CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36943/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, per essersi impossessato di un motociclo, sottraendolo illegittimamente al proprietario, che l'aveva parcheggiato lungo la pubblica via. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.163 cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato richiesto dall'appellante con specifico motivo di gravame. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo di appello, infatti, si presentava del tutto generico, a fronte della sentenza del giudice di primo grado, che non aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo specificamente che, per la personalità dell'imputato, non si poteva formulare un giudizio prognostico favorevole in relazione al pericolo di reiterazione del reato. Al riguardo, deve essere ribadito che «l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento>> (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così