Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 38890/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si dipana attraverso la mera esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratte, che non si correlano in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della (passa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 4ssa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si dipana attraverso la mera esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratte, che non si correlano in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della (passa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 4ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 38890/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris