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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 12897/2025

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la seguente • ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885- 01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione del reato di cui all'art.628 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità concorsuale del ricorrente in ordine ai contestati reati (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici (vedi pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata), hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui ogni alterazione, anche lieve e conseguita con accorgimenti rudimentale, dell'aspetto esteriore dell'autore della rapina è idonea a perfezionare la circostanza aggravante del travisamento purché sia idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa, a nulla rilevando l'effettivo riconoscimento da parte del testimone oculare (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Ger'a, Rv. 271667 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 07 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente • ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885- 01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione del reato di cui all'art.628 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità concorsuale del ricorrente in ordine ai contestati reati (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., è manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici (vedi pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata), hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui ogni alterazione, anche lieve e conseguita con accorgimenti rudimentale, dell'aspetto esteriore dell'autore della rapina è idonea a perfezionare la circostanza aggravante del travisamento purché sia idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa, a nulla rilevando l'effettivo riconoscimento da parte del testimone oculare (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Ger'a, Rv. 271667 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 07 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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