CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata da [OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Milano, quest’ultima in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 5278 resa dalla Corte d’appello di Roma,depositata il 20 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione l’odierna ricorrente introduceva il meritodell’opposizione esecutiva proposta avverso la procedura esecutivaimmobiliare n. 1/2010 intrapresa ai suoi danni da [OSCURATO:PERSONA], nellaNumero registro generale 3312/2024Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12967/2026Data pubblicazione 06/05/2026quale erano intervenuti i creditori [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA].p.a. Nel giudizio d’opposizione si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], custodee delegato.Oggetto dell’opposizione erano l’assunta irritualità della conversione delsequestro conservativo in pignoramento - per mancanza, nella sentenza dimerito, della pronuncia di convalida del sequestro; prescrizione delcredito; compensazione di propri crediti; danni professionali e morali;impignorabilità dell’immobile perché non di proprietà, essendo statoacquistato con danaro proveniente dall’eredità del padre, che la ricorrenteassumeva avere accettato in modo irrituale solo nel corso del 2011 - equindi prima del pignoramento opposto - e comunque perché destinato aprima casa di abitazione.Nella citazione introduttiva del giudizio di merito, l’allora opponente - oggiricorrente - ulteriormente deduceva in ordine alla tardività del depositodella copia della sentenza di condanna ottenuta nei suoi confronti dalcreditore procedente ai sensi dell’art. 156 disp. att. cod. proc. civ. All’esitodel giudizio, il Tribunale rigettava l’opposizione. L’odierna ricorrenteproponeva quindi appello. La Corte territoriale emetteva la sentenza quiimpugnata, con la quale rigettava l’appello.Propone quindi [OSCURATO:PERSONA] ricorso in cassazione fondato su tre motivi,mentre solo Penelope SPV resiste a mezzo di controricorso, essendo lealtre parti rimaste intimate.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo mezzo si deduce violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. inrelazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 618, comma 2, cod.proc. civ. e 186-bis disp. att. cod. proc. civ., anche con riferimento agliartt. 158 cod. proc. civ. e 161, comma 2, cod. proc. civ., e ai principi delgiusto processo.Numero registro generale 3312/2024Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12967/2026Data pubblicazione 06/05/2026A parere della ricorrente, coincidendo il giudice dell’esecuzione nellapersona del medesimo magistrato che ha deciso il merito dell’opposizione,si verificherebbe l’ipotesi di cui agli artt. 618, secondo comma, cod. proc.civ. e 186 disp. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 158 e 161 cod.proc. civ.1.1. Al di là del fatto evidente che lo scopo delle disposizioni invocate ècostituito dalla volontà del legislatore di evitare che sia la fase sommariasia il merito dell’opposizione formale (ad un atto del giudice) siano decisidal medesimo magistrato, laddove nella specie, come pacifico, la decisionedella fase di merito è stata assunta da altro magistrato, il motivo è in ognicaso radicalmente inammissibile.Esso, infatti, si appunta sulla decisione di primo grado, ma in questa sedeviene impugnata solo la decisione d’appello, che infatti nulla decide sulpunto e a cui la questione non era stata devoluta, benché in partel’opposizione sia stata qualificata dalla stessa parte ricorrente comeopposizione all’esecuzione.In ogni caso, la questione relativa alla trattazione del giudizio di merito dicui all’art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ. non solo riguardaesclusivamente l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (la pronunciaCass. n. 23847/08 citata dalla parte ricorrente riferendosi a tutt’altro, ecioè alla non necessaria coincidenza del giudice istruttore del merito con ilgiudice dell’esecuzione, e ciò per tutte le tipologie oppositive, il riferimentodell’art. 618 cod. proc. civ. dovendosi ritenere rivolto all’ufficiogiudiziario), come espressamente si ricava dalla norma attuativa incommento, ma, per produrre un vizio processuale ai sensi dell’art. 158cod. proc. civ., presuppone ovviamente l’instaurazione tempestiva delprocedimento previsto dagli artt. 52 segg. cod. proc. civ. (Cass. n.22854/14).Numero registro generale 3312/2024Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12967/2026Data pubblicazione 06/05/2026Pertanto, in difetto di tempestiva proposizione di istanza di ricusazione, ilvizio denunciato non avrebbe potuto essere neppure ulteriormentededotto.2. Col secondo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art.345 c. 2 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 281 sexies cod. proc. civ.,158 cod. proc. civ. e 161 c. 2 cod. proc. civ., con riferimento alla sentenzaTrib. Roma 23113/09 costituente il titolo azionato esecutivamente dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella procedura esecutiva Tribunale Roma R.E.1/10”.A parere della ricorrente, avrebbe errato la Corte d’appello laddoveavrebbe pedissequamente seguito la qualificazione data dal giudice diprime cure alla questione della tardività dell’iscrizione della proceduraesecutiva del Tribunale di Roma R.E. 1/10 come opposizione ex art. 617cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di inammissibilità del primomotivo di appello.2.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni: anzitutto, correttamente laCorte territoriale, nell’individuare il mezzo di impugnazione, ha fatto capoal principio dell’apparenza (da ultime, Cass. n. 31077/23; n. 10509/25).Se il giudice di primo grado ha qualificato lo strumento come opposizioneagli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione non era dunque l’appello,essendo le sentenze che definiscono l’opposizione agli atti esecutiviinappellabili, ma il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost.Inoltre, il motivo non illustra neppure l’errore in cui sarebbe caduta laCorte territoriale, almeno attraverso lo sforzo di inquadrare l’oggetto dellaquestione oggetto dell’azione proposta dalla Paggi tra le ipotesi diopposizione all’esecuzione, ma si limita a illustrare la questione circal’assunta intempestività dell’iscrizione a ruolo rispetto alla data dipubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ.,dolendosi del fatto che la Corte territoriale stessa abbia ritenuto tardive leallegazioni in proposito contenute nella comparsa conclusionale, senzaNumero registro generale 3312/2024Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12967/2026Data pubblicazione 06/05/2026rilevare d’ufficio la questione; e tanto senza considerare che il giudicedell’impugnazione che sia e si qualifichi come inammissibilmente adìto(per erroneità dello strumento di impugnazione) non ha certo il potere dirilevare d’ufficio questioni relative al processo esecutivo, essendosispogliato - a prescindere da ogni altra considerazione - della potestasiudicandi.3. Col terzo mezzo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt.100, 182 e 91 cod. proc. civ.”.Si duole la ricorrente della liquidazione delle spese in favore di parti cheassume non essere regolarmente costituite.3.1. Va anzitutto sgombrato il campo dalle considerazioni che muove laparte ricorrente con riferimento alla sentenza di primo grado, che nonrisulta essere stata a suo tempo impugnata sul punto.Quanto alla pronuncia sulle spese effettuata dal giudice d’appello: circa ilterritoriale, lo stesso risulta essere costituito in appello con procura;quanto a Penelope SPV, il motivo neppure si confronta con la decisioned’appello, perché presuppone che la Corte territoriale nemmeno abbiaaffrontato la questione inerente alla costituzione di Penelope SPV,abbandonandosi a considerazioni sulla mancata prova delle cessioni e sullarappresentanza della società in questione, mentre sia l’avvenuta cessioneche la rappresentanza da parte di Intrum vengono specificamenteaffrontate e decise dal § 8 della sentenza impugnata, che aveva avutocura di inquadrare il contratto stipulato dalla Paggi fra quelli oggetto dicessione in relazione alle caratteristiche emergenti dall’estratto pubblicatosulla G.U.Anche tale motivo è dunque inammissibile.4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, con aggravio di spese in capo allaricorrente, integralmente soccombente.Numero registro generale 3312/2024Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 12967/2026Data pubblicazione 06/05/2026Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo alla ricorrente,di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €10.000,00 oltre al 15 % dell’onorario a titolo di spese generali, i.v.a. ec.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capoalla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])