CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04909/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento dei motivi di ricorso dal primo al settimo e dichiararsi inammissibili gli altri motivi, e per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 25/26 marzo 2021 (dep. il 6 maggio 2021) il Tribunale di Catanzaro - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (art.309 cod. proc. pen.) - ha annullato l'ordinanza del giorno 1 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere, limitatamente ai seguenti reati: - tentata estorsione aggravata in concorso (artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo 5 dell'incolpazione); - trasferimento fraudolento di valori in concorso (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capi 25 e 27); ed ha confermato nel resto il provvedimento di prima istanza, che aveva applicato la misura custodiale al [OSCURATO:PERSONA] poiché gravemente indiziato anche dei seguenti reati: - associazione di tipo mafioso aggravata, con ruolo apicale (416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. - capo 1); - tentata estorsione aggravata in concorso (artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo 6); - illecita concorrenza con minaccia o violenza in concorso (artt. 110, 513-bis, 416- bis.1 cod. pen. - capo 6-bis); - trasferimento fraudolento di valori in concorso (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capi 14, 19 e 29-bis); - estorsione aggravata in concorso (artt. 81, comma 2, 61 n. 5, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. - capi 8, 15, 17 e 18); - violenza privata aggravata in concorso (artt. 110, 610 e 416-bis.1 cod. pen. - capo 13); - tentata estorsione aggravata in concorso: artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo 16); - truffa aggravata in concorso (artt. 110, 640, comma 2, n. 1, 416-bis.1 cod. pen.- capo 35). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse, formulando sedici motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 14 dell'incolpazione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 14 dell'incolpazione e all'esclusione di essi in relazione alle condotte attribuite alla persona sottoposta a indagini sub specie della stessa norma incriminatrice ai capi 25 e 27. 2.3. Con il terzo motivo è stata allegata la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., in relazione ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 29-bis dell'incolpazione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 29-bis dell'incolpazione e all'esclusione di essi in relazione alle condotte attribuire alla persona sottoposta a indagini sub specie della stessa norma incriminatrice ai capi 25 e 27. 2.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 19 dell'incolpazione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 2.6. Con il sesto motivo è stata allegata la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 19 dell'incolpazione e all'esclusione di essi in relazione alle condotte attribuite alla persona sottoposta a indagini sub specie della stessa norma incriminatrice ai capi 25 e 27. 2.7. Con il settimo motivo è stata assunta la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) sulla sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 19 dell'incolpazione rispetto all'esclusione di essi in capo a [OSCURATO:PERSONA] ELIA in ordine alla medesima incolpazione e all'annullamento da parte del Tribunale, in sede di riesame, del decreto di sequestro preventivo dei beni intestati allo stesso [OSCURATO:PERSONA] ELIA e sottoposti a cautela nel presente procedimento penale. 2.8. Con l'ottavo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 610 cod. pen., in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 13 dell'incolpazione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 2.9. Con il nono motivo sono state addotte l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a cagione dell'omessa valutazione di elementi di prova decisivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delle ipotesi delittuose di cui all'art. 629 cod. pen. descritte ai capi 15 e 16. 2.10. Con il decimo motivo sono state allegate l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a cagione dell'omessa valutazione di elementi di prova decisivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delle ipotesi delittuose di cui all'art. 629 cod. pen. descritta al capo 17. 2.11. Con l'undicesimo motivo sono state addotte l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a cagione dell'omessa valutazione di elementi di prova decisivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delle 3 47(> ipotesi delittuose di cui all'art. 629 cod. pen. all'art. 513-bis cod. pen., rispettivamente descritte ai capi 6 e 6-bis. 2.12. Con il dodicesimo motivo è stata denunciata l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 6 dell'incolpazione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 2.13. Con il tredicesimo motivo è stata denunciata l'erronea applicazione dell'artt. 513-bis cod. pen., in relazione ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 6-bis dell'incolpazione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 2.14. Con il quattordicesimo motivo sono state addotte l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a cagione dell'omessa valutazione di elementi di prova decisivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 629 cod. pen. descritta al capo 8. 2.15. Con il quindicesimo motivo sono state allegate l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a cagione dell'omessa valutazione di elementi di prova decisivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 629 cod. pen. descritta al capo 18. 2.16. Con il sedicesimo motivo sono state prospettate l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) a cagione dell'omessa valutazione di elementi di prova decisivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. descritta al capo 1. 3. Con atto depositato in cancelleria il 22 settembre 2021 sono stati presentati motivi nuovi, emendati con atto pervenuto il 27 settembre 2019 con riferimento a taluni errori materiali (come prospettato dalla difesa, contenuti alle pp. 69 ss. dell'atto depositato). 3.1. Con il primo motivo nuovo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 267, comma 1-bis, 203, comma 1-bis, 271, comma 1, e 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo nuovo, ad integrazione dell'undicesimo motivo, si è rappresentato che il Tribunale di Catanzaro - all'esito di riesame - ha emesso nel medesimo procedimento un'ordinanza (compiegata all'atto difensivo) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, da cui si trarrebbe la contraddittorietà del provvedimento impugnato, il quale non ha ritenuto credibili i dichiaranti PULIGNANO, CAMPANELLA e ARCIDIACONO in relazione al reato di cui al capo 5 dell'incolpazione e ha, invece, attribuito a costoro credibilità in relazione ai fatti di cui ai capi 6 e 6-bis, senza alcuna spiegazione sul perché possa compiersi una valutazione frazionata del narrato di costoro. 3.3. Con il terzo motivo nuovo, ad integrazione del quattordicesimo motivo relativo al capo 8 della rubrica, si è compiegata l'ordinanza che il Tribunale di Catanzaro - all'esito di riesame - ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo procedimento, da cui si trarrebbe la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, atteso che la medesima conversazione in data 30 marzo 2017 (n. 1400) nel provvedimento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata ritenuta atta a fornire un riscontro alle emergenze indiziarie a cagione della sua non univoca interpretazione; e nel provvedimento qui impugnato, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata ritenuta dimostrativa del fatto che sarebbe stato l'indagato a causare lesioni (rompere i denti) a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quarto motivo nuovo, ad integrazione del quindicesimo motivo relativo al fatto estorsivo descritto al capo 18 dell'incolpazione„ si è rappresentato che la vicenda in discorso sarebbe unitaria, al più avrebbero potuto essere sussunta nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 513-bis cod. pen., di cui già il G.i.p. ha negato la gravità indiziaria; pertanto, sul punto si sarebbe formato il c.d. giudicato cautelare. 3.5. Con il quinto motivo nuovo, ad integrazione del sedicesimo motivo relativo all'incolpazione per la condotta associativa di cui capo 1 della rubrica - tenuto conto delle già richiamate correzioni apportate dalla difesa - ci si è doiuti del totale difetto di motivazione, sia nell'ordinanza genetica che in quella del Tribunale del riesame, sulla struttura della presunta cosca [OSCURATO:PERSONA]; e sulle condotte dimostrative del concorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al programma associativo o all'attività dell'organizzazione. 