CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13 aprile 2022, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., commesso in Roma il 21 novembre 2021, la pena concordata di anni uno, mesi nove e giorni 10 di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Secondo la descrizione di cui all'imputazione l'imputato alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA], percorrendo via [OSCURATO:PERSONA], nell'effettuare manovra di svolta a sinistra in violazione dell'art. 191, commi 1 e 4, CdS, aveva investito [OSCURATO:PERSONA] intenta a attraversare la strada sull'attraversamento pedonale e aveva così cagionato la morte della predetta. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al passaggio della motivazione in cui era stata indicata una data errata della sentenza della Corte Costituzionale citata e con riferimento alla indicazione della data di pronunciamento della sentenza figurante nella intestazione. Sotto il primo profilo, il difensore rileva che il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, aveva fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, in luogo di quella corretta, avente n. 88/2019: tale ultima sentenza aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2 quarto periodo, CdS, nella parte in cui non prevede che in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 544 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589 bis cod. pen e 590 bis cod. pen. il giudice possa disporre in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso art. 222, comma 2, CdS, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. Sotto il secondo profilo il difensore rileva l'erronea indicazione della data di pronunciamento della sentenza, 12 aprile 2023, in contraddizione con la data corretta che appare in calce, 13 aprile 2023 insieme alla sottoscrizione del giudice: tale discrasia, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale, sarebbe sintomatica della anticipazione della decisione e imporrebbe pertanto l'annullamento con rinvio e/o comunque la correzione dell'errore materiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 130 e 619 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il difensore osserva che a fronte della previsione normativa per cui tale durata può arrivare fino a due anni, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva adeguatamente motivato sulle ragioni per cui aveva applicato la sanzione di anni due, non potendosi ritener sufficiente a tale fine il mero richiamo alla condotta dell'imputato al momento del fatto. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo di ricorso. 2.11 primo motivo, con cui si censurano errori nella stesura della sentenza, è manifestamente infondato. La non corretta indicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'anno della sentenza della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 222 CdS è da ascriversi ad un mero errore materiale (nel quale è incorso lo stesso difensore nel ricorso, avendo egli, in un passaggio, indicato tale sentenza come avente n. 88/2016). Si tratta di errore che, all'evidenza, non inficia in alcun modo il 'percorso argomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fatto applicazione proprio dei principi espressi dalla Corte Costituzionale e ha disposto, quale sanzione amministrativa conseguente al reato, la sospensione della patente di guida in luogo della revoca. Analogamente, la non corrispondenza tra la data indicata in epigrafe della sentenza impugnata (12 aprile 2023), rispetto a quella riportata nel dispositivo (13 aprile 2023), è da ascriversi a mero errore materiale e non è sintomatica di alcuna anticipazione del giudizio, come pretende, in maniera peraltro generica, il ricorrente. La sentenza con motivazione contestuale è stata letta in udienza e la data del 13 aprile 2023, sotto la quale compare l'attestazione della cancelleria è quella di pronunciamento della decisione, mentre la diversa indicazione figurante nella prima pagina rimane prima di rilievo. 3. Il secondo motivo, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine alla individuazione della durata della sanzione amministrativa applicata, è fondato . 3.1.Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091). Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto, allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Qualora, invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deve dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 3.2. Nel caso in esame, la durata della sospensione, nella forbice edittale fra quindici giorni e quattro anni prevista dall'art. art. 222 Cds, è stata determinata in anni due e in ordine a tale determinazione il giudice si è limitato a richiamare "la condotta dell'imputato anche al momento del fatto". Si tratta di motivazione che, come puntualizzato dal ricorrente, non esplicita in alcun modo le ragioni della durata della sanzione e non opera il doveroso richiamo ai parametri indicati dall'art. 218 CdS che devono guidare il [OSCURATO:PERSONA] nella individuazione di tale durata. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Roma, altro magistrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Roma, altro magistrato. Deciso in R