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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 ottobre 2000

Cassazione n. 04011/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/2000 avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che nel ricorso si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/2000 avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che nel ricorso si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
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