CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 04433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 5506/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domici- liatopresso lo studio del difensore in Roma, via Degli Avignonesi n.5; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,n. 11448/17/15 depositata il 15 dicembre 2015, e che non ri- sultanotificata. uditala relazione della causa svolta in data 26/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle requisi- toriescritte nel senso dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale,con assorbimento del secondo e rigetto dell’istanza di ces- sazionedella materia del contendere; uditele conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura gene- raledello St ato che si è riportata agli atti; Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, veniva parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di ristorante bar - affittacamere e stabilimento bal- neare, av verso la sentenza n. 6835/29/2014 emessa dalla Commis- sioneTributaria Provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA, addizionali ed accessori, notificatole dall’Ag enzia delle entrateper l’anno di imposta 2007. 2.In particolare, premesso che l’accertamento era fondato su indagini bancariedi cui all'art. 32 co. 1 n. 2 d.P.R. 600/73, il giudice d’appello superavale doglianze preliminari e, nel merito, riteneva fondate le ri- presesolamente quanto ai versamenti cont estati alla contribuente, non ancheai prelevamenti. 3.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso principale,affidato a due motivi, cui replica la contribuente con contro- ricorsoe ricorso incidentale condizionato per un motivo. Da ultimo la contribuentedeposita memoria rendendo no ta l’intervenuta definizione agevolatadella lite e formulando istanza per la dichiarazione di cessata materiadel contendere. Il P.G.ha depositato requisitorie scritte. Consideratoche: 4. La contribuente, con memoria depositata anteriormente alla pub- blicaudienza, ha reso noto di aver provveduto alla definizione agevo- lata di cui all’art.6 comma 6 del d.l. n.119/18, provvedendo al paga- mentodelle rate necessarie in relazione al valore della lite, e allega alla memoriacopia di pagamenti. 5.Ritenuto opport uno che l’Agenzia, ricorrente principale nel processo, prendaposizione in ordine al contenuto della memoria da ultimo depo- sitatadalla contribuente, ricorrente incidentale, al fine di verificare nel contraddittoriose la materia del contenere sia completa mente venuta meno, P.Q.M. LaCorte: rinviala causa a nuovo ruolo per interlocuzione con l’Agenzia ricorrente principalesulla memoria da ultimo depositata da