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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 31387/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4982-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 35, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBAS- SO, depositata il 01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico complesso motivo contro la sentenza n. 367/2016 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 1° dicembre 2016.

Resiste con controricorso il Condominio via Roma 35, Campobasso.

2. Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 7 dicembre 2011 accolse l’opposizione del Condominio via Roma 35, Campobasso, al decreto in- giuntivo intimato da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edile, relativo al pagamento dell’importo di € 47.825,03 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto per il quinto stato di avanzamento dei lavori di appalto dell’edificio condominiale, di cui al contratto del 18 luglio 2005.

Il Tribunale, compensato l’importo ingiunto con i crediti del committente per lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, condannò altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 69.985,99 a titolo di penale per il ritardo, oltre interessi.

La Corte d’appello di Campobasso ha poi respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello incidentale avanzato dal Condominio via Roma 35 quanto alla rettifica dell’importo della decur- tazione dei lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, da operare sull’intero corrispettivo dell’appalto.

Ad avviso dei giudici di secondo gra- do, vista la reciproca proposizione dell’eccezione di inadempimento, assu- meva un ruolo determinante quello dell’impresa appaltatrice, con applica- zione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 14 del contratto di appalto.

La Corte d’appello ha altresì affermato, a proposi- to della clausola contrattuale n. 12, che prevedeva la ritenuta del 5% dell’importo di ogni S.A.L da parte del committente a garanzia della buona esecuzione, che tale importo non costituiva un corrispettivo, essendo piut- tosto assimilabile ad una caparra confirmatoria. 3.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di Consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie.

4. Il complesso motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reca in premessa tre rubriche: omessa motivazione sotto il profilo della violazione degli artt. 1325, 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; violazione degli artt.1175, 1362, 1375 e 1460 c.c., omessa motivazione ed erronea valutazio- ne dell’inadempimento del condominio committente in relazione all’art. 12 del contratto e del legittimo esercizio dell’eccezione ex art. 1460 c.c.; vio- lazione dell’art. 1460 c.c. e omessa valutazione dell’art. 14 della clausola contrattuale secondo cui “i lavori non potranno essere sospesi”.

Le censu- re sono poi esposte contemporaneamente nel prosieguo del ricorso e si fondano sull’art. 12 delcontratto d’appalto, secondo il quale “[t]utti i pa- gamenti verranno effettuati entro trenta giorni dalla data del raggiungi- mento del suddetto importo certificato dalla direzione dei lavori”, nonché sull’art. 14 dello stesso contratto, secondo cui “[q]qualora, per colpa im- putabile all’impresa, non fossero rispettati i termini convenuti per la con- segna dei lavori ultimati, l’impresa sarà assoggettata ad una penale… I la- vori non potranno essere sospesi per nessun motivo”.

Queste due clauso- le, per come interpretate dai giudici del merito, avverte il ricorrente, avrebbero attribuito al condominio committente il diritto di rifiutare di cor- rispondere il prezzo obbligando l’appaltatore a terminare l’opera nonostan- te l’omesso adempimento del medesimo committente.

4.1. È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente con riguardo al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi.

Neppure sus- siste l’inosservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., essendo le censure corredate dalla indicazione dei documenti sui quali si fondano.

5. Il motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione che se- gue.

5.1. La sentenza della Corte d’appello di Campobasso ha affrontato moti- vatamente il punto della decurtazione del corrispettivo d’appalto per i la- vori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, oggetto dell’appello inci- dentale condizionato accolto; ha ritenuto in parte disattesa dal Tribunale la riconvenzionale proposta dal Condominio per i vizi e di difetti delle ope- re; ha comunque affermato che, fra i reciproci inadempimenti allegati, as- sumeva un ruolo determinante quello dell’impresa appaltatrice; ha consi- derato applicabile la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo; ha forni- to la propria interpretazione dell’art. 12 del contratto di appalto circa la ri- tenuta del 5% dell’importo di ogni S.A.L in favore del committente a ga- ranzia della buona esecuzione.

Manca però nella sentenza impugnata la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione in ordine alla fondatezza della eccezione di inadempimento opposta dal Condominio via Roma 35, Campobasso, al fine di rifiutare il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo intimato da [OSCURATO:PERSONA], relativa all’importo di € 47.825,03 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto per il quinto stato di avan- zamento dei lavori di appalto dell’edificio condominiale, di cui al contratto del 18 luglio 2005.

Si riscontra essenzialmente un’insufficiente valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti dei contraenti, sia sotto l’aspetto cronologico che sotto quello della causalità e proporzionalità esi- stenti tra le prestazioni inadempiute, sicché gli esiti argomentativi si rive- lano non coordinati e non collegati l'uno rispetto all'altro in un giudizio fi- nale.

5.2. Qualora, come appare accertato nel caso in esame, in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'o- pera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbliga- zione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 c.c. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente previ- sta la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadim- pleti contractus,salva l'ipotesi del pericolo di perdere la controprestazione (Cass. Sez. 2, 28/08/2002, n. 12609; Cass. Sez. 3, 14/03/2003, n. 3787).

Piuttosto, l'art. 1662 c.c. consente al committente di controllare l'esecu- zione dell'opera nel suo svolgimento e di fissare all'appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai difetti riscontrati, facoltà che ha la funzione di consentire al committente stesso di provocare l'automatica ri- soluzione del contratto al momento dell'inutile compimento del decorso del termine.

Altrimenti, il committente conserva comunque il diritto di ottene- re l'eliminazione dei difetti a lavori ultimati, fino a quanto non provveda all’accettazione senza riserve dell'opera per i vizi palesi o non denunci tempestivamente i vizi occulti dopo la consegna dell'opera (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9064).

Il principio che sorregge l'eccezione "inadimpleti contractus", e che trova la sua consacrazione nella formulazione dell'art. 1460 c.c., trae fondamen- to dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è - se- condo il principio interpretativo - int egrativo correlato all'obbligo di corret- tezza delle parti (art. 1175 c.c.) -esteso alle cosiddette obbligazioni colla- terali di protezione, di collaborazione, di informazione etc.

Ne consegue che, in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto, il giudice deve aver riguardo sia alle obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioè, il pagamento del compenso, per il committente, ed il compimento dell'opera, per l'appaltatore), sia a quelle cosiddette "collaterali" di collaborazione, privilegiandone l'apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato abbia dato causa a quello del creditore (Cass. Sez. 2, 16/01/1997, n. 387).

Così, l’appaltatore, a fronte dell’inadempimento del committente all'obbli- gazione di corrispondere gli acconti sul corrispettivo, può a sua volta fon- datamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento e non proseguire le opere a lui commesse, giovandosi della exceptio non rite adimpleti con- tractus, salva la inoperatività della stessa nel caso di opponibilità della clausola contrattuale "solve et repete” ex art. 1462 c.c.

Anche ai fini dell’inadempimento o del ritardo nell'adempimento ai fini del funzionamento della clausola penale ex art. 1382 c.c., per accertare quale dei due contraenti sia inadempiente nel caso di controversia su reciproche doglianze, occorre procedere ad una valutazione necessariamente compa- rativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contrat- to, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento, in modo da stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro all’esecuzione del contratto.

5.3. La Corte d’appello, in sede di rinvio, giacché le parti si addebitano inadempimenti reciproci, agendo l'una contro l'altra vicendevolmente con domande contrapposte, dovrà dunque esplicitare le ragioni, in fatto e in diritto, che consentano di stabilire, anche alla stregua delle pattuizioni di cui agli articoli 12 e 14 del contratto del 18 luglio 2005, su quale dei con- traenti dovesse ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inademplenti non est adimplendum.

