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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36276/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];*o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 19/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

La assunzione della carica di legale rappresentante dell'impresa onera questi dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, essendo questi, in base all'ordinamento tributario, personalmente tenuto alla dichiarazione dei redditi dell'impresa.

Il fatt che il ricorrente abbia assunto la carica per conto di terzi non comporta la traslazione ad altri dell'obbligo gravante su chi rappresenta legalmente l'ente.

La critica del modo con cui è stato ricostruito il volume degli affari dell'impresa (il ricorso alle presunzioni tributarie) è assolutamente generica, né considera quanto affermato sul punto dai Giudici distrettuali in risposta ad identica censura.

La crisi di impresa (questione che non risulta dedotta in appello) non incide minimamente sull'obbligo dichiarativo.

Insindacabile, infine, la decisione della Corte di appello di negare il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato (questione, anche questa, che non risulta dedotta in appello).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p,, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];*o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 19/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. La assunzione della carica di legale rappresentante dell'impresa onera questi dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, essendo questi, in base all'ordinamento tributario, personalmente tenuto alla dichiarazione dei redditi dell'impresa. Il fatt che il ricorrente abbia assunto la carica per conto di terzi non comporta la traslazione ad altri dell'obbligo gravante su chi rappresenta legalmente l'ente. La critica del modo con cui è stato ricostruito il volume degli affari dell'impresa (il ricorso alle presunzioni tributarie) è assolutamente generica, né considera quanto affermato sul punto dai Giudici distrettuali in risposta ad identica censura. La crisi di impresa (questione che non risulta dedotta in appello) non incide minimamente sull'obbligo dichiarativo. Insindacabile, infine, la decisione della Corte di appello di negare il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato (questione, anche questa, che non risulta dedotta in appello). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p,, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 36276/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris