CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena per il reato di tentato furto. 2. Avverso la sentenza nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo, deducente l'erronea qualificazione giuridica per la ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto, oltre a non dedurre una illegalità della pena, che illegale non è, non articola alcuno dei motivi di cui innanzi, sostanzialmente criticando la sentenza per il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante che, peraltro non è stata ritenuta sussistenze dalla stessa parte che ha manifestato la volontà circa l'applicazione della pena in merito a cui si è formato l'accordo (quanto ai limiti di impungnabilità delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione). 4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de