Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 542/2008
ECLI:EU:C:2008:222
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 aprile 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI e Merant
(causa C‑344/07 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Rischio di confusione – Segno denominativo “[OSCURATO:PERSONA]”»
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v.
punto 49)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 16 maggio 2007, causa T‑491/04, Merant/UAMI,
con cui il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (UAMI) 18 ottobre 2004, R 542/2002-2, che ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione della divisione
di opposizione recante parziale rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti
e servizi delle classi 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 nell’ambito
dell’opposizione introdotta dal titolare del marchio nazionale figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 9,
16, 41 e 42 – Rischio di confusione tra due marchi
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.