CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 20 giugno 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di rinvio dell’esecuzione della pena e di concessione della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47 ter, comma 1 ter, Ord. pen., proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione di un cumulo per complessivi anni 13 e mesi 5 di reclusione, con un residuo pena di anni 12 mesi 7 di reclusione; rilevato che, con l’atto d’impugnazione e successiva memoria con consulenza di parte, il ricorrente, affetto da ernia discale, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, a fronte di un peggioramento della sintomatologia con necessità di costanti contatti con i presidi sanitari esterni, negato il beneficio, richiesto dal detenuto anche al fine di sottoporsi presso un centro specializzato a un intervento chirurgico che comporta rischi quoad vitam e quoad valetitudinem, avendo egli rifiutato, in considerazione di tali rischi, l’esecuzione dell’intervento presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Latina; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in ragione della pericolosità soggettiva del condannato - trattasi di pluripregiudicato, già avvisato orale, dichiarato delinquente abituale, indicato nelle informazioni di polizia come affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle – e del lontano fine pena, nonché della possibilità di curare e monitorare le patologie che l’affliggono in ambito penitenziario, con eventuali accessi presso presidi esterni, come già avvenuto in passato, rimarcando che il detenuto aveva rifiutato il ricovero presso l’Ospedale di Latina per l’esecuzione dell’intervento programmato senza addurre idonea giustificazione; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e rivolto alla rivalutazione del merito della decisione, sorretta da motivazione adeguata e coerente, che si conforma ai principi giurisprudenziali, secondo cui lo stato di salute non compatibile con il regime carcerario, che legittima il differimento dell'esecuzione della pena a causa della condizione di infermità fisica, ovvero l'applicazione della detenzione domiciliare, è circoscritto agli stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto e alle affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468 - 01), fermo restando che il giudice del merito deve comunque operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività a che una persona giudicata responsabile di reati sconti la propria pena (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674 - 01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.