CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7530/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna ed ha escluso — in accoglimento di motivo di appello del Procuratore generale — l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in mesi nove di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente censura la decisione del giudice di merito perché il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza impugnata - è manifestamente infondato in quanto la prescrizione maturerà il 10/2/2024, dal momento che la recidiva non è stata esclusa ma la Corte di appello ha solo evitato l'aumento facoltativo di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen., il che non ne ha escluso la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale e, quindi, la rilevanza ex art. 157, comma 2, cod. pen. (che prevede la necessità di tenere conto dell'aumento «previsto» per tale circostanza e non di quello concretamente applicato) e quella ex art. 161, comma 2, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec