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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34632/2021

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eramente istruttorio e descritti- vo.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020, Rv. 656674 - 01).

Correttamente dunque è stato rilasciato alla contribuente il processo verbale di accesso e acquisizione documenti e ciò ha rile- vanza ai fini del termine dilatorio.

7. E' contrario alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale solo dal rilascio del processo verbale di constatazione decor- rerebbe il termine dilatorio ai fini della notifica dell'avviso di accerta- mento.

Al proposito va ribadito che «In materia di garanzie del sog- getto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale redatto ai sensi dell'art.24 della

I. n.4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizio- ne di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilato- rio di cui all'art.12, comma 7, della

I. n.212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12094 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 653852 - 01).

Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale inse- gnamento, e dalla data di rilascio del verbale a conclusione dell'ac- cesso istantaneo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è decorso il termine di 60 giorni previ- sto dalla disposizione da ultimo citata, ampiamente rispettato dal momento che la notifica degli atti impositivi è intervenuta il 16.12.2008.

Per il medesimo principio di diritto ora menzionato non è decisivo il fatto che al p.v.c. di accesso del 7.6.2006 abbia fatto se- guito un successivo p.v.c. il 20.7.2006 (la cui notifica è stata tuttavia oggetto di querela di falso, domanda accolta dal GO), come pure un ulteriore invito da parte dell'Amministrazione al contraddittorio di- messo a parte contribuente il giorno antecedente la notifica degli atti impositivi, né il contestuale esperimento della procedura di invito al contraddittorio e di accertamento con adesione.

Si tratta di attività tutte apprezzabili ai fini di una più compiuta interlocuzione con il con- tribuente anteriore alla notifica degli avvisi di accertamento, ma non indispensabili, in quanto è incontroverso il fatto che, successivamente all'attività accertativa del giugno-luglio 2006, la verifica fiscale si è svolta a tavolino, con la conseguenza che non vi è necessità di rispet- tare un ulteriore termine dilatorio.

8. Con il secondo motivo di ciascun ricorso i contribuenti - ai fini del- l'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - lamentano la viola- zione degli artt.42 commi 2 e 3 del d.P.R. n.600 del 1973, 56 comma 5 del d.P.R. n.633 del 1972 e 7 della legge n.212 del 2000, prospet- tando la nullità degli atti di accertamento impugnati per mancanza e/ o carenza di motivazione per difetto di allegazione e/o specifica ripro- duzione dei documenti richiamati nel provvedimento, in particolare il p.v.c. del 20.7.2006.

9. Il motivo è inammissibile.

Nel mezzo di impugnazione in disamina si ripropone la questione della motivazione dell'atto impositivo per di- fetto di allegazione dei documenti richiamati nel provvedimento, dal momento che il contenuto del p.v.c. del 20.7.2006, la cui notifica ai contribuenti è stata oggetto di querela di falso accolta dal GO, è stato richiamato dall'atto impositivo, a questo non allegato e dai contri- buenti non sarebbe stato conosciuto.

10. In linea generale la Corte rammenta che, con riguardo ai tributi armonizzati, in particolare, nella vicenda in giudizio, all'Iva, l'obbligo del contraddittorio preventivo discende direttamente dalla disciplina unionale, sicché l'Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, è tenuta a met- tere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell'atto medesimo (già Cor- te di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in C-349/07, Sopropé, punto 37; ex multis sentenza 22 ottobre 2013, in C-276/12, Sabou, punto 38; sentenza 17 dicembre 2015, in C-419/14, WebMindLicen- ses, punto 84).

11. La giurisprudenza unionale, peraltro, ha chiarito che qualora l'Amministrazione non sia stata rispettosa dell'obbligo di contradditto- rio, la violazione - in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze (come pure precisato, per il nostro ordinamento, da Cass. n. 701 del 15/01/2019) - comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia propo- sto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte di Giustizia, sentenze 10 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware, in C-141/08, punto 94; 10 settembre 2013, M.G. e N.R., in C-383/13, punto 38; 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], in C-418/11, punto 84; 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in C-129/13 e C-130/13, punti 79 e 79).

12. Il parametro di riferimento a tal fine è, dunque, costituito dal principio di effettività - per il quale le modalità procedurali interne «non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente dif- ficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'U- nione» - che, tuttavia, come anche recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia, «non esige che una decisione contestata, in quanto adot- tata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi.

