CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21479/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bari.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata daconfronti dal 3 dicembre 2022 al 16 dicembre 2022 e poi trascorso in regime diarresti domiciliari da tale ultima data sino al 19 maggio 2023, in forza di ordinanzaemessa il 30 novembre 2022 dal GIP presso il Tribunale di Bari, in riferimento aun capo di imputazione provvisorio ipotizzante i delitti previsti dagli artt.56 e 575cod.pen. e dagli artt.2, 4 e 7 della l. n.895 del 1967, aggravati ai sensi dell’art.416-bis.1 cod.pen.; fatti in relazione ai quali il ricorrente era stato assolto,limitatamente alla contestazione di tentato omicidio, con sentenza (divenutadefinitiva) della Corte di appello di Bari del 24/09/2024, per non aver commessoil fatto.La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen.,ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta per effetto del presuppostoostativo rappresentato dalla colpa grave.Ha esposto che, in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare, ilgiudice procedente aveva ritenuto che il Tauro – in concorso con [OSCURATO:PERSONA] – avesse commesso atti diretti in modo non equivoco acagionare il decesso di [OSCURATO:PERSONA], esplodendo in luogo pubblico più colpi diarma da fuoco, alcuni dei quali avevano attinto la vittima; valorizzando elementiindiziari ritenuti gravi e precisi, quali la presenza sul luogo della vettura del Tauro,a propria volta riconosciuto come presente sul posto per effetto delle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare dell’evento; ha quindi esposto che la Corte diappello, nel motivare l’assoluzione del Tauro, aveva ritenuto che – pur avendo lostesso trasportato sul luogo dell’agguato il [OSCURATO:PERSONA] già armato, non fosseconsapevole della presenza dell’arma medesima e che tale percezione fosse dacollocare solo nei momenti successivi al fatto.Il giudice della riparazione ha evidenziato come il Tauro ben conoscesse ilcriminali) e che certamente aveva raggiunto con questi il luogo della commissionedel fatto, aspettandolo sino al momento successivo e consentendo allo stessoquindi, ritenuto che il complesso della condotta tenuta avesse colposamente creatol’apparenza della sua partecipazione al fatto originariamente contestato, conconseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione FrancescoTauro, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. - la violazione di legge in relazione all’art.314 cod.proc.pen., pererronea applicazione dei presupposti soggettivi di esclusione del diritto allariparazione.Ha argomentato che la Corte territoriale avrebbe ancorato il giudizioinerente alla colpa grave sulla base della sola vicinanza familiare e dellacoabitazione con il [OSCURATO:PERSONA], senza chiarire la valenza sinergica di tale elementorispetto alla detenzione subìta.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza della colpa grave.Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato inriferimento alla condotta processuale del ricorrente, il quale aveva costantementeprodotto istanze finalizzate a evidenziare l’assenza del suo contributo causalerispetto al fatto ascritto; ha quindi ritenuto che la motivazione fosse illogica nellaparte in cui aveva valorizzato i rapporti di vicinanza con il [OSCURATO:PERSONA], ignorando glielementi posti alla base della sentenza di assoluzione.Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di motivazione per travisamento, in relazione agli artt. 314e 315 cod.proc.pen..Ha dedotto che l’ordinanza impugnata aveva travisato plurimi elementiprobatori, attribuendo al Tauro la consapevolezza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse armato almomento dell’ingresso in auto, elemento escluso dalla sentenza di appello;qualificando altresì, in modo illogico, come condotta “equivoca e opaca” quellaconsistente nell’abbandono del mezzo dopo il fatto e sottolineando, ulteriormente,che la sentenza di assoluzione aveva escluso la consapevolezza del Tauro in ordinealla presenza dell’arma nel momento precedente al fatto.Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e il vizio dimotivazione per travisamento dei limiti del giudizio di riparazione e per contrastocon il giudicato assolutorio.Ha dedotto che la Corte si sarebbe posta in contrasto con i limiti dellacognizione ad essa demandato, attribuendo al Tauro una condotta connotata da“cointeressenza” e “opacità” e ponendosi, pertanto, in contrasto con l’assoluzionepronunciata per non aver commesso il fatto.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I quattro motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, inquanto tutti involgenti il tema della corretta valutazione operata dalla Corteterritoriale in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dallacolpa grave.Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile; Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569).In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustacarcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice dellacognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale(autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cuigiudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022,Lepri, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Garcia DeMedina, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 -01); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzionevi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi a propria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante- e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti.Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice della riparazione deveoperare un puntuale confronto con le motivazioni poste alla base della sentenza diassoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che è stato affermato o negatoda quest’ultimo e non potendo attribuire valenza decisiva a circostanze negate dalgiudice alla cognizione; potendo, eventualmente, invece valorizzare proprio lecircostanze che non sono state escluse in sede di giudizio di merito, pur se nonpositivamente affermate; conseguendone che la sentenza di assoluzione si ponecome necessario e indefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazionein ordine all’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo dicognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n.11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).3. Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arrestoespresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01,nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessariodistinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale,volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione daparte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, purdovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iterlogico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pienaed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già perrivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al fine dicontrollare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica),sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causadi esclusione del diritto alla riparazione.4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamenteraffrontata contro i predetti principi.Mentre, di contro, le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorsosono da ritenere, nel complesso, caratterizzate da un vizio di aspecificitàestrinseca; difatti, i motivi contengono affermazioni generiche e assertive, privedi un’analitica confutazione delle rationes decidendi poste a fondamento delladecisione, difettando quindi del necessario requisito di correlazione tra leargomentazioni della decisione impugnata e le critiche ad essa rivolte.In particolare, secondo un tema sotteso all’esposizione di tutti e quattro imotivi di impugnazione, il ricorso si è limitato a censurare la valutazione dellaCorte territoriale in riferimento alla dedotta mancata considerazione delle ragioniposte alla base della sentenza di assoluzione, inerenti alla mancata prova dellaconsapevole partecipazione dell’istante alla condotta criminosa, senza operare uneffettivo percorso argomentativo avente quale oggetto le condotte valorizzate dalgiudice della riparazione al fine di ritenere perfezionato l’elemento ostativo dellacolpa grave.5. Specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato due ordini di elementifattuali che – in riferimento ai principi predetti – non hanno trovato smentita nellemotivazioni poste alla base della sentenza di assoluzione: ovvero, da un lato, ilcomplesso dei comportamenti concretamente tenuti dall’istante nel corso dellavicenda e, dall’altro, il dato inerente all’elemento costituito dalle c.d.frequentazioni ambigue, in riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA],individuato nell’iniziale ipotesi accusatoria come uno degli autori materiale deltentato omicidio.In relazione al primo ordine di considerazioni, la Corte territoriale ha quindisottolineato alcuni univoci elementi fattuali; in particolare, ha evidenziato che ilTauro aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell’agguato senza avere fornitoalcuna effettiva spiegazione di tale condotta; che lo stesso ricorrente era rimastosul posto anche dopo l’esplosione dei colpi, consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di rientrarenel mezzo pur essendo lo stesso visibilmente armato (circostanza questa,contrariamente all’assunto espresso nel terzo motivo di ricorso, univocamenteaffermata dalla sentenza di assoluzione); che, dopo una discussione intervenutacon lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], altra passeggera del mezzo, aveva quindiabbandonato sul posto la vettura.La valutazione della Corte territoriale in ordine alla valenza sinergica deipredetti elementi fattuali rispetto alla detenzione subìta appare, quindi,pienamente conforme ai principi di riferimento; avendo il giudice della riparazionevalorizzato fattori univocamente emergenti dalla sentenza assolutoria ma ritenutitali, con valutazione non illogica, da creare la falsa apparenza del concorso delricorrente nella condotta posta alla base della misura cautelare.In riferimento a tali elementi, le contestazioni del ricorrente si palesanoquindi, del tutto generiche, essendosi lo stesso – come sopra sottolineato –limitato a richiamare le ragioni poste alla base della sentenza di assoluzione,ovvero la mancata prova della conoscenza della previa pianificazione dell’azionecriminale da parte del [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo ignorate da parte del giudice dellariparazione.6. D’altra parte, è da ritenersi del tutto coerente con i principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità anche la valorizzazione del dato delle c.d.frequentazioni ambigue.A tale proposito, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento deldiritto all’indennizzo previsto dall’art.314 cod.proc.pen., questa Corte ha più volteribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti sipresta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può,dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, tra le altre) e qualora la frequentazione siada porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivoadottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486- 01);al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualitàdi dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamentotenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020,dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014,Pistorio, Rv. 260397 – 01).D’altra parte, la circostanza che le frequentazioni ambigue siano intercorsetra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dallaconsapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude inalcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo cheesso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019,Morabito, Rv. 277475 - 01).Va ulteriormente precisato che la consapevolezza attiene alla situazione dirischio dalla quale nasce la necessità di adottare misure cautelari; con laconseguenza che la frequentazione ambigua ricorre quando risulta che talunoconsapevolmente frequenta persone dedite a traffici illeciti, conseguendone che ècompito del giudice della riparazione quello di accertare che i connotati cherendono la frequentazione “ambigua” (ad esempio, caratura criminale del soggettocon il quale ci si accompagna, suo coinvolgimento in attività illecita) fosseroconosciuti o almeno conoscibili dall’istante, perché solo a questa condizione siimpone la regola di diligenza la cui violazione può integrare colpa ostativa.7. La valutazione della Corte territoriale, anche su tale versante, si è postain piena aderenza rispetto ai predetti principi.Difatti, la Corte ha evidenziato l’oggettiva caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA],soggetto già condannato prima del fatto – sulla base del certificato penaleesaminato dal giudice della riparazione – per rapina aggravata e resistenza apubblico ufficiale nonché per detenzione di stupefacenti; nonché la sicuraconsapevolezza di tale dato in capo all’istante, considerando proprio il dato dellasua convivenza con la madre dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che deve ritenersi intrinsecamente logica la valutazione dellaCorte, nella parte in cui ha attribuito connotati gravemente colposi alla condottaconsistita nell’essersi accompagnato con soggetto coinvolto in traffici illeciti e nellapiena consapevolezza degli stessi, senza alcuna valida ragione giustificativa esenza, pertanto, elementi da cui ritenersi tale condotta come necessitata.Di contro, le censure spiegate dal ricorrente su tale profilo si appalesanoevidentemente generiche, nella parte in cui hanno dedotto che il giudice dellariparazione avrebbe sostanzialmente attribuito all’istante una sorta diresponsabilità di “posizione” derivante dalla vicinanza familiare con il [OSCURATO:PERSONA],non confrontandosi adeguatamente con gli elementi di fatto e di diritto valorizzatidalla Corte territoriale.D’altra parte, deve considerarsi del tutto aspecifico un altro argomentoevocato dal ricorrente (nel secondo motivo di impugnazione) e attinente alladedotta condotta processuale collaborativa tenuta dall’imputato, atteso che inalcun punto della motivazione la Corte territoriale ha fatto riferimento a tale pianodi considerazioni in relazione alla valorizzazione del presupposto ostativo.8. Deve quindi concludersi nel senso indicato.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]