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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 1960

Cassazione n. 36053/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1960 avverso la sentenza emessa l’8aprile 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 199 Cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia del ricorrente nel processo principale, senza l’avviso alle stesse della facoltà di astenersi dal deporre,avendo l’odierno ricorrente acquisito la qualità sostanziale di indagato per effetto della richiesta del Pubblico Ministero, immediatamente dopo la sua deposizione, ditrasmissione degli atti al proprio ufficio.

Sostiene il ricorrente che a nulla rileva che tale trasmissione sia stata disposta solo all’esito del giudizio in quanto la richiesta del Pubblico Ministeroera già idonea ad attribuirgli la veste di indagato.

Nel corpo del motivo si censura anche l’ulteriore valutazione relativa agli effetti sananti della scelta del rito abbreviato, insistendo sul fatto che le dichiarazioni di cui si eccepisce la inutilizzabilità sono state acquisite su iniziativa del Giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha osservato che, a parte l’infondatezza dell’eccezione e la valenza sanante della scelta del rito abbreviato, il profilo di inutilizzabilità eccepito dal ricorrente appare privo di decisività in quanto, al più, riferibile solo alle dichiarazioni rese dalla figlia, ma non a quelle rese dalla moglie, trattandosi di dichiarazioni rese prima dell’audizione del ricorrente e, come sottolineato dal Giudice di primo grado, idonee a dimostrarela fondatezza della prospettazione accusatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo dedotto, oltre a reiterare genericamente le medesime censure già dedotte in appello,è manifestamente infondato.

In primo luogo,va considerato che la facoltà di astensione dall’obbligo di deporre viene riconosciuta dall’art. 199 cod. proc. pen. solo ai prossimi congiunti dell’imputato o dell’indagato.

Secondo quanto previsto dal secondo periodo del primo comma, infatti, costoro sono obbligati a deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

Ciò è quanto accaduto nel caso in esame in cui il procedimento nel quale la moglie e la figlia del ricorrente sono state sentite come testimoninon era a carico di [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva, invece, la qualità di vittima del reato di estorsione.

I giudici di merito, con motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi logici e giuridici, hanno, inoltre, sottolineato, oltre alla valenza sanante della richiesta di rito abbreviato, l’impossibilità di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di indagato, quanto meno al momento della escussione della moglie: l a donna, infatti, risulta essere stataescussa prima di [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui non sussistevaalcun elemento indiziario a suo carico.

Alla stregua di tale incontestata sequenza processuale, appare, in oltre, decisivo , come rilevato anche dal Procuratore Generale, l’ulteriore rilievo, non specificamente censurato dal motivo in esame, relativo alla idoneità delle sole dichiarazioni della moglie a fondare il giudizio di colpevolezza del ricorrente(cfr. le pagine da 3 a 5 della sentenza di primo grado).

2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisoil 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1960 avverso la sentenza emessa l’8aprile 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 199 Cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia del ricorrente nel processo principale, senza l’avviso alle stesse della facoltà di astenersi dal deporre,avendo l’odierno ricorrente acquisito la qualità sostanziale di indagato per effetto della richiesta del Pubblico Ministero, immediatamente dopo la sua deposizione, ditrasmissione degli atti al proprio ufficio. Sostiene il ricorrente che a nulla rileva che tale trasmissione sia stata disposta solo all’esito del giudizio in quanto la richiesta del Pubblico Ministeroera già idonea ad attribuirgli la veste di indagato. Nel corpo del motivo si censura anche l’ulteriore valutazione relativa agli effetti sananti della scelta del rito abbreviato, insistendo sul fatto che le dichiarazioni di cui si eccepisce la inutilizzabilità sono state acquisite su iniziativa del Giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 2. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha osservato che, a parte l’infondatezza dell’eccezione e la valenza sanante della scelta del rito abbreviato, il profilo di inutilizzabilità eccepito dal ricorrente appare privo di decisività in quanto, al più, riferibile solo alle dichiarazioni rese dalla figlia, ma non a quelle rese dalla moglie, trattandosi di dichiarazioni rese prima dell’audizione del ricorrente e, come sottolineato dal Giudice di primo grado, idonee a dimostrarela fondatezza della prospettazione accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo dedotto, oltre a reiterare genericamente le medesime censure già dedotte in appello,è manifestamente infondato. In primo luogo,va considerato che la facoltà di astensione dall’obbligo di deporre viene riconosciuta dall’art. 199 cod. proc. pen. solo ai prossimi congiunti dell’imputato o dell’indagato. Secondo quanto previsto dal secondo periodo del primo comma, infatti, costoro sono obbligati a deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. Ciò è quanto accaduto nel caso in esame in cui il procedimento nel quale la moglie e la figlia del ricorrente sono state sentite come testimoninon era a carico di [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva, invece, la qualità di vittima del reato di estorsione. I giudici di merito, con motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi logici e giuridici, hanno, inoltre, sottolineato, oltre alla valenza sanante della richiesta di rito abbreviato, l’impossibilità di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di indagato, quanto meno al momento della escussione della moglie: l a donna, infatti, risulta essere stataescussa prima di [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui non sussistevaalcun elemento indiziario a suo carico. Alla stregua di tale incontestata sequenza processuale, appare, in oltre, decisivo , come rilevato anche dal Procuratore Generale, l’ulteriore rilievo, non specificamente censurato dal motivo in esame, relativo alla idoneità delle sole dichiarazioni della moglie a fondare il giudizio di colpevolezza del ricorrente(cfr. le pagine da 3 a 5 della sentenza di primo grado). 2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoil 3
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