CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 09673/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Susa n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - resistenti - avverso la sentenza n. 20 0 / 201 8 della Corte d ’ appello di Ancona , depositata l’11 settembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha ridotto l’indennità riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto anche la misura dell’indennità già accordata agli altri docenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), condannando il Ministero appellante a rifondere metà delle spese di lite, compensate per l’altra metà; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha confermato la valutazione già espressa dal giudice di primo grado in ordine alla illegittimità dei contratti a termine stipulati con i predetti docenti di religione, in quanto assuntiper oltre tre anni, per posti compresi nel cd. “organico di diritto” e per la cui copertura l’amministrazione non risultava essersi attivata a norma di legge; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero affidato ad unico motivo; 4. i docenti indicati in epigrafe si sono limitati a depositare procura speciale di conferimento del mandato defensionale, senza svolgere attività difensiva. Considerato che: 1. con l’unico motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 186 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., censurando la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con i docenti, onerati dell’allegazione in ordine agli elementi di abusività del ricorso al termine; 2. il motivo è infondato, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass. Sez. L , 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez. L,15/07/2022, n. 22439, nonché più di recente Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciatoi principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni dieccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto deidocenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre alristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invecericonoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’ass unzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delleimmissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi alMinistero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»; 3. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. nella specie i docenti ha nno ricevuto incarichi annuali per durata ultratriennale, su posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento del concorso per l’individuazione e nomina del docente di ruolo, come indicato nella sentenza impugnata; 5. il ricorso va pertanto rigettato; 6. nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo i docenti svolto attività difensiva; 7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.5 Sez. U, 08/05/ 2014, n. 9938 ; Cass. Sez. 6 - L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/1