In- fatti, una violazione dei diritti della difesa determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministra- tivo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso» (sen- tenza 4 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA], in C-430/19, punti 35 e 37).

Non ha invece incidenza, quantomeno nel nostro ordinamento, il principio di equivalenza attesa l'inesistenza di regole procedurali specificamen- te dettate per l'imposizione in materia di Iva.

13. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, han- no poi utilmente precisato che il requisito in questione va inteso «nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimen tale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe ri- vestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di ad- durre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramen- te fittizi o strumentali» ossia che «non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, al- tresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato ..., e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto» (recentemente v. anche Cass. n. 20036 del 27/07/2018; Cass. n. 218 del 08/01/2019).

14. Ciò vale, invero, anche nell'ipotesi in cui la lesione si sia realizzata rispetto ad accertamenti compiuti nei confronti di terzi per non essere stato il contribuente ascoltato riguardo ad essi.

Va sottolineato, sul punto, che le modalità di realizzazione del con- traddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e neces- sano) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in con- creto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l'im- piego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'ac- cesso agli atti ovvero l'espletamento di altre attività che risultino fun- zionali a detto obbiettivo.

Le forme in concreto adottate - in assenza, come su osservato, di una disciplina che ne declini in modo specifico le conseguenze per l'inos- servanza - assolvono ad una funzione solo strumentale rispetto al- l'obbiettivo di assicurare il contraddittorio, sicché esse, quale sia lo specifico ambito sostanziale su cui è lamentata l'intervenuta lesione del diritto di difesa, sono tutte ancorate al principio di effettività e, quindi, alla cd. prova di resistenza.

Significativa sul punto è la giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo all'esercizio del diritto di accesso, che, con riguardo ai pro- cedimenti tributari, è consentito nel nostro ordinamento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 24, comma 1, lett. b) e comma 2, della legge n. 241 del 1990, ferma la generale previsione di cui al successivo comma 7, secondo il quale «Deve comunque essere ga- rantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui co- noscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici».

15. Sulla questione la Corte di Giustizia ha rilevato che «Benché le autorità tributarie nazionali non siano soggette ad un obbligo genera- le di fornire un accesso integrale al fascicolo di cui dispongono né di comunicare d'ufficio i documenti e le informazioni a sostegno della decisione prevista, ciò non toglie che, nei procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'I- VA, un soggetto dell'ordinamento deve avere la possibilità di ricevere in comunicazione, su sua richiesta, le informazioni e i documenti con- tenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dalla pubblica autorità al fine di adottare la sua decisione, a meno che non vi siano obiettivi di interesse generale che giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti» (v. sentenza 4 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA], in C-430/19, punto 31; in precedenza v. già sentenza del 9 novembre 2017, Ispas, C-298/16, punti 32 e 39).

Ha, tuttavia, posto in risalto che una eventuale violazione non è ido- nea, di per sé sola, a determinare l'ineludibile annullamento della de- cisione adottata poiché «il principio di effettività ... non esige che una decisione contestata, in quanto adottata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi» potendo ciò derivare «soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso» (sentenza [OSCURATO:SOCIETA] cit., punti 35 e 37).

16. È opportuno precisare - da ultimo - che non è significativa, in senso contrario a fondare una più circoscritta nozione di effettività, la decisione della Corte di Giustizia 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]- re [OSCURATO:PERSONA], in C-189/18, che si basa su presupposti in fatto e di- ritto affatto diversi da quelli qui in rilievo.

L'affermazione della Corte, difatti, si inseriva in un contesto in cui lo stesso diritto di difesa era negato dalla disciplina nazionale in discus- sione, intesa a tutelare, ma con una latitudine estrema, le esigenze di certezza del diritto.

La normativa ivi in giudizio (e la relativa prassi amministrativa), infat- ti, da un lato, vincolava l'Amministrazione finanziaria alle constatazio- ni di fatto e alle qualificazioni giuridiche già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo; dall'altro, esonerava la stessa dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova a suo carico, inclusi quelli tratti dai procedimenti connessi a causa del carattere definitivo delle decisioni così adottate; escludeva, infine, la possibilità per il giudice di riesaminare e mettere in discussione le prove e gli accertamenti già eseguiti.

Da ciò, dunque, la necessità per la Corte di Giustizia di stabilire con nettezza, senza accennare al temperamento della prova di resistenza (in realtà neppure pertinente alla problematica in esame), che l'Am- ministrazione finanziaria non può essere esonerata dall'obbligo di far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti dai procedimenti connessi avviati nei confronti dei suoi fornitori, nonché che il soggetto passivo non può essere privato del diritto di rimettere in discussione utilmente le constatazioni di fatto e le qualificazioni giuridiche compiute dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti collegati.

