CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 20826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11696/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n. 1664/2018, depositata il 18/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di Asti formatosi sulla istanza di rimborso della somma di € 123.276,60, per errata tassazione ai fini Irpef delle indennità di incentivo all'esodo per l'anno di imposta 2005. 1.1. Nel ricorso il contribuente richiamava la sentenza C-2004 della Corte di giustizia europea e l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che avevano dichiarato il comma 4 bis dell'articolo 19 TUIR discriminatorio per uomini di età compresa tra 50 e 55 anni e precisava che l'Agenzia delle entrate con comunicazione del 16/06/2011 aveva effettuato il conguaglio del quinquennio 2000 e 2004, precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, eludendo l'evoluzione normativa in materia di incentivo all'esodo. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale respingeva il ricorso, rilevando che il contribuente, avendo proposto richiesta di rimborso solamente nel 2014, era decaduto dal termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, che la CTR del Piemonte, con sentenza n. 16664/2018 pubblicata il 18.10.2018, parzialmente accoglieva, “limitatamente all’ulteriore conguaglio applicato dall’Agenzia delle Entrate con la comunicazione di liquidazione delle imposte per tassazione separata del 16.6.2011, per un importo di € 27.735,16”. 4. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il contribuente, con quattro motivi. Resiste l’Amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per “mancata pronuncia su tutta la domanda” e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., “l’omesso esame su fatto decisivo (omessa / contraddittoria motivazione)”. Lamenta il contribuente che la Commissione regionale, nell'affermare che “appare corretto ritenere che il contribuente potrebbe essere decaduto dalla richiesta di rimborso”, non avrebbe preso posizione sulla domanda dell’appellante, che richiedeva l'applicazione della novellata normativa (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), che aveva eliminato la disparità di trattamento nei confronti degli uomini (art. 19, c.4-bis, T.U.I.R.), in sede di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parimenti il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per “mancata pronuncia su tutta la domanda” e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., “l’omesso esame su fatto decisivo (omessa / contraddittoria motivazione)”. Deduce il ricorrente che, sotto altro profilo, la sentenza impugnata dimostrerebbe di avere omesso di considerare ogni rilievo di fatti decisivi, quali la natura non esaurita dei rapporti e la necessità di procedere alla riliquidazione dell’imposta tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, ingenerando l'impressione di essere stata emessa in via equitativa, laddove spiega che “Appare pertanto corretto, per ragioni di giustizia fiscale e di equità, ritenere che ancorché il credito di cui il contribuente vanta il diritto al rimborso sia nelle more della vicenda scaduto, tuttavia alla luce dell'operato erariale ed il ricalcolo come sopra effettuato dall'ufficio non possa negarsi al contribuente la possibilità di richiedere la compensazione delle somme eccedenti”. In aggiunta, osserva il ricorrente, nel dispositivo, la CTR ha accolto l'appello “limitatamente alla somma richiesta dall'Ufficio a titolo di conguaglio e non ancora pagata dall'appellante”, in assenza di alcuna domanda del contribuente a tale riguardo ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, formulati nella ipotesi che la decisione di secondo grado possa essere interpretata nel senso che l'istanza di rimborso del contribuente sia da ritenersi tardiva, si contesta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 23, primo comma DPR n. 917/1986; art. 19, primo comma, DPR 602/1973; art. 36 ter, DPR 600/1973) sostenendosi i) che solo dalla data della riliquidazione del 16 giugno 2011 sarebbe decorso il termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso; ii) che in sede di riliquidazione, non sarebbe stata applicata la disciplina conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia CE, 21 luglio 2005 (che ha dichiarato la contrarietà al diritto unionale della disciplina discriminatoria) ed alla successiva ordinanza del 16 gennaio 2008 n.128 (che imponeva al giudice nazionale di disapplicare la disposizione discriminatoria). 4. I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi diretti a denunciare vizi motivazionali, sono fondati. 4.1. Va rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 4.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale, senza confrontarsi in alcun modo con i motivi di appello, ha pronunciato in termini prima dubitativi osservando “appare corretto ritenere che il contribuente potrebbe (enfasi aggiunta) essere decaduto dalla richiesta di rimborso”, e quindi con affermazioni contraddittorie e perplesse, laddove ha affermato che “Appare pertanto corretto, per ragioni di giustizia fiscale e di equità, ritenere che ancorché il credito di cui il contribuente vanta il diritto al rimborso sia nelle more della vicenda scaduto, tuttavia alla luce dell'operato erariale ed il ricalcolo come sopra effettuato dall'ufficio non possa negarsi al contribuente la possibilità di richiedere la compensazione delle somme eccedenti”, ancora una volta senza prendere chiara posizione in merito alle tesi dell’appellante e –in aggiunta – dichiarando, in forza di non meglio precisate finalità equitative, la non debenza dell’importo di conguaglio richiesto in sede di liquidazione della tassazione separata, questione estranea alla materia del contendere desumibile dalle domande delle parti. 5. Ne consegue, assorbiti il terzo e quarto motivo, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra