CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato in concorso commesso all'interno di un supermercato di Foligno. 2. Il comune ricorso delle imputate è affidato a tre motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tutti e tre i motivi di ricorso, che eccepiscono, sotto l'egida formale del vizio di violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 195, 530 e 533 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, il difetto argomentativo quanto alla prova della responsabilità delle imputate, non sono consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inediti, atteso che la questione della prova della responsabilità delle deducenti è stata sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. atto di appello in data 17 gennaio 2020). 3.2. Che, in ogni caso, le doglianze medesime sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]