La vicenda, quindi, involgeva profili e connotazioni attinenti alla stes- sa esistenza del diritto di difesa e non alle conseguenze della sua vio- lazione, da cui l'estraneità delle relative questioni.

17. Venendo alla vicenda in giudizio, innanzitutto il motivo a ben ve- dere non prospetta una questione di contraddittorio nella fase proce- dimentale con la società, peraltro come visto ampiamente intervenuto in molteplici forme dal momento che, oltre alla redazione del p.v.c. del 20.7.2006 la cui notifica è stata oggetto di querela di falso, ante- riormente vi è stato il p.v.c. di accesso del 7.6.2006 e, successiva- mente, anche l'esperimento della procedura di invito al contradditto- rio e di accertamento con adesione.

Al contrario, il motivo è incentra- to su una questione di motivazione dell'atto impugnato e questo esclude una rilevanza della giurisprudenza Glencore nella fattispecie.

Inoltre, i ricorrenti lamentano la mancata conoscenza del p.v.c. del 20.7.2006 richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento e di cui non sarebbero stati a conoscenza, ma sarebbe improprio a ri- guardo considerare l'atto come fosse parte di un'"indagine nei con- fronti di terzi", non nel senso che la società non sia dotata di persona- lità giuridica distinta dalle persone fisiche ma in quanto gli unici due soci della società di persone hanno il potere di consultare la docu- mentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'ac- certamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr., con riferimento ad una società di capitali a ristretta base sociale Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020, Rv. 659467 - 01).

Tanto premesso, un ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che, ai fini della decisività, il mezzo.di impugnazione non deduce o ar- ticola in alcun modo come, la mancanza di conoscenza del p.v.c. del 20.7.2006 il procedimento, avrebbe inciso sul diritto di difesa dei con- tribuenti e quali ragioni avrebbero potuto in concreto far valere qualo- ra la copia del p.v.c. in questione fosse stata legalmente notificata.

In altri termini, la lamentata violazione è dedotta solo in sé e per sé, neppure deducendo ulteriori elementi suscettibili di una diversa, an- che solo potenziale, considerazione del merito dell'accertamento.

18. La stessa tecnica di formulazione della censura genera poi un ul- teriore ragione per dismettere la censura, in quanto la questione è prospettata come questione di motivazione dell'atto e al proposito la Corte rammenta che «In tema di accertamento, l'obbligo dell'Ammini- strazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi del- l'art. 3, comma 3, della

I. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo ri- guarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte es- senziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Uffi- cio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa im- positiva.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018, Rv. 650525 - 01).

19. Orbene, nel caso di specie l'Agenzia a p.8 del controricorso - indi- pendentemente dalla questione della notifica del p.v.c. del 20.7.2006 - afferma che nell'atto impositivo impugnato risulta trasfuso il conte- nuto essenziale del p.v.c. del 20.7.2006, consentendo l'individuazione facile di punti dell'atto richiamato su cui è basata la ricostruzione del- l'Ufficio.

A ciò si aggiunge il fatto che la sentenza gravata riporta, conferman- dola, la decisione della CTP secondo cui gli accertamenti sono ben motivati oltre che ben conosciuti dai contribuenti, presenti all'accesso e destinatari, prima della notifica dell'avviso, di un invito a comparire per accertamento, con contestuale procedura di accertamento con adesione, rifiutato.

Sulla scorta di tali elementi la sentenza impugnata giunge motivatamente e logicamente alla conclusione che l'accertata falsità non ha avuto nessuna incidenza sulle difesa, accertamento in fatto adeguatamente argomentato e non censurabile in questa sede di legittimità nei termini proposti.

20. Con il terzo motivo - ex art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione degli artt.7 della

I. n.212 del 2000, 37 bis e 42 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 comma 5 del d.P.R. n.633 del 1972, 3 della

I. n.241 del 1990, 62 sexies comma 3 del d.l. n.331 del 1993, conv. con mo- dif. in I. n. 427 del 1993, per nullità dell'atto amministrativo impugna- to in mancanza assoluta di motivazione per l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, non essendo stato preceduto - a loro dire - dalla fase obbligatoria del contradditto- rio anticipato, con specifico riferimento alle giustificazioni che il con- tribuente avrebbe potuto addurre, e per omessa necessaria istrutto- ria.