4. All'udienza celebrata innanzi a questa Corte l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha offerto in produzione copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 10 marzo 2021 all'esito del riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA] ELIA, al quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con la già citata ordinanza del giorno 1 febbraio 2021 aveva applicato gli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui al capo 19 dell'incolpazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si esporranno, limitatamente ai reati di cui al capi 18, 19 e 29-bis dell'incolpazione (rimanendo assorbito il settimo motivo di ricorso); è invece inammissibile nel resto, poiché privo di specificità, manifestamente infondato e versato in fatto, come si chiarirà infra. 1. Prima di esaminare i motivi di censura, si rileva che non può essere acquisita la copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 10 marzo 2021, che è stata irritualmente offerta in produzione dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in udienza. Difatti, «in tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza» (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281047 - 02; Sez. 3, n. 12641 del 05/02/2013, Pisano, Rv. 255118 - 01; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228393 - 01). Né, peraltro, è stata allegata l'impossibilità di una tempestiva produzione (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01). È allora superfluo rilevare che, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo» (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515). 2. I primi due motivi di ricorso hanno ad oggetto il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 14 dell'incolpazione e possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo - assumendo la violazione dell'appena menzionato precetto penale - il ricorrente ha dedotto che a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stata ascritta la fittizia intestazione a Luca [OSCURATO:PERSONA] di contratti di affitto di aziende agricole di proprietà della famiglia TOCCI-ANASTASIO, denominate [OSCURATO:PERSONA] e AG.RI - secondo l'ordinanza impugnata - al fine di investire in esse capitali di provenienza illecita, contando sugli anticipi che sarebbero stati erogati dall'impresa [OSCURATO:SOCIETA], unica acquirente dei prodotti delle due imprese agricole appena indicate. Tuttavia, il provvedimento impugnato non avrebbe esposto gli elementi fattuali che integrerebbero i due elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., ossia: - l'impiego di capitali di provenienza illecita (cfr. pp. 16-21 dell'impugnata ordinanza), risultando anzi dalla complessiva lettura della motivazione che Luca [OSCURATO:PERSONA] non era in condizione di emettere assegni e che il pagamento dell'affitto sarebbe avvenuto attraverso il rilascio di effetti cambiari recanti date di scadenza prossime a quelle in cui i frutti sarebbero stati raccolti e venduti alla [OSCURATO:SOCIETA].; - il dolo specifico, ossia la finalizzazione dell'intestazione fittizia all'elusione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale, profilo sul quale la motivazione sarebbe silente, atteso che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato condannato né già sottoposto a procedimenti penali per reati che avrebbero potuto dare luogo all'applicazione di misure ablative nei suoi confronti, non è mai stato sottoposto a misure di prevenzione personali e non era convivente con soggetti che erano passibili di misure ablative; ed anzi, sotto tale profilo, l'ordinanza collegiale sarebbe contraddittoria poiché, nella parte in cui ha annullato l'ordinanza del G.i.p. in relazione ad analoghe ipotesi c:Ielittuose attribuite al [OSCURATO:PERSONA] (capi 25 e 27), ha affermato che in atti non vi sarebbe alcuna traccia del timore della persona sottoposta a indagini di divenire destinatario di misure di prevenzione patrimoniali né della sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà (pp. 31 e 34 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della fattispecie delittuosa in parola, che invece sono stati esclusi rispetto alle condotte attribuite alla persona sottoposta a indagini a mente dello stesso art. 512-bis cod. pen. e descritte ai capi 25 e 27 dell'incolpazione. Più in particolare, il ricorrente ha rimarcato quanto già dedotto con il precedente motivo, prospettando la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata che: - ha escluso la sussistenza del dolo specifico del reato nel momento in cui è stata avviata l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'anno 2017; - ed ha affermato che esso ricorresse quando - il 7 febbraio 2018, e dunque in un momento prossimo a quello appena indicato - sono stati stipulati i contratti di affitto delle aziende [OSCURATO:PERSONA] e AG.RI., senza che si comprenda peraltro per quale motivo e su quali emergenze investigative si è fondato tale ultimo assunto; - e ciò quantunque lo stesso provvedimento non abbia ravvisato alcuna traccia del timore della persona sottoposta a indagini di divenire destinatario di misure di prevenzione patrimoniali né della sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà (pp. 31 e 34 dell'ordinanza impugnata). 2.3. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (incriminazione già posta dall'art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992, e oggi prevista dall'art. 512-bis cod. pen.), rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità con lo scopo di perseguire una delle finalità illecite previste dalla norma incriminatrice, ossia aggirare la normativa in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 - 01); «il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà» con uno dei predetti fini illeciti (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237595 - 01). In altri termini, l'incriminazione sanziona ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere le specifiche disposizioni di legge richiamate e menzionate nella norma in commento. Lineamento essenziale della fattispecie criminosa di cui trattasi è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo, Rv. 250561 - 01; Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011 Melodia, Rv. 249457 - 01). Dunque, perché ne ricorra l'elemento oggettivo, non è necessario che la fittizia attribuzione abbia ad oggetto beni di provenienza illecita. Inoltre, «l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus» (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613 - 01). Ne deriva che le allegazioni difensive sono manifestamente infondate nella parte in cui assumono che, sotto il profilo oggettivo, non si sarebbe dato conto dell'impiego, nella predetta operazione il cui dominus effettivo è stato individuato nel ricorrente, di una provvista di provenienza illecita. Quanto, invece, all'elemento soggettivo, le doglianze difensive sono prive di specificità perché non si confrontano con il tenore del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2„ n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), poiché i Giudici di merito hanno individuato il fine perseguito dal ricorrente - tra quelli previsti dall'art. 512-bis cod. pen. - nell'investimento di capitali illeciti, ossia di commettere i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cui non ha inerenza la prospettazione difensiva che ha censurato la ritenuta sussistenza del diverso fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione. 3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso hanno ad oggetto il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 29-bis dell'incolpazione e possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Con il terzo motivo - sub specie della violazione della legge penale - con riguardo a tale incolpazione, relativa alla fittizia intestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a Luca [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver indicato alcun indizio sull'impiego per la costituzione di essa di capitali di provenienza illecita, richiamando nuovamente la circostanza che, secondo il Collegio del riesame, Luca [OSCURATO:PERSONA] non era in condizione di mettere assegni e che il pagamento dell'affitto delle aziende [OSCURATO:PERSONA] e AG.RI. sarebbe avvenuto attraverso il rilascio di effetti cambiari recanti date di scadenza prossime a quelle in cui i frutti sarebbero stati raccolti e venduti alla CICO di MAZZONI Mario; e che si sarebbe omesso di argomentare (anche nell'ordinanza del G.i.p.) sulla finalizzazione dell'intestazione fittizia all'elusione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale, atteso che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato condannato né già sottoposto a procedimenti penali per reati che avrebbero potuto dare luogo all'applicazione di misure ablative nei suoi confronti, non è mai stato sottoposto a misure di prevenzione personali e non era convivente con soggetti che erano passibili di misure ablative; ed anche sul punto l'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria poiché, nella parte in cui ha annullato quella del G.i.p. in relazione ad analoghe ipotesi delittuose ascritte al [OSCURATO:PERSONA] (capi 25 e 27), ha affermato che in atti non vi sarebbe alcuna traccia del timore della persona sottoposta a indagini di divenire destinatario di misure di prevenzione patrimoniali né della sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà (pp. 31 e 34 dell'ordinanza impugnata). 3.2. Con il quarto motivo, anche in ordine all'incolpazione in discorso, relativa - come esposto - alla [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha richiamato quanto già dedotto con il secondo motivo, prospettando la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata (rispetto a quanto da essa ritenuto con riguardo ai reati descritti ai capi 25 e 27, dei quali ha negato i gravi indizi di colpevolezza), in particolare poiché il Tribunale: - ha escluso la sussistenza del dolo specifico del reato nel momento in cui è stata avviata l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'anno 2017; - ed ha affermato che esso ricorresse in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], la cui fittizia intestazione sarebbe stata collocata dal capo di incolpazione pure nel 2017, senza che si comprenda peraltro per quale motivo e su quali emergenze investigative si è fondato tale ultimo assunto; - e ciò, nonostante lo stesso provvedimento non abbia ravvisato alcuna traccia del timore della persona sottoposta a indagini di divenire destinatario di misure di prevenzione patrimoniali né della sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà (pp. 31 e 34 dell'ordinanza impugnata). 3.3. Pur ribadendosi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, nella parte in cui ha assunto che l'incriminazione di cui all'art. 512-bis cod. pen. richieda, sotto il profilo oggettivo, la provenienza illecita dei beni oggetto di trasferimento fraudolento, le allegazioni difensive sono fondate con riguardo ai gravi indizi della sussistenza dell'elemento soggettivo. Sul punto l'ordinanza impugnata ha, anzitutto, richiamato e condiviso le conclusioni cui era pervenuto il G.i.p. in ordine alla gravità indiziaria, il quale ha a chiare lettere affermato che la condotta in discorso è stata posta in essere al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali; e, in secondo luogo, ha fatto rimando alla piattaforma indiziaria relativa all'incolpazione di cui al capo 14, di cui già si è detto, avente a oggetto «il subentro del [OSCURATO:PERSONA] nei contratti di affitto della famiglia TOCCI-ANASTASIO», 4soggiungendo che la costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultata Re c'e i 2/« 22- ( ),•ìe ,, s1rumentale allalrel-azioneldell'operazione commerciale descritta in relazione al detto capo 14, che tuttavia, si è già rilevato, ad avviso del Tribunale (per vero contrariamente a quanto ritenuto e argomentato dal G.i.p.) si caratterizzava per il perseguimento di una diversa finalità illecita, anch'essa tipica (ossia l'illecito investimento o impiego di capitali illeciti).Tale motivazione che, come detto, si limita a compiere rimandi a ricostruzioni difformi sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è inoltre in contrasto con quanto lo stesso provvedimento impugnato ha affermato allorché ha negato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori avente ad oggetto l'impresa di autotrasporti (e il relativo compendio aziendale) di cui è titolare il fratello [OSCURATO:PERSONA] nonché le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (e il relativo compendio aziendale) (capi di incolpazione 25 e 27), in relazione alle quali il Tribunale ha escluso che dal compendio indiziario in atti potesse trarsi la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui più rileva, del dolo specifico di sottrarsi all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Ragion per cui, in parte qua, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. 4. Il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso hanno ad oggetto il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 19 dell'incolpazione e possono essere trattati congiuntamente. 4.1. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. Con riguardo a tale incolpazione, relativa alla fittizia intestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] ELIA della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha richiamato e ribadito le censure già sollevate con il primo e il terzo motivo, dolendosi della mancata argomentazione sull'impiego nell'attività in discorso di capitali di provenienza illecita e sulla finalità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale; ed ha pure addotto la contraddittorietà della motivazione l'ordinanza impugnata poiché essa, in relazione ad analoghe ipotesi delittuose ascritte al [OSCURATO:PERSONA] (capi 25 e 27), ha affermato che in atti non vi sarebbe alcuna traccia del timore della persona sottoposta a indagini di divenire destinatario di misure di prevenzione patrimoniali né della sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà (pp. 31 e 34 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Con il sesto motivo pure in ordine all'incoipazione in discorso, relativa - come esposto - alla [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente - richiamando quanto già prospettato con il secondo motivo di ricorso - ha assunto la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata (rispetto a quanto ritenuto con riguardo ai reati descritti ai capi 25 e 27, dei quali ha negato i gravi indizi di colpevolezza), poiché essa: - ha escluso la sussistenza del dolo specifico del reato nel momento in cui è stata avviata l'impresa individuate [OSCURATO:PERSONA] e costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'anno 2017; - ed ha affermato che esso ricorresse in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], avviata nel 2005, senza che si comprenda peraltro per quale motivo e su quali emergenze investigative si è fondato tale ultimo assunto; - e ciò, nonostante lo stesso provvedimento non abbia ravvisato alcuna traccia del timore della persona sottoposta a indagini di divenire destinatario di misure di prevenzione patrimoniali né della sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà (pp. 31 e 34 dell'ordinanza impugnata). 4.3. Con il settimo motivo è stata assunta la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. descritto al capo 19 dell'incolpazione rispetto all'esclusione di essi in capo a [OSCURATO:PERSONA] ELIA in ordine alla medesima incolpazione e all'annullamento da parte del Tribunale, in sede di riesame, del decreto di sequestro preventivo dei beni intestati allo stesso [OSCURATO:PERSONA] ELIA e sottoposti a cautela nel presente procedimento penale. Il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà tra l'ordinanza impugnata e le decisioni rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ELIA, concorrente nel delitto in discorso, dal medesimo Tribunale che ha escluso i gravi indizi di colpevolezza a carico di quest'ultimo e ha disposto il dissequestro dei suoi beni, con provvedimenti neppure impugnati dal Pubblico ministero. Dunque, sarebbe stato «giudizialmente accertato che [OSCURATO:PERSONA] ELIA non ha commesso» il reato in discorso e che la [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita e avviata con capitali leciti dello stesso ELIA; dunque l'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria allorché «implicitamente afferma» che [OSCURATO:PERSONA] ELIA avrebbe invece impiegato gli illeciti capitali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Come già rilevato appena sopra in relazione all'incolpazione di cui al capo 29-bis, ferma la manifesta infondatezza della prospettazione del ricorrente secondo cui l'incriminazione di cui all'art. 512-bis cod. pen. postulerebbe, sotto il profilo oggettivo, la provenienza illecita dei beni oggetto di trasferimento fraudolento, sono fondate le allegazioni soggettive inerenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Il Tribunale ha tratto dal compendio indiziario, in relazione al delitto in esame, la sussistenza in capo al ricorrente del fine di eludere Ile disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Tuttavia, come già rilevato, tale asserto collide con quanto lo stesso provvedimento impugnato ha affermato allorché ha negato la sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di trasferimento fraudolento di valori avente ad oggetto l'impresa di autotrasporti [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ipotesi rispetto alle quali il Tribunale ha escluso proprio che gli elementi in atti consentissero di ravvisare il dolo specifico del ricorrente di sottrarsi all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Ragion per cui, in parte qua, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. Rimane assorbito il settimo motivo. 5. Con l'ottavo motivo, in relazione al delitto di violenza privata aggravata di cui al capo 13 dell'incolpazione, si è dedotto che il fatto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato erroneamente sussunto nell'art. 610 cod. pen., poiché il ricorrente avrebbe redarguito, in concorso con Luca [OSCURATO:PERSONA], gli operai della [OSCURATO:PERSONA] e della AG.RI, perché costoro svolgessero l'attività lavorativa che avevano interrotto per sciopero. In particolare, il 11 cf [OSCURATO:PERSONA] avrebbe paventato agli operai che, se avessero proseguito con le predette condotte, avrebbero potuto essere licenziati e, dunque, non avrebbe prospettato loro alcun male ingiusto poiché il licenziamento è un diritto del datore di lavoro e gli operai - qualora avessero esercitato il diritto di sciopero in maniera legittima - non avrebbero dovuto nutrire alcun timore per il prospettato licenziamento perché avrebbero potuto adire l'Autorità giudiziaria a propria tutela. 5.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Al di là del fatto che «la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia» (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Vasta, Rv. 261217 - 01), è dirimente considerare che nel caso di specie - come ricostruito dai Giudici di merito e non oggetto di puntuale censura da parte della difesa - il [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver prospettato un licenziamento in un'ipotesi prevista dalla legge, bensì come ritorsione volta a impedire che proseguissero le rivendicazione salariali dei dipendenti. 6. Con il nono motivo, in relazione alle ipotesi delittuose di cui all'art. 629 cod. pen., descritte ai capi 15 e 16, è stato denunciato il vizio di motivazione. Il ricorrente ha premesso che i capi in discorso attengono a quattro richieste estorsive e a un tentativo di estorsione in danno di Mauro BONAMINI e Mario MAZZONI, rispettivamente rappresentante e amministratore della e che l'ordinanza impugnata ne avrebbe ravvisato i gravi indizi sulla scorta delle dichiarazioni rese da costoro, che ha ritenuto riscontrate dalla conversazione captata il 18 settembre 2018 sull'utenza in uso al BONAMINI. Tuttavia, il provvedimento del Tribunale avrebbe del tutto omesso: - di apprezzare il complessivo compendio investigativo, dal quale emergerebbe che fu proprio Mauro BONAMINI a volere che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] subentrassero nella conduzione dei terreni di proprietà della famiglia TOCCI - ANASTASIO; - di argomentare su profili atti a incidere sull'impianto della motivazione, ossia: • sulla circostanza che dapprima il BONAMINI avesse reso dichiarazioni che non contenevano alcuna accusa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], accuse mosse soltanto dopo che la polizia giudiziaria gli ha fatto ascoltare le conversazioni intercettate sulla sua utenza, il che inciderebbe sulla credibilità del dichiarante; • sul tenore dei dialoghi in discorso, dai quali si trarrebbe che il BONAMINI e il MAZZONI (il quale, prima di essere escusso, si è incontrato con il BONAMINI che era già sentito dalla polizia giudiziaria) definivano gli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] loro «amici» e ritenevano che la gestione da parte di questi ultimi delle aziende agricole sarebbe stata la soluzione migliore;• sulle discrasie tra il narrato dei due, in particolare sui versamenti di denaro in incolpazione, che dovrebbe trarsi dai verbali delle relative deposizione, nonché sugli ulteriori elementi in atti che non consentirebbero di affermarne la credibilità. 6.1. In relazione a entrambi i delitti, l'ordinanza impugnata ha indicato i dati su cui ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], dando conto delle dichiarazioni convergenti del MAZZONI e del BONAMINI, i quali hanno rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente chiesto e ricevuto negli anni pagamenti in denaro per la protezione delle aziende agricole in discorso; rilevando pure - con riguardo al fatto di cui al capo 15 - che il ricevimento di una delle dazioni da parte del BONAMINI è stata riferita dal [OSCURATO:PERSONA] (incolpato del delitto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) nel corso di una conversazione oggetto di captazione. Peraltro, già la prima ordinanza aveva dato conto del convergente compendio indiziario, rappresentando - sulla scorta delle dichiarazioni del BONAMINI e del MAZZONI - che il primo era stato convocato per un colloquio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente preteso il versamento di somme per la protezione dell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e di un magazzino (capo 15) e che, in effetti, i pagamenti avevano avuto luogo, come emerso pure dalla già richiamata conversazione telefonica; e (quanto all'ipotesi tentata di cui al capo 16) dando conto del fatto che il BONAMINI aveva ricevuto un'ulteriore richiesta indebita di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] (per la protezione di un altro magazzino sito a Castrovillari) ma che tale richiesta non era mai stata riferita (come esposto dallo stesso BONAMINI) al MAZZONI e il pagamento non aveva avuto luogo. Rispetto a tale valutazione congrua e logica, che indicato le ragioni che sorreggono la decisione adottata (Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013 - dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01), la difesa ha a ben vedere perorato irritualmente un negativo apprezzamento dell'attendibilità dei dichiaranti, atteso che: - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, n. 14726 del 03/02/2011, D.R.; Sez. 4, n. 37878, del 06/07/2007, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.); - la valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti è una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione del provvedimento impugnato sia affetto «da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). 7. Con il decima motivo, il ricorrente ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla condotta estorsiva di cui al capo 17, sempre ascritta al [OSCURATO:PERSONA] in danno di Mauro BONAMINI e Mario MAZZONI - oltre che richiamando gli elementi già esposti nel motivo precedente - deducendo che il Tribunale avrebbe tratto í gravi indizi dì colpevolezza dalla deposizione del BONAMINI del 12 ottobre 2018, data in cui lo stesso ancora una volta non si è spontaneamente presentato per sporgere denuncia, ma è stato convocato dalla Polizia giudiziaria dopo tre mesi dalle sue precedente dichiarazioni accusatorie ed ha deposto dopo aver ascoltato la registrazione di un colloquio tra presenti cui egli aveva preso parte. Tuttavia, il narrato del BONAMINI, in particolare relativo alla maggiorazione delle somme dovute dalla C.I.C.O. alla [OSCURATO:PERSONA] e alla AGRI che sarebbe stata pretesa dal [OSCURATO:PERSONA], non collimerebbe con gli altri dati emersi nel corso delle indagini (sia tramite l'attività di captazione, sia alla luce delle altre dichiarazioni e dei documenti in atti); e comunque l'atto dispositivo sarebbe stato computo dal MAZZONI, legale rappresentante della C.I.C.O., il quale ha escluso che il BONAMINI gli avesse riferito che gli erano state rivolte minacce per ottenere la maggiorazione del prezzo; peraltro, il pagamento sarebbe stato disposto quando già il BONAMINI era stato escusso dalla polizia giudiziaria, ragion per cui non potrebbe assumersi che la medesima erogazione sia stata determinata dal timore verso i beneficiari del pagamento. 