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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 novembre 1990

Cassazione n. 13155/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 14/11/1990 a Catania avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per n'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 14 aprile 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna del 18 febbraio 2020, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 341•bis cod. pen., con esclusione della contestata recidiva.

2. Ha proposto ricorso Vaccalluzzo tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.

I giudici di merito avevano errato nel considerare integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, così come reintrodotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

In particolare, per quanto concerne il profilo della pubblicità, che richiede che l'azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone», la sentenza impugnata aveva erroneamente dato conto della presenza di tre soggetti nel luogo della condotta, in aggiunta al ricorrente: cioè il fratello di quest'ultimo, l'assistente capo Lavuri, l'assistente Fantino.

Tuttavia, dalla narrazione dei fatti, non poteva evincersi in modo inequivocabile la compresenza di tutti i soggetti nel medesimo punto.

La stessa persona offesa aveva, infatti, dichiarato di aver subito l'oltraggio nell'atto di accompagnamento del detenuto [OSCURATO:PERSONA] verso la zona docce, risultando improbabile che l'altro pubblico ufficiale si trovasse nelle immediate vicinanze, come dimostrato dalla circostanza che lo stesso non fosse intervenuto.

Non sembrava, del resto, neppure provata l'effettiva percezione, da parte delle persone presenti, delle frasi oltraggiose pronunciate nei confronti del pubblico ufficiale, atteso che le stesse venivano proferite nel momento in cui l'imputato si stava allontanando dal luogo, facendo così dubitare non solo della contestualità tra l'offesa e l'attività del pubblico ufficiale, ma altresì di chi, tra i soggetti coinvolti, fosse l'effettivo destinatario dell'offesa.

Per di più, i recentissimi approdi giurisprudenziali della Suprema Corte, nell'intento di interpretare la fattispecie incriminatrice alla luce della nuova disciplina, hanno circoscritto l'operatività della norma alle ipotesi in cui le persone presenti, di numero non inferiore a due, non rivestano anch'esse la qualifica di pubblico ufficiale nell'atto di svolgere le medesime funzioni della persona offesa.

Nel caso in esame, risulta evidente come il fatto fosse avvenuto alla presenza, oltre che del detenuto [OSCURATO:PERSONA], di un altro pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non potendo così ritenersi integrato il reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, per non avere il giudice di appello, nonostante le specifiche doglianze della difesa, adeguatamente sopperito alle lacune della sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti.3.

Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio in relazione alla mancanza di motivazione circa la prova della presenza dell'altro pubblico ufficiale.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo si rileva che la Corte di appello ha deciso conformemente ai principi enunciati da questa Suprema Corte in ordine alla configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen. 2.1.

La relativa fattispecie è integrata dall'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale, mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e richiede inoltre che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone.

La norma delinea dunque un reato alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).

Con riferimento al primo profilo, è pacifico che la cella e gli ambienti penitenziari siano da considerarsi «luogo aperto al pubblico», in quanto non sono in possesso dei detenuti, privi di «ius excludendi alios», ma nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417; Sez. 7, n. 21506 del 16/03/2017, Roman, Rv. 269781).

Con riguardo, invece, al requisito della pluralità delle persone, si rendono necessarie alcune precisazioni, soprattutto alla luce della nuova formulazione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e delle recenti pronunce di legittimità.

Si è, a tal proposito, correttamente sottolineato come le «più persone» possano essere rappresentate non solo da c:ivili, di per sé normalmente estranei alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche da pubblici ufficiali, purché questi ultimi «si trovino sul posto non in quanto intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa» (Sez. 6, n. 30136 del 9/6/2021, Rv. 281838).In altre parole, ai fini della configurabilità della fattispecie, è necessario che l'offesa oltraggiosa coinvolga soggetti - civili o pubblici ufficiali - estranei «alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della [OSCURATO:PERSONA]».

Pertanto, «allorché le espressioni oltraggiose siano rivolte verso uno, anziché verso tutti i pubblici ufficiali impegnati nel compimento dell'atto d'ufficio "scatenante" la reazione offensiva, non può dirsi prodotta la lesione o la messa in pericolo del bene tutelato dalla incriminazione, cioè che sia leso o messo a repentaglio il «prestigio» della [OSCURATO:PERSONA], atteso che in tale situazione, a prescindere dall'avere investito con le offese tutti o soltanto taluno degli operanti, l'agente va in effetti a colpire "la" [OSCURATO:PERSONA] che sta esercitando le proprie funzioni nei suoi riguardi , dunque nella sostanza un unicum, di tal che l'offesa non assume la rilevanza esterna che la "presenza di più persone" e l'offesa al "prestigio" richiedono» (Sez. 6, n. 30136 del 9/09/2021, Rv. 281838- 01).