21. Il motivo è infondato.

Va premesso che «La procedura di accer- tamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei para- metri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" de- terminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "stan- dards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elabora- zione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'ac- certamento, con il contribuente.

In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circo- stanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizio- ne reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendi- bili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impo- sitivo indicando le ragioni del suo convincimento.

Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contri- buente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attivi- tà di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore di- mostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli- neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 - 02 conforme a Cass. Sez.

U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01)..

22. Orbene, nel caso in esame in primo luogo correttamente è stato instaurato il contraddittorio endoprocedimeptale ai sensi dell'art.12 comma 7 della I.n. 212 del 2000 e la notifica degli atti impositivi è stata preceduta anche dalla pmcedura di accertamento con adesione, rifiutato nella fattispecie.

In secondo luogo, nella fattispecie si verte su tre accertamenti misti, ossia non puramente basati sullo studio di settore, dal momento che la sua applicazione si colloca nel quadro di un complessivo accerta- Il mento analitico induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In siffatto contesto, i parametri applicati rappresentando la risultante dell'estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, inte- grano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio del- l'accertamento analitico-induttivo (Cass. 20 febbraio 2015 n.3415; Cass. 13 luglio 2016 n.14288), con conseguente infondatezza della censura.

23. Con il quarto motivo dei ricorsi - ai sensi dell'art.360 primo com- ma n.5 cod. proc. civ. -, si deduce l'omesso esame di un fatto decisi- vo per il giudizio, comportante secondo i contribuenti la nullità del- l'accertamento notificato alla società, in quanto emesso sulla base di un dato errato all'esito del ricalcolo dei ricavi operato con l'applicazio- ne dello studio di settore.

24. Il motivo è inammissibile, in quanto ripropone un argomento già dismesso non solo in sede di contraddittorio procedimentale, ma an- che nel primo e secondo grado di giudizio.

Va rammentato che la Cor- te di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpreta- zione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto com- piuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332; Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).

Con il motivo i ricorrenti non fanno valere l'omesso esame di un fatto decisivo e contrario non esaminato dal giudice d'appello, ma si limita- no a riproporre la propria diversa ricostruzione della contabilità socie- tana, contrapponendola a quella fatta propria motivatamente dal giu- dice d'appello, in particolare a pag. 2 della motivazione.

25. Con il quinto motivo - ex art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.17 comma 1 del d.lgs. n.472 del 1997, 16 comma 2 del d.lgs. n.472 del 1992, per nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in mancanza assoluta di motivazione e mancanza di in- dicazione degli elementi previsti a pena di nullità dalla legge ult. cit..

26. Con il sesto motivo - ex art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di legge, per nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per omessa motivazione della personalità dell'autore della violazione (ricorsi G. e F. Vercesi) e per mancata indicazione degli elementi previsti a pena di nullità dall'art.16 comma 2 del d.lgs. n.472 del 1992 (ricorso società Vercesi).

27. I motivi sono inammissibili per difetto di decisività e autosuffi- cienza.

Va reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, il princi- pio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ri- corrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricerca- re gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di veri- ficare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.». (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01).

Nel caso di specie i ricorrenti non riproducono neppure il provvedimento di irro- gazione delle sanzioni su cui si appuntano le loro critiche, non essen- do sufficiente il mero rimando ad un allegato d'appello, in quanto ciò non consente di apprezzare la decisività dei motivi e di supportare adeguatamente la prospettazione del ricorso.

28. Con il settimo motivo i due soli soci - ai fini dell'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - lamentano la violazione degli artt. 42 commi 2 e 3 del d.P.R. n.600 del 1973, 56 comma 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della legge n.212 del 2000, e deducono la nullità degli atti di accertamento loro notificati per mancanza e/o carenza di motivazione per difetto di allegazione e/o specifica riproduzione dei documenti richiamati nel provvedimento, in particolare l'avviso di ac- certamento notificato nei confronti della società.

29. Il motivo è destituito di fondamento.

Va ribadito che «In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabi- lità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguar- dante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a que- st'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c. c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di pren- dere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giu- stificativi.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020, Rv. 659467 - 01).

Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale insegnamento che, a maggior ragione, vale con riferimento ad una società di persone, di cui i soci sono appena due.

30. In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato e le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che l'Agenzia si è costituita solo nei confronti della società e non anche dei soci, e seguono la soccombenza. • P.Q.M.

La Corte: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate per l'Agenzia in Euro 2.300,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eramente istruttorio e descritti- vo.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020, Rv. 656674 - 01). Correttamente dunque è stato rilasciato alla contribuente il processo verbale di accesso e acquisizione documenti e ciò ha rile- vanza ai fini del termine dilatorio. 7. E' contrario alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale solo dal rilascio del processo verbale di constatazione decor- rerebbe il termine dilatorio ai fini della notifica dell'avviso di accerta- mento. Al proposito va ribadito che «In materia di garanzie del sog- getto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale redatto ai sensi dell'art.24 della I. n.4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizio- ne di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilato- rio di cui all'art.12, comma 7, della I. n.212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12094 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 653852 - 01). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale inse- gnamento, e dalla data di rilascio del verbale a conclusione dell'ac- cesso istantaneo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è decorso il termine di 60 giorni previ- sto dalla disposizione da ultimo citata, ampiamente rispettato dal momento che la notifica degli atti impositivi è intervenuta il 16.12.2008. Per il medesimo principio di diritto ora menzionato non è decisivo il fatto che al p.v.c. di accesso del 7.6.2006 abbia fatto se- guito un successivo p.v.c. il 20.7.2006 (la cui notifica è stata tuttavia oggetto di querela di falso, domanda accolta dal GO), come pure un ulteriore invito da parte dell'Amministrazione al contraddittorio di- messo a parte contribuente il giorno antecedente la notifica degli atti impositivi, né il contestuale esperimento della procedura di invito al contraddittorio e di accertamento con adesione. Si tratta di attività tutte apprezzabili ai fini di una più compiuta interlocuzione con il con- tribuente anteriore alla notifica degli avvisi di accertamento, ma non indispensabili, in quanto è incontroverso il fatto che, successivamente all'attività accertativa del giugno-luglio 2006, la verifica fiscale si è svolta a tavolino, con la conseguenza che non vi è necessità di rispet- tare un ulteriore termine dilatorio. 8. Con il secondo motivo di ciascun ricorso i contribuenti - ai fini del- l'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - lamentano la viola- zione degli artt.42 commi 2 e 3 del d.P.R. n.600 del 1973, 56 comma 5 del d.P.R. n.633 del 1972 e 7 della legge n.212 del 2000, prospet- tando la nullità degli atti di accertamento impugnati per mancanza e/ o carenza di motivazione per difetto di allegazione e/o specifica ripro- duzione dei documenti richiamati nel provvedimento, in particolare il p.v.c. del 20.7.2006. 9. Il motivo è inammissibile. Nel mezzo di impugnazione in disamina si ripropone la questione della motivazione dell'atto impositivo per di- fetto di allegazione dei documenti richiamati nel provvedimento, dal momento che il contenuto del p.v.c. del 20.7.2006, la cui notifica ai contribuenti è stata oggetto di querela di falso accolta dal GO, è stato richiamato dall'atto impositivo, a questo non allegato e dai contri- buenti non sarebbe stato conosciuto. 10. In linea generale la Corte rammenta che, con riguardo ai tributi armonizzati, in particolare, nella vicenda in giudizio, all'Iva, l'obbligo del contraddittorio preventivo discende direttamente dalla disciplina unionale, sicché l'Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, è tenuta a met- tere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell'atto medesimo (già Cor- te di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in C-349/07, Sopropé, punto 37; ex multis sentenza 22 ottobre 2013, in C-276/12, Sabou, punto 38; sentenza 17 dicembre 2015, in C-419/14, WebMindLicen- ses, punto 84). 11. La giurisprudenza unionale, peraltro, ha chiarito che qualora l'Amministrazione non sia stata rispettosa dell'obbligo di contradditto- rio, la violazione - in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze (come pure precisato, per il nostro ordinamento, da Cass. n. 701 del 15/01/2019) - comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia propo- sto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte di Giustizia, sentenze 10 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware, in C-141/08, punto 94; 10 settembre 2013, M.G. e N.R., in C-383/13, punto 38; 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], in C-418/11, punto 84; 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in C-129/13 e C-130/13, punti 79 e 79). 12. Il parametro di riferimento a tal fine è, dunque, costituito dal principio di effettività - per il quale le modalità procedurali interne «non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente dif- ficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'U- nione» - che, tuttavia, come anche recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia, «non esige che una decisione contestata, in quanto adot- tata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi. In- fatti, una violazione dei diritti della difesa determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministra- tivo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso» (sen- tenza 4 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA], in C-430/19, punti 35 e 37). Non ha invece incidenza, quantomeno nel nostro ordinamento, il principio di equivalenza attesa l'inesistenza di regole procedurali specificamen- te dettate per l'imposizione in materia di Iva. 13. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, han- no poi utilmente precisato che il requisito in questione va inteso «nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimen tale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe ri- vestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di ad- durre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramen- te fittizi o strumentali» ossia che «non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, al- tresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato ..., e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto» (recentemente v. anche Cass. n. 20036 del 27/07/2018; Cass. n. 218 del 08/01/2019). 14. Ciò vale, invero, anche nell'ipotesi in cui la lesione si sia realizzata rispetto ad accertamenti compiuti nei confronti di terzi per non essere stato il contribuente ascoltato riguardo ad essi. Va sottolineato, sul punto, che le modalità di realizzazione del con- traddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e neces- sano) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in con- creto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l'im- piego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'ac- cesso agli atti ovvero l'espletamento di altre attività che risultino fun- zionali a detto obbiettivo. Le forme in concreto adottate - in assenza, come su osservato, di una disciplina che ne declini in modo specifico le conseguenze per l'inos- servanza - assolvono ad una funzione solo strumentale rispetto al- l'obbiettivo di assicurare il contraddittorio, sicché esse, quale sia lo specifico ambito sostanziale su cui è lamentata l'intervenuta lesione del diritto di difesa, sono tutte ancorate al principio di effettività e, quindi, alla cd. prova di resistenza. Significativa sul punto è la giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo all'esercizio del diritto di accesso, che, con riguardo ai pro- cedimenti tributari, è consentito nel nostro ordinamento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 24, comma 1, lett. b) e comma 2, della legge n. 241 del 1990, ferma la generale previsione di cui al successivo comma 7, secondo il quale «Deve comunque essere ga- rantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui co- noscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». 15. Sulla questione la Corte di Giustizia ha rilevato che «Benché le autorità tributarie nazionali non siano soggette ad un obbligo genera- le di fornire un accesso integrale al fascicolo di cui dispongono né di comunicare d'ufficio i documenti e le informazioni a sostegno della decisione prevista, ciò non toglie che, nei procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'I- VA, un soggetto dell'ordinamento deve avere la possibilità di ricevere in comunicazione, su sua richiesta, le informazioni e i documenti con- tenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dalla pubblica autorità al fine di adottare la sua decisione, a meno che non vi siano obiettivi di interesse generale che giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti» (v. sentenza 4 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA], in C-430/19, punto 31; in precedenza v. già sentenza del 9 novembre 2017, Ispas, C-298/16, punti 32 e 39). Ha, tuttavia, posto in risalto che una eventuale violazione non è ido- nea, di per sé sola, a determinare l'ineludibile annullamento della de- cisione adottata poiché «il principio di effettività ... non esige che una decisione contestata, in quanto adottata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi» potendo ciò derivare «soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso» (sentenza [OSCURATO:SOCIETA] cit., punti 35 e 37). 16. È opportuno precisare - da ultimo - che non è significativa, in senso contrario a fondare una più circoscritta nozione di effettività, la decisione della Corte di Giustizia 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]- re [OSCURATO:PERSONA], in C-189/18, che si basa su presupposti in fatto e di- ritto affatto diversi da quelli qui in rilievo. L'affermazione della Corte, difatti, si inseriva in un contesto in cui lo stesso diritto di difesa era negato dalla disciplina nazionale in discus- sione, intesa a tutelare, ma con una latitudine estrema, le esigenze di certezza del diritto. La normativa ivi in giudizio (e la relativa prassi amministrativa), infat- ti, da un lato, vincolava l'Amministrazione finanziaria alle constatazio- ni di fatto e alle qualificazioni giuridiche già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo; dall'altro, esonerava la stessa dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova a suo carico, inclusi quelli tratti dai procedimenti connessi a causa del carattere definitivo delle decisioni così adottate; escludeva, infine, la possibilità per il giudice di riesaminare e mettere in discussione le prove e gli accertamenti già eseguiti. Da ciò, dunque, la necessità per la Corte di Giustizia di stabilire con nettezza, senza accennare al temperamento della prova di resistenza (in realtà neppure pertinente alla problematica in esame), che l'Am- ministrazione finanziaria non può essere esonerata dall'obbligo di far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti dai procedimenti connessi avviati nei confronti dei suoi fornitori, nonché che il soggetto passivo non può essere privato del diritto di rimettere in discussione utilmente le constatazioni di fatto e le qualificazioni giuridiche compiute dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti collegati. La vicenda, quindi, involgeva profili e connotazioni attinenti alla stes- sa esistenza del diritto di difesa e non alle conseguenze della sua vio- lazione, da cui l'estraneità delle relative questioni. 17. Venendo alla vicenda in giudizio, innanzitutto il motivo a ben ve- dere non prospetta una questione di contraddittorio nella fase proce- dimentale con la società, peraltro come visto ampiamente intervenuto in molteplici forme dal momento che, oltre alla redazione del p.v.c. del 20.7.2006 la cui notifica è stata oggetto di querela di falso, ante- riormente vi è stato il p.v.c. di accesso del 7.6.2006 e, successiva- mente, anche l'esperimento della procedura di invito al contradditto- rio e di accertamento con adesione. Al contrario, il motivo è incentra- to su una questione di motivazione dell'atto impugnato e questo esclude una rilevanza della giurisprudenza Glencore nella fattispecie. Inoltre, i ricorrenti lamentano la mancata conoscenza del p.v.c. del 20.7.2006 richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento e di cui non sarebbero stati a conoscenza, ma sarebbe improprio a ri- guardo considerare l'atto come fosse parte di un'"indagine nei con- fronti di terzi", non nel senso che la società non sia dotata di persona- lità giuridica distinta dalle persone fisiche ma in quanto gli unici due soci della società di persone hanno il potere di consultare la docu- mentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'ac- certamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr., con riferimento ad una società di capitali a ristretta base sociale Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020, Rv. 659467 - 01). Tanto premesso, un ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che, ai fini della decisività, il mezzo.di impugnazione non deduce o ar- ticola in alcun modo come, la mancanza di conoscenza del p.v.c. del 20.7.2006 il procedimento, avrebbe inciso sul diritto di difesa dei con- tribuenti e quali ragioni avrebbero potuto in concreto far valere qualo- ra la copia del p.v.c. in questione fosse stata legalmente notificata. In altri termini, la lamentata violazione è dedotta solo in sé e per sé, neppure deducendo ulteriori elementi suscettibili di una diversa, an- che solo potenziale, considerazione del merito dell'accertamento. 18. La stessa tecnica di formulazione della censura genera poi un ul- teriore ragione per dismettere la censura, in quanto la questione è prospettata come questione di motivazione dell'atto e al proposito la Corte rammenta che «In tema di accertamento, l'obbligo dell'Ammini- strazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi del- l'art. 3, comma 3, della I. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo ri- guarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte es- senziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Uffi- cio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa im- positiva.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018, Rv. 650525 - 01). 19. Orbene, nel caso di specie l'Agenzia a p.8 del controricorso - indi- pendentemente dalla questione della notifica del p.v.c. del 20.7.2006 - afferma che nell'atto impositivo impugnato risulta trasfuso il conte- nuto essenziale del p.v.c. del 20.7.2006, consentendo l'individuazione facile di punti dell'atto richiamato su cui è basata la ricostruzione del- l'Ufficio. A ciò si aggiunge il fatto che la sentenza gravata riporta, conferman- dola, la decisione della CTP secondo cui gli accertamenti sono ben motivati oltre che ben conosciuti dai contribuenti, presenti all'accesso e destinatari, prima della notifica dell'avviso, di un invito a comparire per accertamento, con contestuale procedura di accertamento con adesione, rifiutato. Sulla scorta di tali elementi la sentenza impugnata giunge motivatamente e logicamente alla conclusione che l'accertata falsità non ha avuto nessuna incidenza sulle difesa, accertamento in fatto adeguatamente argomentato e non censurabile in questa sede di legittimità nei termini proposti. 20. Con il terzo motivo - ex art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione degli artt.7 della I. n.212 del 2000, 37 bis e 42 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 comma 5 del d.P.R. n.633 del 1972, 3 della I. n.241 del 1990, 62 sexies comma 3 del d.l. n.331 del 1993, conv. con mo- dif. in I. n. 427 del 1993, per nullità dell'atto amministrativo impugna- to in mancanza assoluta di motivazione per l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, non essendo stato preceduto - a loro dire - dalla fase obbligatoria del contradditto- rio anticipato, con specifico riferimento alle giustificazioni che il con- tribuente avrebbe potuto addurre, e per omessa necessaria istrutto- ria. 21. Il motivo è infondato. Va premesso che «La procedura di accer- tamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei para- metri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" de- terminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "stan- dards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elabora- zione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'ac- certamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circo- stanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizio- ne reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendi- bili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impo- sitivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contri- buente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attivi- tà di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore di- mostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli- neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 - 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01).. 