7.1. L'ordinanza impugnata ha riportato quanto già rilevato dal G.i.p. in relazione alla condotta in discorso e, in particolare, ha esposto che Mario BONAMINI, sia pure dopo un primo tentennamento, ha a chiare lettere affermato di aver corrisposto una somma non dovuta a titolo di corrispettivo per il conferimenti di frutta effettuali dalle imprese del [OSCURATO:PERSONA] a quelle del MAZZONI e ciò poiché è stato minacciato, per quel che qui rileva, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, il narrato del BONAMINI è stato ritenuto corroborato dalle espressioni oggetto di captazione, specificando sia quelle minacciose sia quelle che hanno consentito di ritenere il [OSCURATO:PERSONA] il gestore effettivo delle imprese del BONAMINI. Anche rispetto a tale apprezzamento congruo, la cui portata dimostrativa dei gravi indizi di colpevolezza è stata logicamente argomentata, la difesa — con le allegazioni sopra compendiate — finisce col chiedere a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di merito, in particolare sotto il profilo dell'attendibilità delle dette dichiarazioni (di cui sono stati peraltro indicati dall'ordinanza impugnata gli elementi di conferma), prospettando elementi di fatto che non possono essere vagliati in questa sede di legittimità (alla luce dei principi già esposti al par. 6.1.). 8. L'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso hanno ad oggetto le ipotesi delittuose di cui all'art. 629 cod. pen. all'art. 513-bis cod. pen., rispettivamente descritte ai capi 6 e 6-bis e possono essere trattati congiuntamente. 8.1. Con l'undicesimo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di entrambi i delitti in discorso. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata che ha tratto il grave compendio indiziario dei delitti in discorso - sostanziatisi nel porre in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la [OSCURATO:PERSONA] a subappaltare i lavori ad essa affidati dal Comune di Cassano allo Ionio e ad astenersi per il futuro a partecipare alle gare d'appalto indette dallo stesso ente - dalle deposizioni di Giuseppe PULIGNANO e Giuseppe CAMPANELLA - già condannati per associazione di tipo mafioso -, ritenute credibili e attendibili e riscontrate dal narrato di Giovanbattista ARCIDIACONO, con il quale i primi due hanno costituito la società [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe considerato numerosi elementi che inficerebbero l'attendibilità dei dichiaranti e, in particolare, che: - nonostante le accuse dei tre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, lo stesso Tribunale ha escluso la gravità indiziaria di altra condotta estorsiva descritta al capo 5 dell'incolpazione, sempre in pregiudizio di Giuseppe PULIGNANO, Giuseppe CAMPANELLA e Giovanbattista ARCIDIACONO (e analoga decisione è stata emessa, sempre all'esito di riesame, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA); - vi sarebbero discrasie nelle dichiarazioni di costoro, le quali hanno pure trovato smentita in plurimi elementi e, segnatamente, in quanto rassegnato nell'annotazione di polizia del 30 gennaio 2018 sulla scorta di quanto appreso da una fonte confidenziale. Infine, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha negato rilevanza ai trascorsi criminali dei tre e all'interdittiva prefettizia emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], provvedimento quest'ultimo che già priverebbe di attendibilità le propalazioni accusatorie secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ELIA avrebbero preteso l'affidamento in subappalto dei lavori che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto per l'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio (capo 6-bis), atteso che in forza dell'interdittiva l'impresa non avrebbe potuto partecipare ad alcuna gara. 8.2. Con il dodicesimo motivo, in relazione al delitto di cui al capo 6 dell'incolpazione, è stata denunciata l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, anche qualora si ritenesse esente da vizi la motivazione sull'attendibilità di PULIGNANO, CAMPANELLA e ARCIDIACONO, comunque l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di dare conto dell'ingiustizia del profitto e del danno, propri del delitto di estorsione, derivanti dall'affidamento in subappalto alla impresa di [OSCURATO:PERSONA] ELIA dei lavori asseritamente affidati dall'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio alla [OSCURATO:PERSONA], affidamento in alcun modo documentato. Difatti, il profitto non sarebbe stato ingiusto, poiché l'impresa di [OSCURATO:PERSONA] ELIA avrebbe dovuto svolgere effettivamente la controprestazione; né vi sarebbe stato un ingiusto danno perché l'amministrazione comunale avrebbe dovuto comunque corrispondere il prezzo alla [OSCURATO:PERSONA]; quindi «l'ingiustizia non atteneva al profitto» bensì «alle modalità con le quali» l'impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA] ELIA «avrebbe ottenuto in subappalto il lavoro». Inoltre, la stessa ordinanza ha esposto che il lavori non avrebbero potuto essere concessi in subappalto, ragion per cui in ogni caso la condotta non sarebbe punibile ex art. 49 cod. pen. «essendo impossibile l'evento dannoso a causa dell'inesistenza dell'oggetto». 8.3. Con il tredicesimo motivo, in relazione al delitto di cui al capo 6-bis dell'incolpazione, è stata denunciata l'erronea applicazione dell'artt. 513-bis cod. pen. Il ricorrente ha rassegnato che - anche a ritenere esente da vizi la motivazione sull'attendibilità di PULIGNANO, CAMPANELLA e ARCIDIACONO - l'ordinanza impugnata nulla avrebbe esposto sull'elemento materiale del delitto in incolpazione e in particolare dell'idoneità della condotta violenta o minatoria ad assicurare l'acquisizione illecita di una posizione di vantaggio nel libero mercato in danno del concorrente coartato o minacciato (come chiarito da Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019 - dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01). Difatti, la condotta di allontanamento di un potenziale partecipante a una gara pubblica può integrare astrattamente anche il reato di turbata liberta degli incanti e l'ordinanza non avrebbe affrontato il tema della qualificazione giuridica del fatto neppure sotto il profilo del difetto della punibilità di esso ai sensi dell'art. 49 cod. pen., dato che il provvedimento interdittivo emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] imponeva alla società di astenersi dalla partecipazione a tutte le gare pubbliche. 8.4. L'ordinanza impugnata ha ricostruito la vicenda sulla scorta delle dichiarazioni di Giuseppe CAMPANELLA e Giuseppe PULIGNANO, dando conto della linearità e precisione del loro narrato e disattendendo in maniera argomentata le allegazioni difensive volte a minarne la credibilità: il Tribunale, in particolare, ha chiarito come l'esposizione del CAMPANELLA e del PULIGNANO sia coerente con gli equilibri criminali e i rapporti tra le diverse cosche emersi nel corso delle indagini ed ha esposto pure le ragioni per cui non ha ritenuto che in senso contrario potessero deporre i trascorsi criminali dei due. Ancora, il Collegio del riesame ha individuato elementi di conferma del loro narrato nella deposizione di Gianfranco ARCIDIACONO pure «inserito nella [OSCURATO:PERSONA]». Infine, proprio in relazione alle deduzioni difensive, ha chiarito che la mancata aggiudicazione di appalti per lavori comunali da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l'impossibilità di dare lavori in subappalto non fosse incompatibile con le dinamiche illecite verificati nel 2016, allorché il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque inteso inserire nel settore degli appalti la società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ELIA estromettendo la [OSCURATO:PERSONA]. Non ricorre, allora, il denunciato vizio di motivazione. Quanto, poi, all'asserita violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., il ricorso è manifestamente infondato. Per costante giurisprudenza, «nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno» (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998 - 01), ragion per cui, a cagione del rifiuto di dar corso all'illecita pretesa, correttamente sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza, della forma tentata del delitto in incolpazione. Quanto poi alla sussistenza, nella specie, di un reato impossibile, in quanto i lavori non avrebbero potuto essere concessi in subappalto e dunque sarebbe «impossibile l'evento dannoso a causa dell'inesistenza dell'oggetto», è dirimente considerare che la cessione di lavori in subappalto ben può avere luogo in concreto in violazione della normativa in materia (a fortiori nel caso di illecita imposizione di essa), ragion per cui nella specie non può ravvisarsi l'inesistenza originaria ed assoluta dell'oggetto del reato che è propria del reato impossibile (cfr. Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018 - dep. 2019, Ballo, Rv. 275569 - 01). In ogni caso, il G.i.p. ha riportato che la [OSCURATO:PERSONA] - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - nell'anno 2016 si è aggiudicata l'appalto bandito dal Comune di Cassano allo Ionio per la manutenzione delle aree verdi. Infine, sull'erronea applicazione dell'artt. 513-bis cod. pen. la prospettazione difensiva è manifestamente infondata. L'ordinanza impugnata ha dato conto delle espressioni minacciose mediante le quali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha intimato a Giuseppe PULIGNANO di non prendere parte ad appalti pubblici, perché ne venisse favorita l'aggiudicazione, come detto, ad altra impresa. E, dunque, ha qualificato il fatto in evidente conformità con la pronuncia delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente, la quale ha a chiarito che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente», puntualizzando - sulla scorta di un esegesi del principio di libera concorrenza, compiuta alla luce l'art. 41, comma 1, 17 Cost. e dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitaria - che «assumono rilievo penale [...] quei comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente e minatori, sì da favorire o consentire l'illegale acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato a coartato, di posizione di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva», in quanto è «il libero svolgimento delle iniziative economiche ad esser tutelato, attraverso la sanzione di comportamenti costrittivi o induttivi che possono orientarsi anche sulla libertà di iniziativa economica delle persone» (Sez. U., n. 13178 del 28/11/2019 - dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01). Infine, non può rilevare come vizio di motivazione la quaestio iuris della sussistenza del difetto di punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in ragione dell'interdittiva prefettizia emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 29541 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Filardo, Rv. 280027 - 05). Inoltre, l'emissione di tale ultimo provvedimento non emerge dal testo del provvedimento impugnato (né per vero è in alcun modo suffragato); ed anzi - come esposto - il G.i.p. ha dato conto che alla società in parola sia stato aggiudicato un appalto dal Comune di Cassano allo Ionio. Non occorre, allora, dilungarsi oltre sul punto. 9. Con il quattordicesimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 629 cod. pen. descritta al capo 8, assumendo che al riguardo l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di valutare elementi di prova decisivi. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è incolpato di avere costretto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a non riprendere i propri rapporti commerciali con la società di trasporti [OSCURATO:SOCIETA]., rapporti che il [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto fino al febbraio 2017, allorché li aveva spontaneamente e temporaneamente "ceduti" ad Agostino [OSCURATO:PERSONA] a causa delle proprie difficoltà economiche. E, ad avviso della difesa, i gravi indizi sarebbero stati ritenuti, quantunque in atti non vi sia alcun dato che consenta di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] una condotta violenta o minacciosa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha, in effetti, dichiarato di non aver subito né violenza né minaccia). D'altra parte, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] conoscevano le difficoltà economiche del [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che egli fosse ormai privo di automezzi, quindi non avrebbe avuto alcun senso impiegare violenza o minaccia perché non costui riprendesse il rapporto commerciale in parola. Piuttosto, vi è in atti una conversazione intercettata (in data 13 aprile 2017) dalla quale si trae che il [OSCURATO:PERSONA] non voleva che il [OSCURATO:PERSONA] subentrasse nuovamente nel rapporto commerciale in discorso a cagione delle spese sostenute per sostituirlo; e l'ordinanza impugnata avrebbe travisato taluni elementi di prova, in particolare assumendo erroneamente che sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a picchiare il [OSCURATO:PERSONA] - quantunque le conversazioni intercettate depongano in senso contrario (in particolare, quella intercorsa il 30 marzo 2017 tra Agostino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e quella, immediatamente successiva, tra ill [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) - e nonostante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] PEDINI (secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso dispiacere per non poter riprender il rapporto commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA]) siano compatibili anche con il fatto che ciò fosse determinato dalle sue difficoltà economiche. 9.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata la prospettazione accusatoria secondo cui, dopo esser subentrato al [OSCURATO:PERSONA], in difficoltà economiche, nel rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA]. (effettuando i trasporti da Bologna a Catanzaro), il [OSCURATO:PERSONA] - d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe più consentito al [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva l'intenzione, di operare nuovamente i trasporti in discorso; e ciò, in particolare, mediante violenza (usata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in danno del [OSCURATO:PERSONA]) e in forza della capacità di intimidazione degli appartenenti al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale è pervenuto a tale conclusione richiamando più elementi, vale a dire: le conversazioni intercettate, da cui ha tratto con un apprezzamento logico - e, dunque, qui non sindacabile neppure alla luce della ricostruzione alternativa in fatto offerta dalla difesa (cfr. Sez. 5, n. 15138/2020, cit.; Sez. 4, n. 18795/2017, cit.; Sez. 4, n. 14726/2011, cit.; Sez. 4, n. 37878/2007, cit.) - che sia stato il ricorrente a usare violenza al [OSCURATO:PERSONA]; le false dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale - contrariamente a quel che è emerso senza dubbio dalle conversazioni intercettate - ha negato che, quando si è recato a Bologna con il [OSCURATO:PERSONA] per concordare con la [OSCURATO:SOCIETA]. quella che avrebbe dovuto essere una cessione solo temporanea del rapporto contrattuale, fosse presente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (fratello del ricorrente ed esercente un'impresa di trasporti), dato questo per nulla considerato dal ricorso; il fatto che, in effetti, il [OSCURATO:PERSONA] - che dapprima aveva espresso al PETRINI (responsabile della [OSCURATO:SOCIETA].) l'intenzione di riprendere a svolgere l'attività di trasporto nella quale gli era subentrato il [OSCURATO:PERSONA] - in seguito, contattandolo al telefono unitamente al F'IGNATARO, avesse manifestato un contrario avviso; ancora, dalla circostanza che, allorché ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato affidato il primo trasporto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA] gli abbia chiesto se lo aveva comunicato al fratello [OSCURATO:PERSONA]. In forza di tale compendio, pur non dovendosi considerare l'incongruo riferimento da parte dell'ordinanza impugnata alla percezione del PEDINI, il Collegio del riesame ha ritenuto, in maniera logica, che le vicende imprenditoriali in discorso fossero affari di interesse della cosca, di cui è stata beneficiaria l'impresa nella titolarità del fratello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e che d ricorrente sia intervenuto in prima persona, con il proprio agire violento in danno della persona offesa, e avesse piena contezza del modo illecito di estromissione del [OSCURATO:PERSONA] dai trasporti in discorso. In tal modo, ha ritenuto in maniera congrua e logica la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezze a carico del ricorrente della condotta estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].10. Vanno esaminati congiuntamente anche il quindicesimo motivo di ricorso e il quarto motivo nuovo, attinenti al fatto estorsivo aggravato descritto al capo 18 dell'incolpazione. 