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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05751/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 24/11/2022 del tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uidta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 24 novembre 2022, il tribunale di Catania adito dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale con cui era stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'impugnazione e ripristinava la predetta misura.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento agli artt. 274 cod. proc. pen. e 3 della Costituzione.

Si osserva che diversamente da quanto sostenuto in ordinanza, la annullata revoca della misura sarebbe stata motivata dal Gup sulla base di plurime circostanze riportate in ricorso e non riducibili al mero decorso del tempo.

Il tribunale quindi, non avrebbe analizzato realmente la persistenza delle esigenze cautelari, limitandosi ad accogliere gli assunti del P.M. e trascurando i rilievi difensivi proposti ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

Laddove assumerebbe rilievo, assieme al tempo trascorso, anche la risalenza dei fatti addebitati, Il tribunale avrebbe omesso anche la valutazione delle esigenze cautelari in termini di concretezza e sarebbe incorso in una motivazione apodittica.

Sarebbe stato violato anche il principio di eguaglianza, atteso che sarebbe stata ripristinata la custodia in carcere senza tenere conto del fatto che nei confronti di molti altri imputati la stessa sarebbe venuta meno per l'intervenuto decorso dei termini massimi di custodia.

4. Il ricorso è inammissibile per la genericità e difetto di specificità estrinseca.

Va ricordato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Al contrario, la ricorrente ha trascurato la poderosa motivazione formulata dal collegio della cautela, laddove oltre a richiamare la doppia presunzione correlata al reato associativo per il quale è nel frattempo intervenuta condanna assieme a quella inerente anche il reato ex art. 73 del DPR 309/90, il tribunale ha altresì evidenziato l'assenza di ogni forma di resipiscenza o collaborazione, l'esistenza di precedenti specifici e di pendenze specifiche successive ai fatti e per il delitto di evasione, la reiterazione della attività di spaccio persino durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, quali circostanze confermative della costante, oltre che pregressa, dedizione alla attività delittuosa, quale unica fonte di reddito.

Altresì ha congruamente risposto anche sulla irrilevanza concettuale e giuridica del dato della prossima scadenza dei termini di fase o complessivi della misura, così peraltro fornendo un dato, la assenza di una già intervenuta scadenza di termini, che mina alla radice la paventata disparità di trattamento, emergendo situazioni diverse in ordine al tema della scadenza dei termini suddetti.

Che, per vero, se non rispettati, più che una disparità di trattamento integrerebbero una violazione di legge.

Laddove invece, la diversa operatività tra coindagati di periodi di sospensione dei termini, nel caso di specie appare imputabile esclusivamente alle strategie difensive che in taluni casi hanno consentito l'ininterrotto decorso dei termini in parola.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 24/11/2022 del tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uidta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 24 novembre 2022, il tribunale di Catania adito dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale con cui era stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'impugnazione e ripristinava la predetta misura. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento agli artt. 274 cod. proc. pen. e 3 della Costituzione. Si osserva che diversamente da quanto sostenuto in ordinanza, la annullata revoca della misura sarebbe stata motivata dal Gup sulla base di plurime circostanze riportate in ricorso e non riducibili al mero decorso del tempo. Il tribunale quindi, non avrebbe analizzato realmente la persistenza delle esigenze cautelari, limitandosi ad accogliere gli assunti del P.M. e trascurando i rilievi difensivi proposti ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Laddove assumerebbe rilievo, assieme al tempo trascorso, anche la risalenza dei fatti addebitati, Il tribunale avrebbe omesso anche la valutazione delle esigenze cautelari in termini di concretezza e sarebbe incorso in una motivazione apodittica. Sarebbe stato violato anche il principio di eguaglianza, atteso che sarebbe stata ripristinata la custodia in carcere senza tenere conto del fatto che nei confronti di molti altri imputati la stessa sarebbe venuta meno per l'intervenuto decorso dei termini massimi di custodia. 4. Il ricorso è inammissibile per la genericità e difetto di specificità estrinseca. Va ricordato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Al contrario, la ricorrente ha trascurato la poderosa motivazione formulata dal collegio della cautela, laddove oltre a richiamare la doppia presunzione correlata al reato associativo per il quale è nel frattempo intervenuta condanna assieme a quella inerente anche il reato ex art. 73 del DPR 309/90, il tribunale ha altresì evidenziato l'assenza di ogni forma di resipiscenza o collaborazione, l'esistenza di precedenti specifici e di pendenze specifiche successive ai fatti e per il delitto di evasione, la reiterazione della attività di spaccio persino durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, quali circostanze confermative della costante, oltre che pregressa, dedizione alla attività delittuosa, quale unica fonte di reddito. Altresì ha congruamente risposto anche sulla irrilevanza concettuale e giuridica del dato della prossima scadenza dei termini di fase o complessivi della misura, così peraltro fornendo un dato, la assenza di una già intervenuta scadenza di termini, che mina alla radice la paventata disparità di trattamento, emergendo situazioni diverse in ordine al tema della scadenza dei termini suddetti. Che, per vero, se non rispettati, più che una disparità di trattamento integrerebbero una violazione di legge. Laddove invece, la diversa operatività tra coindagati di periodi di sospensione dei termini, nel caso di specie appare imputabile esclusivamente alle strategie difensive che in taluni casi hanno consentito l'ininterrotto decorso dei termini in parola. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art
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