6. Il ricorso va perciò accolto nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Campo- basso in diversa composizione, la quale terrà conto dei rilievi svolti e si uniformerà ai richiamati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4982-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 35, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBAS- SO, depositata il 01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico complesso motivo contro la sentenza n. 367/2016 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 1° dicembre 2016. Resiste con controricorso il Condominio via Roma 35, Campobasso. 2. Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 7 dicembre 2011 accolse l’opposizione del Condominio via Roma 35, Campobasso, al decreto in- giuntivo intimato da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edile, relativo al pagamento dell’importo di € 47.825,03 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto per il quinto stato di avanzamento dei lavori di appalto dell’edificio condominiale, di cui al contratto del 18 luglio 2005. Il Tribunale, compensato l’importo ingiunto con i crediti del committente per lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, condannò altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 69.985,99 a titolo di penale per il ritardo, oltre interessi. La Corte d’appello di Campobasso ha poi respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello incidentale avanzato dal Condominio via Roma 35 quanto alla rettifica dell’importo della decur- tazione dei lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, da operare sull’intero corrispettivo dell’appalto. Ad avviso dei giudici di secondo gra- do, vista la reciproca proposizione dell’eccezione di inadempimento, assu- meva un ruolo determinante quello dell’impresa appaltatrice, con applica- zione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 14 del contratto di appalto. La Corte d’appello ha altresì affermato, a proposi- to della clausola contrattuale n. 12, che prevedeva la ritenuta del 5% dell’importo di ogni S.A.L da parte del committente a garanzia della buona esecuzione, che tale importo non costituiva un corrispettivo, essendo piut- tosto assimilabile ad una caparra confirmatoria. 3.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di Consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. 4. Il complesso motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reca in premessa tre rubriche: omessa motivazione sotto il profilo della violazione degli artt. 1325, 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; violazione degli artt.1175, 1362, 1375 e 1460 c.c., omessa motivazione ed erronea valutazio- ne dell’inadempimento del condominio committente in relazione all’art. 12 del contratto e del legittimo esercizio dell’eccezione ex art. 1460 c.c.; vio- lazione dell’art. 1460 c.c. e omessa valutazione dell’art. 14 della clausola contrattuale secondo cui “i lavori non potranno essere sospesi”. Le censu- re sono poi esposte contemporaneamente nel prosieguo del ricorso e si fondano sull’art. 12 delcontratto d’appalto, secondo il quale “[t]utti i pa- gamenti verranno effettuati entro trenta giorni dalla data del raggiungi- mento del suddetto importo certificato dalla direzione dei lavori”, nonché sull’art. 14 dello stesso contratto, secondo cui “[q]qualora, per colpa im- putabile all’impresa, non fossero rispettati i termini convenuti per la con- segna dei lavori ultimati, l’impresa sarà assoggettata ad una penale… I la- vori non potranno essere sospesi per nessun motivo”. Queste due clauso- le, per come interpretate dai giudici del merito, avverte il ricorrente, avrebbero attribuito al condominio committente il diritto di rifiutare di cor- rispondere il prezzo obbligando l’appaltatore a terminare l’opera nonostan- te l’omesso adempimento del medesimo committente. 4.1. È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente con riguardo al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. Neppure sus- siste l’inosservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., essendo le censure corredate dalla indicazione dei documenti sui quali si fondano. 5. Il motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione che se- gue. 5.1. La sentenza della Corte d’appello di Campobasso ha affrontato moti- vatamente il punto della decurtazione del corrispettivo d’appalto per i la- vori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, oggetto dell’appello inci- dentale condizionato accolto; ha ritenuto in parte disattesa dal Tribunale la riconvenzionale proposta dal Condominio per i vizi e di difetti delle ope- re; ha comunque affermato che, fra i reciproci inadempimenti allegati, as- sumeva un ruolo determinante quello dell’impresa appaltatrice; ha consi- derato applicabile la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo; ha forni- to la propria interpretazione dell’art. 12 del contratto di appalto circa la ri- tenuta del 5% dell’importo di ogni S.A.L in favore del committente a ga- ranzia della buona esecuzione. Manca però nella sentenza impugnata la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione in ordine alla fondatezza della eccezione di inadempimento opposta dal Condominio via Roma 35, Campobasso, al fine di rifiutare il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo intimato da [OSCURATO:PERSONA], relativa all’importo di € 47.825,03 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto per il quinto stato di avan- zamento dei lavori di appalto dell’edificio condominiale, di cui al contratto del 18 luglio 2005. Si riscontra essenzialmente un’insufficiente valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti dei contraenti, sia sotto l’aspetto cronologico che sotto quello della causalità e proporzionalità esi- stenti tra le prestazioni inadempiute, sicché gli esiti argomentativi si rive- lano non coordinati e non collegati l'uno rispetto all'altro in un giudizio fi- nale. 5.2. Qualora, come appare accertato nel caso in esame, in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'o- pera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbliga- zione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 c.c. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente previ- sta la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadim- pleti contractus,salva l'ipotesi del pericolo di perdere la controprestazione (Cass. Sez. 2, 28/08/2002, n. 12609; Cass. Sez. 3, 14/03/2003, n. 3787). Piuttosto, l'art. 1662 c.c. consente al committente di controllare l'esecu- zione dell'opera nel suo svolgimento e di fissare all'appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai difetti riscontrati, facoltà che ha la funzione di consentire al committente stesso di provocare l'automatica ri- soluzione del contratto al momento dell'inutile compimento del decorso del termine. Altrimenti, il committente conserva comunque il diritto di ottene- re l'eliminazione dei difetti a lavori ultimati, fino a quanto non provveda all’accettazione senza riserve dell'opera per i vizi palesi o non denunci tempestivamente i vizi occulti dopo la consegna dell'opera (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9064). Il principio che sorregge l'eccezione "inadimpleti contractus", e che trova la sua consacrazione nella formulazione dell'art. 1460 c.c., trae fondamen- to dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è - se- condo il principio interpretativo - int egrativo correlato all'obbligo di corret- tezza delle parti (art. 1175 c.c.) -esteso alle cosiddette obbligazioni colla- terali di protezione, di collaborazione, di informazione etc. Ne consegue che, in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto, il giudice deve aver riguardo sia alle obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioè, il pagamento del compenso, per il committente, ed il compimento dell'opera, per l'appaltatore), sia a quelle cosiddette "collaterali" di collaborazione, privilegiandone l'apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato abbia dato causa a quello del creditore (Cass. Sez. 2, 16/01/1997, n. 387). Così, l’appaltatore, a fronte dell’inadempimento del committente all'obbli- gazione di corrispondere gli acconti sul corrispettivo, può a sua volta fon- datamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento e non proseguire le opere a lui commesse, giovandosi della exceptio non rite adimpleti con- tractus, salva la inoperatività della stessa nel caso di opponibilità della clausola contrattuale "solve et repete” ex art. 1462 c.c. Anche ai fini dell’inadempimento o del ritardo nell'adempimento ai fini del funzionamento della clausola penale ex art. 1382 c.c., per accertare quale dei due contraenti sia inadempiente nel caso di controversia su reciproche doglianze, occorre procedere ad una valutazione necessariamente compa- rativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contrat- to, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento, in modo da stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro all’esecuzione del contratto. 5.3. La Corte d’appello, in sede di rinvio, giacché le parti si addebitano inadempimenti reciproci, agendo l'una contro l'altra vicendevolmente con domande contrapposte, dovrà dunque esplicitare le ragioni, in fatto e in diritto, che consentano di stabilire, anche alla stregua delle pattuizioni di cui agli articoli 12 e 14 del contratto del 18 luglio 2005, su quale dei con- traenti dovesse ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inademplenti non est adimplendum. 6. Il ricorso va perciò accolto nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Campo- basso in diversa composizione, la quale terrà conto dei rilievi svolti e si uniformerà ai richiamati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per p
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