10.1. Con il quindicesimo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, in quanto sarebbe stata omessa la valutazione di elementi di prova decisivi, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il concorso nel fatto estorsivo sostanziatosi nell'imposizione mediante minaccia dell'affidamento di trasporti ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (fratello del ricorrente) da parte della C.I.C.O., amministrata da Mario MAZZONI, in vece che alla [OSCURATO:PERSONA] di Francesco PISSARRO. Il ricorrente ha dedotto che: - già il G.i.p., in relazione alla medesima vicenda, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia (capo 18-bis), non ravvisando violenza o minaccia in danno di BONAMINI e PISARRO per indurli a cedere ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un trasporto di merci, condotta questa da ritenersi prodromica a quella estorsiva; - tuttavia, e contraddittoriamente, sia il G.i.p. che l'ordinanza impugnata hanno ravvisato i gravi indizi di quella che sarebbe una «estorsione ambientale», come si trarrebbe dal fatto che il PISSARRO in una conversazione intercettata aveva affermato che il BONOMINI aveva concesso ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un trasporto «per quieto vivere», senza che nella specie vi sia stata alcuna esternazione o alcun gesto atto a incutere timore (come sarebbe necessario alla luce delle stesse pronunce di legittimità richiamate dall'ordinanza impugnata); - dall'attento esame della conversazione non si evince alcuna ipotesi di minaccia o violenza verso il PISARRO ed anzi come egli sia il dominus del settore dei trasporti della CICO- MAZZONI e possa liberamente decidere a chi debbano essere affidati; - il PISARRO, in sede di sommarie informazioni, ha spiegato che la frase era da riferirsi a una normale prassi commerciale, poiché sarebbe conveniente far svolgere l'attività a chi opera direttamente in loco poiché «la resa sarà più elevata» e la detta conversazione sarebbe stata travisata; - inoltre, non avrebbe avuto luogo l'agire descritto nel capo di incolpazione («evocando allusivamente la compagine di cui facevano parte e facendone percepire la capacità di tutelare l'integrità della struttura imprenditoriale ovvero, in caso di mancata adesione, la capacità di ritorsione con gravi pregiudizi»). 10.2. Con il quarto motivo nuovo, ad integrazione del quindicesimo motivo, si è rimarcato come già il G.i.p. abbia escluso i presupposti di fatto dell'ipotesi di cui all'art. 513- bis cod. pen. pure ascritta dal Pubblico ministero a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla medesima vicenda per cui sono state formulate due incolpazioni (una ex art. 513-bis cod. pen., l'altra ex art. 629 cod. pen.) ma che sarebbe unitaria e al più avrebbe potuto essere sussunta soltanto nella prima delle due ipotesi delittuose, i cui gravi indizi sono già stati esclusi dal G.i.p. Dunque, la vicenda sarebbe coperta dal c.d. giudicato cautelare e l'incolpazione di estorsione sarebbe solo una duplicazione. E, in maniera contraddittoria e fermo quanto già esposto nel ricorso sul ruolo di PISARRO (il quale peraltro avrebbe affidato un solo trasporto giornaliero all'impresa di [OSCURATO:PERSONA] FORESTEFANO, dato che non può dirsi compatibile con un condizionamento criminale), i Giudici di merito hanno ritenuto che ricorra il fatto estorsivo, che peraltro è uno degli elementi sulla scorta dei quali sono pure stati ritenuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza del detto reato associativo e, dunque, quanto qui addotto in ordine al delitto di estorsione si riverbererebbe anche sui gravi indizi di quest'ultimo reato. 10.3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza dell'estorsione aggravata, sulla scorta: del disappunto espresso da Francesco PISARRO - incaricato di curare la logistica della [OSCURATO:PERSONA] - in una conversazione (del 21 febbraio 2018) nella quale egli si era detto disponibile a cedere all'imposizione di affidare all'impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un solo trasporto quotidiano, purché non dovessero affidarsi ad essa anche altri trasporti (altrimenti sarebbe stato complicato continuare a lavorare); della circostanza che alcuni trasporti erano stati in effetti affidati al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; delle dichiarazioni rese dal PISARRO (che ha reso sommarie informazioni il 10 luglio 2018), il quale ha riferito di aver assegnato un trasporto al giorno circa all'impresa del [OSCURATO:PERSONA] per volere del BONAMINI, che cosi si era determinato «per il quieto vivere [...], intendo dire che la ditta MAZZONI mi fa assegnare i trasporti ai [OSCURATO:PERSONA], perché la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha sede a [OSCURATO:PERSONA] e dunque ha diritto di lavorare nello stesso Comune»; infine, del fatto che tale affidamento ha determinato la rinuncia ad alcuni guadagni da parte del PISARRO, le cui espressioni da ultimo richiamate sarebbero sintomatiche della necessità della vittima di non rendere dichiarazioni nei confronti dei reggenti del clan locale. Da tali dati il Tribunale ha tratto che «la ditta riconducibile al clan [OSCURATO:PERSONA] esercitava la forza intimidatoria del clan costringendo a cedere - almeno - un tratta quotidiana del trasporto su gomma»; ed ha ritenuto priva di fondamento la prospettazione difensiva sull'omessa indicazione di una condotta minatoria o violenta da parte degli indagati, ravvisando invece nella specie un'estorsione c.d. ambientale, come dimostrerebbe proprio il comportamento delle vittime. Invero, il G.i.p. ha escluso la sussistenza di una condotta minacciosa o violenta, negando i gravi indizi del delitti di cui all'art. 513-bis cod. pen. pure oggetto di domanda cautelare in relazione alla medesima vicenda, ma ha ravvisato i gravi indizi del delitto di estorsione e, in particolare, di un'estorsione ambientale. Più in dettaglio, l'ordinanza del primo Giudice a chiare lettere ha negato che «sia in alcun modo emerso in che termini e con che modalità i FORASTAFENO avrebbero imposto al BONAMINI» - ossia al soggetto che ha impartito al PISARRO l'istruzione di affidare il trasporto in discorso ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - «la loro collaborazione»; e ha rilevato il difetto di «qualsiasi elemento afferente alla fase "prodromica"», nella quale i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero esercitato pressioni, ovvero atti di concorrenza sleale, al fine di imporre la propria prestazione lavorativa sul mercato a scapito delle altre». E tale dato non è stato oggetto di un diverso apprezzamento da parte del Tribunale (che ha pure ritualmente fatto rimando in parte qua alla prima ordinanza: cfr., per quel che qui più rileva, p. 27 del provvedimento impugnato). E con l'iter argomentativo sopra esposto il Collegio di seconda istanza non si è compiutamente espresso sulle doglianze difensive relative a un punto dirimente in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi dell'estorsione in discorso. Difatti, «per estorsione ambientale si intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali, che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Deve poi aggiungersi che il sintagma "estorsione ambientale" è utilizzato, in modo ellittico, per intendere una richiesta minatoria effettuata, con le modalità di cui si è detto, in determinati territori. Ciò, però, non significa che ci si trovi al cospetto di un reato diverso da quello di estorsione. Trattasi, invece, pur sempre di un delitto di estorsione, sia pure connotato da gravità, in quanto le minacce provengono da gruppi organizzati, che, in quanto tali, destano particolare allarme sociale» (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 - 02, che richiama Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632). Dunque, perché ricorra una «estorsione cd. "ambientale"» - pur non essendo necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo - comunque rilevano «le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose» (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). Nel caso in esame, nulla è stato argomentato proprio in ordine alla richiesta estorsiva (al soggetto che l'ha veicolata e alle modalità di essa), profilo centrale perché possa ritenersi compiuta e conforme al diritto la motivazione sulla condotta tipica descritta dall'art. 629 cod. pen., in quanto l'ordinanza impugnata - nonostante le deduzioni difensive che hanno richiamato quanto già rilevato dal G.i.p. sul punto - si è concentrata sull'effetto, ossia sull'evento del reato che deve seguire alla condotta tipica (sia essa violenta o minacciosa: cfr. Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309 - 01). Si impone, allora, limitatamente al reato in discorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, da svolgersi conformemente a quanto sopra rilevato.11. Con il sedicesimo motivo, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. descritta al capo 1 e sub specie del vizio di motivazione, la difesa ha assunto che l'ordinanza impugnata muoverebbe da un dato erroneo, ossia la condanna (nel c.d. processo OMNIA) di Domenico [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto intraneo alla 'ndrangheta e con un ruolo di vertice nel sodalizio. Tuttavia, Domenico [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale mero partecipe e gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; e la contestazione per il reato associativo elevata nel detto procedimento era limitata al periodo compreso tra il 1999 e il 2007. Dunque, nella specie vi sarebbe un travisamento sul ruolo del padre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che si riverbererebbe sul compendio indiziario a carico dello stesso ricorrente. Peraltro, nessun dato deporrebbe per la continuità dei reati oggetto del presente procedimento con quelli già giudicati nel procedimento OMNIA, che comunque ha accertato l'operatività dell'associazione fino al 2007, e nessuno dei soggetti con cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito risulta esser stato condannato nel processo OMNIA. Piuttosto, difetterebbero elementi per riconoscere le dinamiche associative (con riferimento in particolare al versamento dei proventi derivanti dall'attività svolta nel settore ortofrutticolo o dei trasporti in una cassa comune alimentata pure da denaro proveniente dagli illeciti tipici della 'ndrangheta) e l'ordinanza impugnata, sulla scorta dei predetti elementi, avrebbe dovuto verificare se [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - figlio di uno 'ndranghetista privo di un ruolo di vertice - non abbia invece gestito attività commerciali nel settore agricolo e dei trasporti con parenti e amici, tutti mai condannati per partecipazione ad associazione mafiosa. Inoltre, da tali dati non si potrebbe trarre alcun ruolo verticistico dello stesso ricorrente, sia perché tutti i reati in incolpazione atterrebbero solo a tre vicende (gestione delle aziende agricole intestate a Luca [OSCURATO:PERSONA], gestione dell'azienda di trasporti intestata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la vicenda denunciata da PULIGNANO, CAMPANELLA e ARDICIDIACONO che si colloca nell'estate del 2015), oltre alla truffa contestata al capo 35 della rubrica (unica condotta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver commesso e che è sempre connessa alla gestione delle aziende intestate a Luca TALARIC0); sia perché la partecipazione più reati è compatibile con il concorso ex art. 110 cod. pen. 11.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha dato conto non solo dell'esistenza del sodalizio sulla scorta di quanto accertato nel procedimento c.d. OMNIA, ma anche - quel che più rileva - della piena operatività di esso proprio in virtù degli elementi emersi nel corso del presente procedimento riguardanti l'agire della compagine sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], facendo espresso riferimento all'attività illecita del sodalizio e, segnatamente ai numerosi reati fine di cui ha ravvisato i gravi indizi, rilevando come essi siano stati posti in essere sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dando conto del suo intervento diretto in alcune delle vicende in discorso (come l'estorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA]) e facendo pure riferimento al programma di penetrazione nel tessuto economico perseguito dall'associazione, con il metodo mafioso, sotto la direzione del ricorrente. Tale argomentazione, non è inficiata dall'annullamento con rinvio qui disposto in relazione solo a taluni dei reati fine, che comunque non priva di capacità dimostrativa l'iter sulla scorta del quale il Tribunale - nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela - è pervenuto all'affermazione dell'intraneità del ricorrente al sodalizio in discorso, con ruolo apicale, iter fondato anche sulle rimanenti condotte in relazione alle quali questa Corte ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso. In altri termini, con riferimento al delitto in discorso la motivazione del provvedimento impugnato rimane logica, congrua e conforme al diritto, anche alla luce dei vizi argomentativi qui rilevati con riguardo ai delitti per cui è annullamento. 12. Quanto ai motivi nuovi (distinti dal quarto motivo, già sopra esaminato), e in particolare al secondo, al terzo e al quinto motivo, rispettivamente addotti ad integrazione dell'undicesimo motivo, del quattordicesimo motivo e del sedicesimo motivo di ricorso, è dirimente rilevare che essi sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). 13. Deve, invece, esaminarsi il primo motivo nuovo, poiché con esso è stata dedotta una questione rilevabile d'ufficio e, segnatamente, la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità (art. 191, comma 2, e 609, comma 2, cod. proc. pen.). La difesa ha dedotto che il presente procedimento ha avuto origine a seguito della sottrazione di Luigi ABRUZZESE - che si è, dunque, reso latitante - all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti con ordinanza del mese di febbraio 2015. In particolare, è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991 Ludovica GRANATA, poiché la polizia giudiziaria aveva appreso da fonte confidenziale che ella intratteneva una relazione sentimentale con l'ABRUZZESE; pertanto, il 24 settembre 2016 è stata disposta l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni per tale fatto (RIT. 1081/2016). Le indagini tuttavia sarebbero state estese al gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], poiché sempre una fonte confidenziale aveva riportato che esso aveva stipulato ILln accordo criminale con il gruppo di cui faceva parte l'ABRUZZESE. Pertanto, sulla base delle fonti confidenziali sono state disposte le intercettazioni (analiticamente indicate nel ricorso), segnatamente utilizzate con riferimento all'incolpazione di cui al capo 27. Tuttavia, le informazioni tratte da fonti confidenziali non attenevano all'individuazione dei soggetti da intercettare bensì al piano indiziario (e ciò contrariamente a quanto assunto nei decreti autorizzativi de quibus); e le successive captazioni si sarebbero fondate su tali propalazioni inutilizzabili nonché sulle conversazioni precedenti, parimenti inutilizzabili perché disposte in forza delle fonti confidenziali nei termini predetti. 13.1. Questa Corte ha già chiarito che «in tema di intercettazioni, le informazioni apprese da fonte confidenziale non sono in alcun modo utilizzabili - neppure unitamente ad altri elementi - al fine di ritenere la sussistenza dei gravi indizi di reato che consentono l'impiego di tale mezzo di ricerca della prova, mentre possono essere utilizzate al diverso fine di individuare il collegamento tra il soggetto da intercettare ed una data utenza, non essendo, questa, attività di ricostruzione del quadro indiziarlo»; ed ha puntualizzato che «l'eventuale inutilizzabilità conseguente all'impiego di informazioni apprese da fonte confidenziale per l'affermazione della sussistenza di indizi idonei all'attivazione di intercettazioni resta circoscritta alle prove illegittimamente acquisite, senza comunicarsi al contenuto delle ulteriori captazioni, non applicandosi all'inutilizzabilità la regola, di cui all'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'estensione della nullità agli atti dipendenti da quello dichiarato nullo» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 - dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 03). Nel caso in esame - come si trae dal decreto in data 24 settembre 2018, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il provvedimento di intercettazione emesso d'urgenza dal Pubblico ministero RIT. 1018/2016 (compiegati dalla difesa), al cui esame diretto la Corte può accedere alla luce della doglianza avanzata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge: che la fonte confidenziale è stata impiegata per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a captazione (in particolare, poiché essa aveva indicato coloro che avevano partecipato - unitamente tra gli altri al latitante Luigi ABRUZZESE - a un incontro tra esponenti di diverse cosche di 'ndrangheta); e che, invece, non è stata tratta da tale propalazione (per quel che qui rileva e nella prescritta ottica dei sufficienti indizi: cfr. art. 13 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203) l'esistenza e l'operatività anche del clan [OSCURATO:PERSONA], oltre che il ruolo svolto in esso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che il decreto di convalida in discorso (che ha rinviato, oltre che al decreto urgente del Pubblico ministero, alla nota di polizia giudiziaria a esso compiegata) ha affermato aliunde. Dunque, sulla base degli atti compiegati ai motivi aggiunti di ricorso la prospettazione difensiva è manifestamente infondata; e nel resto difetta di specificità, poiché non ha offerto, a confutazione di quanto esposto nel decreto di convalida e già in quello disposto con urgenza dal Pubblico ministero - risultanze documentali a fondamento del vizio processuale allegato (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 - dep. 2018, Conti, Rv. 273261 - 01). 14. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, limitatamente al reato di cui al capi 29-bis, 19, 18 dell'incolpazione; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c