22. Orbene, nel caso in esame in primo luogo correttamente è stato instaurato il contraddittorio endoprocedimeptale ai sensi dell'art.12 comma 7 della I.n. 212 del 2000 e la notifica degli atti impositivi è stata preceduta anche dalla pmcedura di accertamento con adesione, rifiutato nella fattispecie. In secondo luogo, nella fattispecie si verte su tre accertamenti misti, ossia non puramente basati sullo studio di settore, dal momento che la sua applicazione si colloca nel quadro di un complessivo accerta- Il mento analitico induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In siffatto contesto, i parametri applicati rappresentando la risultante dell'estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, inte- grano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio del- l'accertamento analitico-induttivo (Cass. 20 febbraio 2015 n.3415; Cass. 13 luglio 2016 n.14288), con conseguente infondatezza della censura. 23. Con il quarto motivo dei ricorsi - ai sensi dell'art.360 primo com- ma n.5 cod. proc. civ. -, si deduce l'omesso esame di un fatto decisi- vo per il giudizio, comportante secondo i contribuenti la nullità del- l'accertamento notificato alla società, in quanto emesso sulla base di un dato errato all'esito del ricalcolo dei ricavi operato con l'applicazio- ne dello studio di settore. 24. Il motivo è inammissibile, in quanto ripropone un argomento già dismesso non solo in sede di contraddittorio procedimentale, ma an- che nel primo e secondo grado di giudizio. Va rammentato che la Cor- te di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpreta- zione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto com- piuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332; Cass. 22 settembre 2014 n. 19959). Con il motivo i ricorrenti non fanno valere l'omesso esame di un fatto decisivo e contrario non esaminato dal giudice d'appello, ma si limita- no a riproporre la propria diversa ricostruzione della contabilità socie- tana, contrapponendola a quella fatta propria motivatamente dal giu- dice d'appello, in particolare a pag. 2 della motivazione. 25. Con il quinto motivo - ex art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.17 comma 1 del d.lgs. n.472 del 1997, 16 comma 2 del d.lgs. n.472 del 1992, per nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in mancanza assoluta di motivazione e mancanza di in- dicazione degli elementi previsti a pena di nullità dalla legge ult. cit.. 26. Con il sesto motivo - ex art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di legge, per nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per omessa motivazione della personalità dell'autore della violazione (ricorsi G. e F. Vercesi) e per mancata indicazione degli elementi previsti a pena di nullità dall'art.16 comma 2 del d.lgs. n.472 del 1992 (ricorso società Vercesi). 27. I motivi sono inammissibili per difetto di decisività e autosuffi- cienza. Va reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, il princi- pio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ri- corrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricerca- re gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di veri- ficare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.». (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01). Nel caso di specie i ricorrenti non riproducono neppure il provvedimento di irro- gazione delle sanzioni su cui si appuntano le loro critiche, non essen- do sufficiente il mero rimando ad un allegato d'appello, in quanto ciò non consente di apprezzare la decisività dei motivi e di supportare adeguatamente la prospettazione del ricorso. 28. Con il settimo motivo i due soli soci - ai fini dell'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - lamentano la violazione degli artt. 42 commi 2 e 3 del d.P.R. n.600 del 1973, 56 comma 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della legge n.212 del 2000, e deducono la nullità degli atti di accertamento loro notificati per mancanza e/o carenza di motivazione per difetto di allegazione e/o specifica riproduzione dei documenti richiamati nel provvedimento, in particolare l'avviso di ac- certamento notificato nei confronti della società. 29. Il motivo è destituito di fondamento. Va ribadito che «In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabi- lità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguar- dante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a que- st'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c. c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di pren- dere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giu- stificativi.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020, Rv. 659467 - 01). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale insegnamento che, a maggior ragione, vale con riferimento ad una società di persone, di cui i soci sono appena due. 30. In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato e le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che l'Agenzia si è costituita solo nei confronti della società e non anche dei soci, e seguono la soccombenza. • P.Q.M. La Corte: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate per l'Agenzia in Euro 2.300,00
Sentenza Cassazione n. 34632/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris