione pertinente di «messaggi pubblicitari visivi» ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369, dall’immagine del prodotto di cui si tratta nel procedimento principale, che contiene una raffigurazione di un televisore accompagnata dall’indicazione del modello di quest’ultimo, risulta che essa è sufficiente, in quanto tale, a indurre il pubblico destinatario ad acquistarlo. 94 Pertanto, occorre considerare che la visualizzazione online dell’immagine di un prodotto, accompagnata dalla designazione del modello di quest’ultimo e de nessun’altra informazione supplementare, costituisce un «messaggio pubblicitario visivo», ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 ed è, pertanto, soggetta ai requisiti derivanti dal combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. 95 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 deve essere interpretato nel senso che una persona che, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un televisore come premio deve essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione, cosicché essa è tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. Sulle spese 96 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: L’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, deve essere interpretato nel senso che: una persona che, nell’ambito della propria attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un televisore come premio deve essere qualificata come «distributore», ai sensi di tale disposizione, cosicché essa è tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris