CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2023
Cassazione n. 03820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28976/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 89 UNO [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in Roma , via Crescenzio, 2 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – nonché [OSCURATO:PERSONA], – intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO n. 22 7 / 20 1 3 , depositata il 17/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entratee dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto solo parzialmente l’appello della medesima avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella esattorialeemessa ai sensi dell’art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di quanto dovuto in ragione dell’Irap non versata per l’anno di imposta 2004. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente «atto di costituzione» al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. 4. Con memoria depositata il 2 gennaio 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione all’’istituto della definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 ed ha depositato la domanda relativa alla cartella di pagamento oggetto dell’odierno ricorso e la risposta dell’Agente della Riscossione con la quale si evidenziava che nulla era dovuto. Considerato che: 1. La società ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di adesione alla c.d. «rottamazione ter» ai sensi dell'art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 17 dicembre 2018, n. 136 e di aver, conseguentemente, perfezionato la definizione per la quale non era previsto alcun pagamento. Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018il giudizio deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta che nulla era dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018, n. 24083). 2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 3. Nella fattispecie non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr. Cass.07/12/2018 n. 31732). P.Q.M. Dichiara estinto il processoe cessata la ma