2.2. Proprio muovendo dal principio espresso, possono formularsi ulteriori considerazioni, per definirne la portata.

Invero, al di fuori dell'ipotesi in cui i pubblici ufficiali stiano compiendo il medesimo atto di ufficio, si deve ritenere che la sola circostanza della presenza di plurimi pubblici ufficiali non possa, di per sé, precludere sempre e comunque l'applicabilità della fattispecie in esame, ove si accerti che i soggetti presenti, pur riconducibili alla medesima articolazione della [OSCURATO:PERSONA], stiano svolgendo, in concreto, funzioni ed atti di natura diversa.

Il bene giuridico del prestigio e dell'onore della [OSCURATO:PERSONA] va, infatti, salvaguardato anche in quelle occasioni in cui l'offesa oltraggiosa sia suscettibile di essere udita e percepita da altri pubblici ufficiali, che svolgono compiti o funzioni diverse da quelle della persona offesa, in quanto la condotta del soggetto agente risulta idonea a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbata da una situazione condizionante e sfavorevole (Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, Ciotti, Rv. 270581; Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828), dovendosi ritenere che rispetto all'atto compiuto dalla persona offesa, cui va correlata la tutela apprestata dalla fattispecie penale, altri pubblici ufficiali non direttamente coinvolti nel suo compimento assumano il ruolo di soggetti terzi, ciò che, peraltro, consente di ritenere configurabile il reato in esame anche con riguardo a condotte tenute in ambiti nei quali l'esigenza di tutela è particolarmente avvertita, anche se caratterizzati dalla ridotta e solo occasionale presenza di privati.Occorre, pertanto, precisare che l'elemento discretivo ai fini dell'integrazione della fattispecie deve essere individuato non tanto nell'astratta riconducibilità o meno dei pubblici ufficiali presenti al medesimo apparato amministrativo, ma nel loro coinvolgimento nel compimento della stessa attività in corso al momento della condotta.

Va infine chiarito che, una volta ravvisata la presenza di più persone nel senso indicato, non occorre che sia provata l'effettiva percezione da parte di tutti dell'offesa oltraggiosa, essendo sufficiente, sulla base di un consolidato orientamento interpretativo, la mera possibilità di percepirla (Sez. 6, n. 29406 del 6/6/2018, Ramondo, cit.; Sez. 6, n. 15440 del 17/3/2016, Saad, Rv. 266546).

3. Sulla base dei principi sopra esposti il primo motivo deve ritenersi infondato.

Nella sentenza impugnata si è, infal:ti, dato atto di come la condotta oltraggiosa fosse intervenuta, all'interno della struttura penitenziaria, nel momento in cui il pubblico ufficiale persona offesa, ossia l'assistente capo Lavuri, stava accompagnamento il detenuto Vaccalluzzo, fratello del ricorrente, presso il locale docce.

Sulla base della relazione di servizio è stato rilevato che era presente anche l'agente Fantino, non essendo stato prospettato che lo stesso fosse specificamente intervenuto a supporto di Lavuri, tanto che la stessa deduzione difensiva, peraltro in termini congetturali, si incentra sul fatto che fosse «ragionevole ritenere che l'agente Fantino, seppur presente nei locali percorsi dagli istanti, non si trovasse nelle immediate vicinanze dei tre soggetti».

Sta di fatto che in tale prospettiva risulta immune da vizi l'assunto della Corte territoriale, che ha dato conto della presenza di altre due persone e della percepibilità dell'offesa, senza che sul punto il motivo di ricorso individui effettive lacune o fratture logiche della motivazione, non essendo peraltro invocabile nel senso auspicato dal ricorrente il più recente orientamento giurisprudenziale in precedenza esaminato.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Le deduzioni riguardanti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche sono formulate in termini generali e astratti e non danno conto né degli elementi di cui la Corte avrebbe omesso la valutazione né delle ragioni per cui avrebbe dovuto giungersi a diverse conclusioni.

In ogni caso il motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento inerente al merito, non consentito in questa sede, a fronte di una valutazione non arbitraria, avendo la Corte ritenuto che gli eterogenei precedenti non giustificassero l'applicazione della recidiva e dato conto tuttavia della negativa personalità del ricorrente e della gravità della condotta, ciò che di per sé giustifica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, peraltro in misura contenuta.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 14/11/1990 a Catania avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per n'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 14 aprile 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna del 18 febbraio 2020, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 341•bis cod. pen., con esclusione della contestata recidiva. 2. Ha proposto ricorso Vaccalluzzo tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. I giudici di merito avevano errato nel considerare integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, così come reintrodotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. In particolare, per quanto concerne il profilo della pubblicità, che richiede che l'azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone», la sentenza impugnata aveva erroneamente dato conto della presenza di tre soggetti nel luogo della condotta, in aggiunta al ricorrente: cioè il fratello di quest'ultimo, l'assistente capo Lavuri, l'assistente Fantino. Tuttavia, dalla narrazione dei fatti, non poteva evincersi in modo inequivocabile la compresenza di tutti i soggetti nel medesimo punto. La stessa persona offesa aveva, infatti, dichiarato di aver subito l'oltraggio nell'atto di accompagnamento del detenuto [OSCURATO:PERSONA] verso la zona docce, risultando improbabile che l'altro pubblico ufficiale si trovasse nelle immediate vicinanze, come dimostrato dalla circostanza che lo stesso non fosse intervenuto. Non sembrava, del resto, neppure provata l'effettiva percezione, da parte delle persone presenti, delle frasi oltraggiose pronunciate nei confronti del pubblico ufficiale, atteso che le stesse venivano proferite nel momento in cui l'imputato si stava allontanando dal luogo, facendo così dubitare non solo della contestualità tra l'offesa e l'attività del pubblico ufficiale, ma altresì di chi, tra i soggetti coinvolti, fosse l'effettivo destinatario dell'offesa. Per di più, i recentissimi approdi giurisprudenziali della Suprema Corte, nell'intento di interpretare la fattispecie incriminatrice alla luce della nuova disciplina, hanno circoscritto l'operatività della norma alle ipotesi in cui le persone presenti, di numero non inferiore a due, non rivestano anch'esse la qualifica di pubblico ufficiale nell'atto di svolgere le medesime funzioni della persona offesa. Nel caso in esame, risulta evidente come il fatto fosse avvenuto alla presenza, oltre che del detenuto [OSCURATO:PERSONA], di un altro pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non potendo così ritenersi integrato il reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, per non avere il giudice di appello, nonostante le specifiche doglianze della difesa, adeguatamente sopperito alle lacune della sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti.3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio in relazione alla mancanza di motivazione circa la prova della presenza dell'altro pubblico ufficiale. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo si rileva che la Corte di appello ha deciso conformemente ai principi enunciati da questa Suprema Corte in ordine alla configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen. 2.1. La relativa fattispecie è integrata dall'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale, mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e richiede inoltre che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone. La norma delinea dunque un reato alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). Con riferimento al primo profilo, è pacifico che la cella e gli ambienti penitenziari siano da considerarsi «luogo aperto al pubblico», in quanto non sono in possesso dei detenuti, privi di «ius excludendi alios», ma nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417; Sez. 7, n. 21506 del 16/03/2017, Roman, Rv. 269781). Con riguardo, invece, al requisito della pluralità delle persone, si rendono necessarie alcune precisazioni, soprattutto alla luce della nuova formulazione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e delle recenti pronunce di legittimità. Si è, a tal proposito, correttamente sottolineato come le «più persone» possano essere rappresentate non solo da c:ivili, di per sé normalmente estranei alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche da pubblici ufficiali, purché questi ultimi «si trovino sul posto non in quanto intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa» (Sez. 6, n. 30136 del 9/6/2021, Rv. 281838).In altre parole, ai fini della configurabilità della fattispecie, è necessario che l'offesa oltraggiosa coinvolga soggetti - civili o pubblici ufficiali - estranei «alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della [OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, «allorché le espressioni oltraggiose siano rivolte verso uno, anziché verso tutti i pubblici ufficiali impegnati nel compimento dell'atto d'ufficio "scatenante" la reazione offensiva, non può dirsi prodotta la lesione o la messa in pericolo del bene tutelato dalla incriminazione, cioè che sia leso o messo a repentaglio il «prestigio» della [OSCURATO:PERSONA], atteso che in tale situazione, a prescindere dall'avere investito con le offese tutti o soltanto taluno degli operanti, l'agente va in effetti a colpire "la" [OSCURATO:PERSONA] che sta esercitando le proprie funzioni nei suoi riguardi , dunque nella sostanza un unicum, di tal che l'offesa non assume la rilevanza esterna che la "presenza di più persone" e l'offesa al "prestigio" richiedono» (Sez. 6, n. 30136 del 9/09/2021, Rv. 281838- 01). 2.2. Proprio muovendo dal principio espresso, possono formularsi ulteriori considerazioni, per definirne la portata. Invero, al di fuori dell'ipotesi in cui i pubblici ufficiali stiano compiendo il medesimo atto di ufficio, si deve ritenere che la sola circostanza della presenza di plurimi pubblici ufficiali non possa, di per sé, precludere sempre e comunque l'applicabilità della fattispecie in esame, ove si accerti che i soggetti presenti, pur riconducibili alla medesima articolazione della [OSCURATO:PERSONA], stiano svolgendo, in concreto, funzioni ed atti di natura diversa. Il bene giuridico del prestigio e dell'onore della [OSCURATO:PERSONA] va, infatti, salvaguardato anche in quelle occasioni in cui l'offesa oltraggiosa sia suscettibile di essere udita e percepita da altri pubblici ufficiali, che svolgono compiti o funzioni diverse da quelle della persona offesa, in quanto la condotta del soggetto agente risulta idonea a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbata da una situazione condizionante e sfavorevole (Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, Ciotti, Rv. 270581; Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828), dovendosi ritenere che rispetto all'atto compiuto dalla persona offesa, cui va correlata la tutela apprestata dalla fattispecie penale, altri pubblici ufficiali non direttamente coinvolti nel suo compimento assumano il ruolo di soggetti terzi, ciò che, peraltro, consente di ritenere configurabile il reato in esame anche con riguardo a condotte tenute in ambiti nei quali l'esigenza di tutela è particolarmente avvertita, anche se caratterizzati dalla ridotta e solo occasionale presenza di privati.Occorre, pertanto, precisare che l'elemento discretivo ai fini dell'integrazione della fattispecie deve essere individuato non tanto nell'astratta riconducibilità o meno dei pubblici ufficiali presenti al medesimo apparato amministrativo, ma nel loro coinvolgimento nel compimento della stessa attività in corso al momento della condotta. Va infine chiarito che, una volta ravvisata la presenza di più persone nel senso indicato, non occorre che sia provata l'effettiva percezione da parte di tutti dell'offesa oltraggiosa, essendo sufficiente, sulla base di un consolidato orientamento interpretativo, la mera possibilità di percepirla (Sez. 6, n. 29406 del 6/6/2018, Ramondo, cit.; Sez. 6, n. 15440 del 17/3/2016, Saad, Rv. 266546). 3. Sulla base dei principi sopra esposti il primo motivo deve ritenersi infondato. Nella sentenza impugnata si è, infal:ti, dato atto di come la condotta oltraggiosa fosse intervenuta, all'interno della struttura penitenziaria, nel momento in cui il pubblico ufficiale persona offesa, ossia l'assistente capo Lavuri, stava accompagnamento il detenuto Vaccalluzzo, fratello del ricorrente, presso il locale docce. Sulla base della relazione di servizio è stato rilevato che era presente anche l'agente Fantino, non essendo stato prospettato che lo stesso fosse specificamente intervenuto a supporto di Lavuri, tanto che la stessa deduzione difensiva, peraltro in termini congetturali, si incentra sul fatto che fosse «ragionevole ritenere che l'agente Fantino, seppur presente nei locali percorsi dagli istanti, non si trovasse nelle immediate vicinanze dei tre soggetti». Sta di fatto che in tale prospettiva risulta immune da vizi l'assunto della Corte territoriale, che ha dato conto della presenza di altre due persone e della percepibilità dell'offesa, senza che sul punto il motivo di ricorso individui effettive lacune o fratture logiche della motivazione, non essendo peraltro invocabile nel senso auspicato dal ricorrente il più recente orientamento giurisprudenziale in precedenza esaminato. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Le deduzioni riguardanti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche sono formulate in termini generali e astratti e non danno conto né degli elementi di cui la Corte avrebbe omesso la valutazione né delle ragioni per cui avrebbe dovuto giungersi a diverse conclusioni. In ogni caso il motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento inerente al merito, non consentito in questa sede, a fronte di una valutazione non arbitraria, avendo la Corte ritenuto che gli eterogenei precedenti non giustificassero l'applicazione della recidiva e dato conto tuttavia della negativa personalità del ricorrente e della gravità della condotta, ciò che di per sé giustifica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, peraltro in misura contenuta. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ri
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